Data: 2012-01-11 13:02:11

requisiti professionali per il commercio e per la somministrazione dialimenti e

:D salve,
avrei bisogno di chiarire se, essendo disapplicati gli artt. 13 e 14 della L. R. 28/2005, il REC rimanga come requisito professinale "ormai acquisito",considerato che l'art. 71 del  D.lGS 26 MARZO 2010, n. 59, non lo cita.

Inoltre vorrei sapere se sia ancora valido l'elenco dei titoli di studio abilitantti all'esercizio dell'attività  di vendita del settore alimentare emanato dalla Regione?

il diploma di ragioniere può rientrare tra i diplomi previsti dalla lett .c del comma6 dell'rt. 71 del sopracita decreto?
grazie di tutto e buon anno :)

riferimento id:3182

Data: 2012-01-11 15:20:14

Re:requisiti professionali per il commercio e per la somministrazione dialimenti e

Ti riporto una nota della Regione Piemonte che riassume bene un paio di risoluzioni del MISE sull'argomento:

[i]Sulla base di una risoluzione del MISE n. 61559 del 31/05/2010 é da considerare in possesso del requisito professionale per l’esercizio dell’attività di commercio di generi alimentari e per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande chi:
- sia stato iscritto al REC per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell’art. 12, comma 2 del D.M. n. 375/1988 in attuazione della legge 11
giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), oppure
- per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 2 della L. n. 287/1991;
- e non ne sia stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi;
- chi abbia superato l’esame d’idoneità già previsto dalle leggi sopraccitate ai fini dell’iscrizione al REC, anche nel caso in cui il soggetto non abbia provveduto alla
successiva iscrizione al registro medesimo. Questo ultimo requisito si desume dalla norma regionale della legge n. 38/2006 s.m.i. e da una risoluzione del MISE
n. 77536 del 23/06/2010.
Tale requisito professionale è da ritenere intercambiabile fra le due attività di vendita di generi alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande. Il principio di presupposto è pertanto quello della piena equivalenza fra i requisiti.
[/i]

Sul diploma di ragioniere il MISE si è così espresso:
Ris. 112839/2011:
[i]Con riguardo al diploma di Ragioneria, la scrivente Direzione si è già espressa al riguardo con nota del 23-3-2011, prot. N. 0052955, che si allega
alla presente, nella quale si è ritenuto di considerare validi, ai fini dell’abilitazione per l’avvio dell’attività di commercio relativa al settore
merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, solo quei diplomi di Ragioniere Perito commerciale nel cui corso di studi sia stata
presente la materia “Merceologia”.[/i]


L'elenco regionale non è più applicabile.

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