Data: 2016-01-28 07:55:32

ristorante con karaoke e balli

Buongiorno,
un ristorante ha da poco iniziato, con cadenza quasi settimanale (indicativamente 2/3 sabato sera al mese), ad adibire una parte del locale ad una sorta di sala da ballo, nel senso che viene effettuato karaoke con balli vari.
In primis, a quale sanzione sarebbe passibile?
E come potrebbe fare per "regolarizzarsi"?
A mio parere, trattandosi di attività di piccolo trattenimento, non è necessaria alcuna licenza TULPS.
Resta inteso che il gestore dovrebbe presentare idonea valutazione di impatto acustico, ma oltre a questo serve altro?

Grazie mille

riferimento id:31764

Data: 2016-01-28 14:56:03

Re:ristorante con karaoke e balli

Perché si configuri il piccolo trattenimento, di prassi, devono verificarsi queste condizioni:
- ingresso libero e gratuito
- attività di trattenimento rimane complementare alla somministrazione (prevalente)
- mancanza di spazi espressamente destinati ad attività di spettacolo (pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc.)
- nessuna pubblicità del trattenimento
- nessuna modifica del prezzo delle consumazioni (aumento)

Se sono verificate nessuna SCIA.

Alcuni comuni hanno regolamentato i piccoli trattenimenti anche in ricorsivi (per i quali li assimilano a pubblico spettacolo) e non ricorsivi, in base al numero di eventi/anno.

riferimento id:31764

Data: 2016-01-29 06:38:34

Re:ristorante con karaoke e balli

Grazie.
Quindi in linea di massima se tutte queste condizioni si verificano non servirebbe (oltre alla Scia) alcuna valutazione di impatto acustico e il locale sarebbe già "a posto così"?

riferimento id:31764

Data: 2016-01-29 09:12:04

Re:ristorante con karaoke e balli

NO.
Un conto è la SCIA per l'attività, un conto è il rispetto della norma acustica.
Se la ditta non ha già presentato per l'avvio dell'attività una VIAC che tenga conto di questi eventi ovvero se si è avvalsa della facoltà dell'autocertificazione dovrà:
- chiedere la deroga acustica se si stratta di pochi eventi/anno;
- presentare VIAC aggiornata.

riferimento id:31764

Data: 2016-02-01 08:19:01

Re:ristorante con karaoke e balli

Da alcune foto e brevi video, sono riuscito a verificare che, pur essendo l'attività di somministrazione prevalente rispetto a quella di trattenimento, esistono spazi chiaramente dedicati all'attività di spettacolo: nella fattispecie, è presente un piccolo palco, oltre ad una pista da ballo (liscio e latino/americano).
Inoltre, vedo che all'esterno del locale è presente un manifesto che pubblicizza il prossimo evento (un gruppo di liscio piuttosto famoso in zona).
L'attività quindi si configurerebbe, a mio parere, come pubblico spettacolo.
Ora, come sarebbe meglio procedere?
Una semplice diffida scritta iniziale sarebbe corretta?
In caso di sanzione, sarebbe invece corretto contestare la mancanza dell’abilitazione ex art. 68/69 ai sensi dell’art. 666 C.P. (depenalizzato), unita a c.n.r.  in procura per mancanza di autorizzazione ex art. 80 TULPS ai sensi dell’art. 681 c.p. ?
Grazie mille

riferimento id:31764

Data: 2016-02-01 11:22:37

Re:ristorante con karaoke e balli

In prima battuta come SUAP puoi informalmente avvisare la ditta che, se fa pubblico spettacolo, deve fare procedura SUAP.

La vigilanza non spetta al SUAP, ma agli organi competenti.

Se pubblico spettacolo senza licenza sanzione da 258 a 1549 euro, previo verbale di ispezione che dimostri il pubblico spettacolo.

Per la mancanza di agibilità, prima serve verbale di accertamento.

Il limite tra pubblico spettacolo e piccolo trattenimento è molto labile...
Prima di partire con il tutto verifica che effettivamente si configuri il primo e non il secondo.

riferimento id:31764

Data: 2016-03-31 12:24:58

Re:ristorante con karaoke e balli

Buongiorno,
in riferimento a quanto già scritto, vorremmo inviare diffida scritta al gestore dell'esercizio, invitandolo a "regolarizzarsi". In riferimento a ciò avrei 2 domande:

1- Ho letto in una passata discussione "Se l'ingresso non è soggetto a pagamento differenziato o maggiorazione del prezzo allora siamo fuori dal pubblico spettacolo soggetto a Commissione.
La pubblicità su internet, radio ecc... NON modifica la situazione".  Ora, l'ingresso è gratuito, non c'è maggiorazione di prezzo, l'attività di somministrazione risulta prevalente. Di conseguenza, la diffida deve contenere anche l'invito alla rimozione dei manifesti pubblicitari? Faccio presente che tali manifesti non sono in giro per il paese o per paesi, ma affissi esclusivamente su un portone secondario dell'esercizio, in un numero non maggiore a 3.

