Un esercizio di vicinato di fiori e piante vuole intraprendere, come attività residuale, il confezionamento e la vendita di bomboniere. Gli interessati mettono in dubbio che occorra, oltre alla notifica sanitaria, anche il possesso del requisito professionale per operatori del settore alimentare. A mio avviso invece il requisito è necessario poiché, anche se si tratta di pastigliaggi, gli interessati andrebbero ad aprire le confezioni e quindi a manipolare i confetti.
Potete aiutarmi per cortesia?
Grazie!
PS - Ho visto che l’argomento è già stato trattato altre volte sul forum (http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=2278.0), ma i link citati nella risposta rimandano a pagine ormai rimosse.
Un esercizio di vicinato di fiori e piante vuole intraprendere, come attività residuale, il confezionamento e la vendita di bomboniere. Gli interessati mettono in dubbio che occorra, oltre alla notifica sanitaria, anche il possesso del requisito professionale per operatori del settore alimentare. A mio avviso invece il requisito è necessario poiché, anche se si tratta di pastigliaggi, gli interessati andrebbero ad aprire le confezioni e quindi a manipolare i confetti.
Potete aiutarmi per cortesia?
Grazie!
PS - Ho visto che l’argomento è già stato trattato altre volte sul forum (http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=2278.0), ma i link citati nella risposta rimandano a pagine ormai rimosse.
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Sì, occorre SIA la notifica sanitaria CHE il requisito professionale alimentare (vedi anche nota Ministero http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/consumatori/205493commsedefissa.pdf) a meno che non vi sia una NOMRATIVA REGIONALE derogatoria sui pastigliaggi.
Grazie. Mi chiedo appunto se in questa circostanza si possa invocare l'articolo 14, c. 2 della LR 28/2005, oppure se tale articolo sia derogatorio sul requisito professionale soltanto riguardo ai pastigliaggi preconfezionati (nel qual caso non credo possano rientrare i confetti destinati alle bomboniere).
Grazie ancora per l'aiuto!
Ad uso di tutti riporto la disposizione citata e la definizione introdotta dalla stessa legge regionale:
[i]I requisiti professionali [...] non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bibite preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all’attività prevalente, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti[/i]
Definizione
[i]per pastigliaggi, [s'intendono] i prodotti da banco [b]preconfezionati alla produzione[/b] da vendere [b]nella stessa confezione originaria[/b], costituiti generalmente da caramelle, [b]confetti[/b], cioccolatini, gomme da masticare, patatine, snack e simili.[/i]
La definzione è abbastanza precisa e si basa sul preconfezionamento.
Grazie mille per l'ulteriore chiarimento. Mi era sfuggita la definizione all'art. 15.
riferimento id:31845