Data: 2011-02-21 18:34:56

Marca da bollo (contrassegno telematico)

Se manca il bollo l'istanza è valida?

Sì!!!!!!!!!!!

Ma occorre regolarizzarla o il dipendente che la riceve deve segnalare l'irregolarità all'agenzia delle entrate:


D.P.R. 26-10-1972 n. 642
Disciplina dell'imposta di bollo.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O., n. 3.
TITOLO IV

Effetti del mancato od insufficiente pagamento dell'imposta; obblighi, divieti, solidarietà

[color=blue][b]Art 19. Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali.[/b]

Salvo quanto disposto dai successivi articoli 20 e 21, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell'ufficio che li ha ricevuti e, per l'autorità giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell'art. 31, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo*.

(*)  Così sostituito dall'art. 16, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359).[/color]


[color=red][b]Art. 31. Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente decreto.[/b]

Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione.

La regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli Uffici del registro mediante annotazione sull'atto o documento della sanzione amministrativa riscossa (47).

Nell'ipotesi prevista dall'art. 19 la regolarizzazione avviene sull'originale o sulla copia inviata all'ufficio del registro.

(47)  Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.[/color]


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