2- La diffida conterrà sicuramente l'invito a produrre una VIAC che l'esercizio non ha ancora fornito allo scrivente Comune.  Sia per la VIAC sia per la pubblicità di cui sopra (se necessario inserirla) qual è la normativa di riferimento da inserire nella diffida stessa?

Grazie ancora

riferimento id:31764

Data: 2016-03-31 17:18:36

Re:ristorante con karaoke e balli


Buongiorno,
in riferimento a quanto già scritto, vorremmo inviare diffida scritta al gestore dell'esercizio, invitandolo a "regolarizzarsi". In riferimento a ciò avrei 2 domande:

1- Ho letto in una passata discussione "Se l'ingresso non è soggetto a pagamento differenziato o maggiorazione del prezzo allora siamo fuori dal pubblico spettacolo soggetto a Commissione.
La pubblicità su internet, radio ecc... NON modifica la situazione".  Ora, l'ingresso è gratuito, non c'è maggiorazione di prezzo, l'attività di somministrazione risulta prevalente. Di conseguenza, la diffida deve contenere anche l'invito alla rimozione dei manifesti pubblicitari? Faccio presente che tali manifesti non sono in giro per il paese o per paesi, ma affissi esclusivamente su un portone secondario dell'esercizio, in un numero non maggiore a 3.

2- La diffida conterrà sicuramente l'invito a produrre una VIAC che l'esercizio non ha ancora fornito allo scrivente Comune.  Sia per la VIAC sia per la pubblicità di cui sopra (se necessario inserirla) qual è la normativa di riferimento da inserire nella diffida stessa?

Grazie ancora
[/quote]

Secondo me NON puoi diffidare o ordinare la rimozione dei manifesti.
Ti faccio un esempio: se io scrivo che domani andrò a 100 all'ora in Piazza mica mi fai la multa?!?! Mi aspetti in piazza con autovelox e se passo mi multi
IDEM: se io pubblicizzo una attività che non posso fare ciò che mi contesti NON è la pubblicità ma l'attività vietata. Quindi devi venire a verificare che entrano avventori pagando un biglietto o pagando in più a seguito dell'organizzazione di un evento.
Se c'è solo qualche poster che pubblicizza un karaoke ma tutto si svolge normalmente ... nessuna norma è violata.

Quanto alla VIAC ... questa ci vuole e se manca
Legge 26 ottobre 1995, n. 447
Legge quadro sull'inquinamento acustico
10. Sanzioni amministrative

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.

2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.
(comma così modificato dall'art. 11 della legge 25 giugno 1999, n. 205 sulla depenalizzazione)

3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000.

4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7, con incentivi per il raggiungimento dei valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e h).

5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura dell'1,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'ambiente.

riferimento id:31764

Data: 2016-04-01 06:30:14

Re:ristorante con karaoke e balli

Capisco,
il mio dubbio riguardante i manifesti era riferito esclusivamente al fatto che la pubblicità era l'unica caratteristica, tra quelle riportate inizialmente dal Dott. Valenti, che poteva ricondurre l'attività ad un pubblico spettacolo (anche se di per sé è insufficiente chiaramente).
E' anche vero che l'assenza di pubblicità, escludendo i manifesti sul portone del locale, sarebbe difficile da tenere sotto controllo, soprattutto quella effettuata tramite web o mezzi simili.
Grazie ancora

riferimento id:31764

Data: 2016-04-20 05:44:50

Re:ristorante con karaoke e balli

Per coloro che sono interessati all'argomento, segnaliamo il seminario "[b][size=14pt][color=red]TULPS, PUBBLICO SPETTACOLO/TRATTENIMENTO[/color][/size][/b]", svolto recentemente dalla Omniavis, riguardante:
- TULPS
- Pubblico spettacolo/trattenimento
- Applicabilità della SCIA
- Sanzioni, prassi e giurisprudenza
- Giochi
- LR in materia di contrasto alla ludopatia
La videoregistrazione del seminario, al costo di € 19,00+IVA, è acquistabile qui: www.omniavis.com/images/DOCS/Brochure_Video_20150604_2015_10_OV_MasterSUAP.pdf
Per informazioni 055/6236286 o info@omniavis.it

riferimento id:31764

Data: 2016-05-13 09:30:57

Re:ristorante con karaoke e balli

Riprendo un secondo la discussione per chiedere un chiarimento riguardante la VIAC.
Premetto che, al momento dell'avvio dell'attività, non era stata presentata la VIAC stessa che tenesse conto di questi eventi (in quanto non ancora previsti).
Ora, le strade in linea teorica sarebbero 2:
- presentare la VIAC, ma il titolare mi dice che i tecnici abilitati (ne ha già sentiti diversi) non possono redigerla in quanto non sono presenti strutture musicali (amplificatori ecc) fisse, ma ogni orchestra porta le proprie.
- avvalersi dell'autocertificazione, che a questo punto è l'unica strada possibile. In tal caso, è possibile trovare sul web un modulo standard da fornire al titolare? E' possibile presentarla su cartaceo o è meglio tramite PEC?

