Buongiorno a tutti,
vorrei sapere se chi ha esercitato in qualità di incaricato alle vendite a domicilio dei prodotti HERBALIFE, si possa considerare in possesso dei requisiti professionali per aprire una propria attività di vendita di generi alimentari, nel rispetto dell'art. 71 del D.Lgs.59/2010.
Grazie.
Dipende...
Prima di tutto dal prodotto venduto. La ditta vende sia alimentari (integratori) che non.
Se l'incaricato vende integratori alimentari allora sì, in quanto per il MISE (Risoluzione n. 63644 – 3.6.2010) serve il requisito professionale.
Se invece vende altri prodotti non alimentari... no.
Poi dal fatto che possa rientrare nelle casistiche previste dall'art. 71 del d.lgs. 59/2010, che prevede di aver esercitato "in qualità di dipendente qualificato, [...], o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, [u]comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale[/u]".
Il MISE ha espresso per un caso analogo il parere 20 febbraio 2015 (prot. n. 23762):
[i]Stante quanto sopra rappresentato, e venendo quindi al quesito prospettato, il parere che si rappresenta - in linea del tutto generale – è che nel primo caso la tipologia di [u]lavoro di incaricato alla vendita diretta a domicilio possa considerarsi abilitante all’esercizio dell’attività agenziale[/u] di cui trattasi, in quanto assimilabile a quella prevista dalla legge di “viaggiatore piazzista”; naturalmente nella favorevole assimilazione dell’incarico a tempo indeterminato ad un rapporto di concreta dipendenza dall’impresa.[/i]
Ti invito a leggere il parere completo, che allego
La persona interessata ci ha presentato una dichiarazione della ditta Herbalife, da cui si evince che ha esercitato l'attività di incaricato alle vendite dal 2012 fino al 2014, quindi dovrebbe avere i due anni nel quinquennio precedente. Mi confermi comunque che ai fini della verifica del possesso dei requisiti professionali il richiedente deve dimostrare di essere iscritto all'INPS ?
Ho questo dubbio in quanto un commercialista mi ha evidenziato quanto segue:
l’iscrizione all’INPS riguarda esclusivamente la qualifica di coadiutore familiare come ben si evince dalla lettura del comma 6, lettera b) nella versione aggiornata dell'art. 71 del D.Lgs.59/2010.
Grazie.
Art. 66 l.r. 6/2010 e smi
[...]
b) [u]avere prestato la propria opera[/u], per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, [u]comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale[/u] secondo le modalità di cui all'articolo 18 [...]
Ora, ba buon bergamasco non sono certo un esperto della lingua italiana, come spesso mi ricorda il mio amico Simone, fiorentino doc, ma a mio avviso la corretta lettura del comma è che l'opera prestata deve essere comprovata dall'iscrizione. Il resto è l'inciso.
Semmai la dichiarazione della ditta "integra" la verifica INPS (nel caso in cui non sia definibile il settore alimentare).
La persona interessata ci ha presentato una dichiarazione della ditta Herbalife, da cui si evince che ha esercitato l'attività di incaricato alle vendite dal 2012 fino al 2014, quindi dovrebbe avere i due anni nel quinquennio precedente. Mi confermi comunque che ai fini della verifica del possesso dei requisiti professionali il richiedente deve dimostrare di essere iscritto all'INPS ?
Ho questo dubbio in quanto un commercialista mi ha evidenziato quanto segue:
l’iscrizione all’INPS riguarda esclusivamente la qualifica di coadiutore familiare come ben si evince dalla lettura del comma 6, lettera b) nella versione aggiornata dell'art. 71 del D.Lgs.59/2010.
Grazie.
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VOI LOMBARDI pensate a fare i formaggi e lasciate la lingua italiana a noi fiorentini ;D ;D ;D ;D
La soluzione è questa:
1) l'attività lavorativa può derivare da iscrizione a INPS
2) ma anche da attività che NON COMPORTA iscrizione a INPS (es. perchè iscritto INPDAP fino al 2013)
3) o perchè lavoratore a NERO (dimostrabile da attestazione INAIL). Anche il ministero ha aderito alla mia interpretazione per cui il LAVORO A NERO è valido ai fini della dimostrazione del requisito professionale
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/consumatori/praticacommerciale11583.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/consumatori/183355praticacomm.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/consumatori/180104praticacomm.pdf
[b]LASCIATE OGNI SPERANZA O VOI CH'ENTRATE[/b]
Scusate ma inizio a non capire più niente.
Nella Scia che abbiamo ricevuto la segnalante ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti professionali per la vendita di alimenti in quanto ha esercitato l'attività di vendita presso la Herbalife dall'ottobre 2012 al 31/12/2015, ma senza essere iscritta all'INPS in quanto i lavoratori autonomi che svolgono vendita a domicilio hanno l'obbligo di iscrizione solo nel momento in cui superano la soglia di reddito di € 5.000,00 netti. Quindi vorrei sapere se la mancata iscrizione all'INPS, requisito previsto dall'art. 71, comma 6, lettera b), possa rendere la SCIA non valida in quanto in mancanza del requisito professionale necessario.
Grazie.
Scusate ma inizio a non capire più niente.
Nella Scia che abbiamo ricevuto la segnalante ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti professionali per la vendita di alimenti in quanto ha esercitato l'attività di vendita presso la Herbalife dall'ottobre 2012 al 31/12/2015, ma senza essere iscritta all'INPS in quanto i lavoratori autonomi che svolgono vendita a domicilio hanno l'obbligo di iscrizione solo nel momento in cui superano la soglia di reddito di € 5.000,00 netti. Quindi vorrei sapere se la mancata iscrizione all'INPS, requisito previsto dall'art. 71, comma 6, lettera b), possa rendere la SCIA non valida in quanto in mancanza del requisito professionale necessario.
Grazie.
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Ciao,
come ti dicevo se il soggetto ha svolto l'attività come AUTONOMO non iscritto all'INPS e può fornire elementi probanti il requisito professionale è comunque maturato.
Posso aggiungere che l'effettiva attività di vendita alimenti presso il domicilio del consumatore potrebbe essere abilitante mentre non vedo abilitante l'attività di agente di commercio o assimilabili.
riferimento id:31777Ok per la tipologia di attività esercitata, vale a dire vendita porta a porta, come requisito professionale valido; ho dei dubbi sul fatto che la richiedente abbia fornito elementi probanti, in quanto la richiedente ha presentato la dichiarazione della ditta dove viene indicato che ha lavorato da ottobre 2012 al 31/12/2015, ma ha allegtao la certificazione unica 2015, relativa ai redditi del 2014, dove come lavoro autonomo ha percepito un reddito lordo di 106 euro. Tale doumentazione la si può considerare elemento probante e quindi valido per il possesso dei requisiti professionali?
Grazie per la vostra collaborazione.
A mio avviso non è sufficiente la dichiarazione generica di aver lavorato.
L'art. 66 della l.r. 6/2010 prevede di avere prestato la propria opera, [u]per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente[/u] nel settore alimentare.
Fai rettificare la dichiarazione alla ditta in base a quanto sopra (effettivo servizio e settore), ovvero verifica direttamente con la ditta.