Data: 2012-01-11 11:46:25

durc - operatori non commercio su area pubblica

Ciao Simone
sempre a proposito di DURC
secondo gli organi di vigilanza in base all'art. 40bis comma 5 e 6 deve essere richiesto il DURC o l'autocertificazione a tutti coloro che vendono su area pubblica (sia alla spunta nei mercati o durante fiere promozionali o manifestazioni commerciali a carattere straordinario) perciò anche a produttori agricoli, artigiani e commercianti in sede fissa perchè si parla di imprese in modo generico. 

dalla lettura dei vari quesiti su questo argomento, mi sembrava di aver capito che riguardava solo i titolari di autorizzazioni/SCIA per il commercio su aree pubbliche

quale è  la tua interpretazione in merito?

Manola

riferimento id:3178

Data: 2012-01-11 22:33:50

Re:durc - operatori non commercio su area pubblica

Per i produttori agricoli, studiando la normativa si evince dall'art. 11 della legge 28/05 che le disposizioni della stessa legge non si applicano “[i]agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi dell' articolo 4 del d.lgs. 228/01, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi nonché per la sostituzione nell'esercizio dell'attività di vendita di cui all'articolo 39[/i]”.
Questa locuzione cita l’applicazione solo di precise disposizioni di legge tra le quali non ci sono quelle sul DURC.

Da altro punto di vista si può notare come il d.lgs. 228/01 sottoponga a semplice comunicazione questa la tipologia di vendita di cui parliamo. Art. 4, comma 4 del d.lgs. 228/2001:
[i]Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.[/i]
Dalle nuove disposizioni sul DURC si vede che si applicano solo alle fattispecie commerciali (autorizzazione e SCIA) e non anche alla vendita diretta dei prodotti agricoli su area pubblica. Il nuovo art. 40 bis, infatti, dispone:
[i]I comuni svolgono in via telematica l’attività di verifica della regolarità contributiva ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 31 e nell’ambito dei controlli sulle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate ai sensi del medesimo articolo.[/i]

Lo stesso, per motivi analoghi, si può dire per gli esercenti che possono partecipare alle fiere promzionali senza essee abilitati come operatori su area pubblica

riferimento id:3178

Data: 2013-11-25 14:21:17

Re:durc - operatori non commercio su area pubblica

dunque la scia x i produttori agricoli su posteggio fisso ci vuole?????????????????????????? :-\

riferimento id:3178

Data: 2013-11-25 19:38:21

Re:durc - operatori non commercio su area pubblica

La scia commerciale non occorre. I produttori agricoli fanno la comunicazione ex art. 4 del d.lgs. n. 228/2001. Ti riporto il comma 4:
[i]4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.[/i]

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