Salve a tutti,
avrei bisogno di un parere su una questione un po' articolata.
Il soggetto A cede in affitto la propria azienda al soggetto Z.
Al termine dell'affitto il soggetto A presenta SCIA di reintestazione al Comune.
Avendo già un accordo con il soggetto B per la vendita va dal notaio e cede l'azienda.
Il soggetto B presenta SCIA di subingresso ed inizia la propria attività.
La reintestazione di A però viene bloccata a totale insaputa di B il quale continua ad operare tranquillamente fino a quando non riceve la visita dei vigili urbani che gli comunicano la situazione in merito ad A di conseguenza la sua.
Ora, se la reintestazione di A viene bloccata, il subingresso di B è nullo o comunque non produce effetti? B è sanzionabile perché svolge la propria attività dato che A ha sbagliato la documentazione per la reintestazione?
Il Comune comunica formalmente a B di non considerare la sua SCIA di subingresso in quanto la reintestazione di A è sospesa solo dopo la visita dei vigili che, tra l'altro, non spiccano verbale in loco, ma dopo 20 giorni nel loro ufficio.
Cosa ne pensate?
Grazie mille
Salve a tutti,
avrei bisogno di un parere su una questione un po' articolata.
Il soggetto A cede in affitto la propria azienda al soggetto Z.
Al termine dell'affitto il soggetto A presenta SCIA di reintestazione al Comune.
Avendo già un accordo con il soggetto B per la vendita va dal notaio e cede l'azienda.
Il soggetto B presenta SCIA di subingresso ed inizia la propria attività.
La reintestazione di A però viene bloccata a totale insaputa di B il quale continua ad operare tranquillamente fino a quando non riceve la visita dei vigili urbani che gli comunicano la situazione in merito ad A di conseguenza la sua.
Ora, se la reintestazione di A viene bloccata, il subingresso di B è nullo o comunque non produce effetti? B è sanzionabile perché svolge la propria attività dato che A ha sbagliato la documentazione per la reintestazione?
Il Comune comunica formalmente a B di non considerare la sua SCIA di subingresso in quanto la reintestazione di A è sospesa solo dopo la visita dei vigili che, tra l'altro, non spiccano verbale in loco, ma dopo 20 giorni nel loro ufficio.
Cosa ne pensate?
Grazie mille
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Se A si è reintestato ma NON ha esercitato, come abbiamo scritto più volte in questo forum, ha fatto ADEMPIMENTO INUTILE.
Quindi l'eventuale "blocco" della scia di subingresso è del tutto ininfluente.
Quindi B può ben continuare ad operare
Quanto al verbale, procederete conseguentemente all'archiviazione una volta trasmesso il rapporto informativo.
Ok,
grazie mille per la risposta, purtroppo non avevo notato le risposte in cui si dice che la reintestazione è inutile se non si esercita.
Anche perché, il caso è proprio questo, cioè il soggetto A non ha esercitato per niente.
Purtroppo l'addetto del Comune non permetteva il subingresso senza reintestazione, a questo punto mi domando secondo quale principio...
Ok,
grazie mille per la risposta, purtroppo non avevo notato le risposte in cui si dice che la reintestazione è inutile se non si esercita.
Anche perché, il caso è proprio questo, cioè il soggetto A non ha esercitato per niente.
Purtroppo l'addetto del Comune non permetteva il subingresso senza reintestazione, a questo punto mi domando secondo quale principio...
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Si tratta di una PRASSI consolidata (ultradecennale) maturata nella VECCHIA LEGISLAZIONE COMMERCIALE dove si riteneva che ogni passaggio commerciale dovesse essere seguito dal passaggio amministrativo ... e così si volturava ogni variazione!!!!!!
Era sbagliata anche tale prassi ma si è consolidata così tanto che risulta diffusissima.
Tuttavia a mio avviso è chiaramente CONTRA LEGEM.
Posso permettermi di riprendere questo vecchio post?
Questa prassi (sciagurata) di richiedere SCIA/Comunicazione di ogni passaggio, nonostante non vi sia l'obbligatorietà quando il soggetto non esercita, come può essere contrastata? Quale normativa o giurisprudenza a supporto?
