AVVERTENZA in calce agli atti finali SUAP
Consigliamo agli operatori SUAP di aggiornare la formula in calce agli atti (a seguito di quanto previsto dall'art. 35 del D.L. 201/2011):
[b]Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.
Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990.[/b]
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D.L. 6-12-2011 n. 201
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.
Art. 35 Potenziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (1)
1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'articolo 21, è aggiunto il seguente:
«21-bis (Poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza)
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.
3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.». (2)
[1] Rubrica così modificata dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.
grazieeeeeeeeeee :)
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