Io ho individuato questa Risoluzione n. 13477 del 2 febbraio 2015 del MISE:
[i]..si evidenzia che la normativa nazionale in materia di commercio, in premessa citata, non dispone espressamente che il titolare dell’attività, alla scadenza del contratto, debba necessariamente procedere alla reintestazione prima di poter trasferire di nuovo la gestione ad altro soggetto o al medesimo. [/i]
[url=http://www.sviluppoeconomico.gov.it/attachments/article/2032616/13477.pdf]http://www.sviluppoeconomico.gov.it/attachments/article/2032616/13477.pdf[/url]
Posso permettermi di riprendere questo vecchio post?
Questa prassi (sciagurata) di richiedere SCIA/Comunicazione di ogni passaggio, nonostante non vi sia l'obbligatorietà quando il soggetto non esercita, come può essere contrastata? Quale normativa o giurisprudenza a supporto?
Io ho individuato questa Risoluzione n. 13477 del 2 febbraio 2015 del MISE:
[i]..si evidenzia che la normativa nazionale in materia di commercio, in premessa citata, non dispone espressamente che il titolare dell’attività, alla scadenza del contratto, debba necessariamente procedere alla reintestazione prima di poter trasferire di nuovo la gestione ad altro soggetto o al medesimo. [/i]
[url=http://www.sviluppoeconomico.gov.it/attachments/article/2032616/13477.pdf]http://www.sviluppoeconomico.gov.it/attachments/article/2032616/13477.pdf[/url]
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[color=red][b][size=18pt]OTTIMA SEGNALAZIONE[/size][/b][/color]
Grazie :) ma altre segnalazioni normative o giurisprudenziali? O magari anche il parere di altri utenti, lavorando la maggioranza nella PA magari un confronto sarebbe utile :)
riferimento id:31784Stessa identica risoluzione del Mise tre mesi dopo la Risoluzione Ministero dello sviluppo economico 29/5/2015 n. 79946
riferimento id:31784
Stessa identica risoluzione del Mise tre mesi dopo la Risoluzione Ministero dello sviluppo economico 29/5/2015 n. 79946
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A nostro avviso la soluzione prospettata trova chiaro FONDAMENTO NORMATIVO nelle varie disposizioni, nazionali e regionali, che prescrivono il rilascio del titolo e/o la reintestazione (subingresso, voltura o comunque si chiami) esclusivamente in capo al soggetto che ESERCITA L'ATTIVITA'.
Il legislatore, e questo è PACIFICO, non obbliga a dotarsi di un titolo amministrativo se non esercito quell'attività (es. se costituisco una SNC che ha come oggetto sociale la vendita al dettaglio NON SONO TENUTO a presentare alcuna pratica fintanto che non decido di esercitare).
[b]ESEMPI[/b]:
Art. 13 LR 28/2005 (Toscana): L’accesso e l’esercizio delle attività commerciali ...
Art. 74 LR 28/2005 (Toscana): La comunicazione di subingresso è effettuata, secondo modalità stabilite dal comune prima dell’effettivo avvio dell’attività da parte del subentrante
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114: TITOLO II "Requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale"
Tale situazione è tanto vera che, nel caso di A che dà in affitto l'azienda a B (quindi B presenta subingresso), qualora lo stesso A venda la nuda proprietà a C, il soggetto C non ha nessun obbligo nei confronti del Comune .... C non esiste pur essendo proprietario dell'azienda.
NON SOLO ... se B decide di comprare lui l'azienda non deve fare alcuna comunicazione in quanto il MUTAMENTO DEL TITOLO DI GODIMENTO (da affitto ad azienda) non è soggetto ad alcuna comunicazione.
Quando scade il contratto di affitto di B ... quidni, il Comune non sa se sarà A (originario proprietario), B (affittuario divenuto proprietario) o C (nuovo proprietario) o PIPPO (eventuale ulteriore affittuario o proprietario) a subentrare ... e chi subentra dovrà solo presentare comunicazione e dimostrare il titolo.
Ciò è confermato anche dal Dlgs 222/2016
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=37493.0