Grazie ancora

riferimento id:31764

Data: 2016-05-13 10:27:39

Re:ristorante con karaoke e balli

[quote]- presentare la VIAC, ma il titolare mi dice che i tecnici abilitati (ne ha già sentiti diversi) non possono redigerla in quanto non sono presenti strutture musicali (amplificatori ecc) fisse, ma ogni orchestra porta le proprie.[/quote]
Vero, ma la questione è: qualunque "evento" fatto non rispetta la zonizzazione acustica comunale o entro certi limiti potrebbe farli?
Mi spiego meglio:
- se non rispetta mai il limite allora deve chiedere la deroga... e l'Amministrazione valutare se concederla...
- se invece alcuni eventi potrebbero rispettare tale limite, allora la VIAC serve appunto per definire alcuni criteri (es. potenza massima amplificatori, numero massimo persone presenti, ...).

[quote]avvalersi dell'autocertificazione, che a questo punto è l'unica strada possibile. In tal caso, è possibile trovare sul web un modulo standard da fornire al titolare? E' possibile presentarla su cartaceo o è meglio tramite PEC[/quote]
L'autocertificazione la può presentare se RISPETTA i limiti...
Tramite PORTALE o in via residuale tramite PEC.
NO CARTACEO

riferimento id:31764

Data: 2016-05-16 08:01:15

Re:ristorante con karaoke e balli

Nel caso esposto, sicuramente certi eventi rispettano il limite previsto dal piano di zonizzazione.
Il problema si potrebbe presentare poi con l'apertura della parte estiva, nel caso dovessero decidere di spostare canti e balli all'esterno (ma non penso, lo spazio esterno non è molto).
Quindi in questo caso penso che l'autocertificazione sia la strada da seguire.
Va bene uno schema del genere? (preso dal sito dell'Arpa Lombardia)

AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO
Spett.le Comune di………………….
Oggetto: Autocertificazione sulla previsione di impatto acustico – Dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 DPR 28.12.00 n. 445, con le modalità previste dall’art. 38 del decreto medesimo, ai sensi della L.R. 10.08.01 N. 13, art. 5, 4° comma, il sottoscritto:
Cognome e nome……………………………., legale rappresentante della…………………….
nato a…………… il , residente a……………………...Via……………………………………
P.IVA……………………………… Tel………………………….Fax……………………..
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 DPR 455/00, sulla base delle considerazioni in merito a:
-  Inquadramento urbanistico della zona interessata all’insediamento e delle zone limitrofe;
-  Viabilità;
-  Clima acustico attuale dell’area di insediamento e di quelle adiacenti,
Visto l’art. 5 della L.R. 13/01 e l’art. 6 della DGR 7/8313 del 08u.03.02,
DICHIARA
La compatibilità del seguente insediamento  (specificare dati del progetto e impresa titolare
dello stesso; impresa titolare dell’attività e legale rappresentante; tipo di attività esercitata)…………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
con il clima acustico presente nell’area, senza superamenti dei limiti normativi in materia di rumore.
Si allega copia del documento di riconoscimento del sottoscritto in corso di validità.
Data…………………………. Firma



La firma dev'essere digitale? E' necessaria solo quella del titolare/legale rappresentante, oppure ci vuole anche quella di un tecnico abilitato o del progettista?


Grazie mille

riferimento id:31764

Data: 2016-05-20 22:39:16

Re:ristorante con karaoke e balli

Firma digitale del solo legale rappresentante

riferimento id:31764

Data: 2017-06-14 06:46:37

Re:ristorante con karaoke e balli

Mi collego a questo discorso perché un altro ristorante ha iniziato un'attività simile, in questo caso trattenimenti danzanti complementari all'attività principale di somministrazione.

Lo svolgimento di tale attività di intrattenimenti danzanti:
- non è saltuario bensì ricorrente (si svolge in tutti i weekend, talvolta anche infrasettimanalmente)
- è svolto in quella che è a tutti gli effetti una pista da ballo, con tutto quello che ne consegue (non si tratta più di ballo spontaneo)

Quindi, pur rimanendo l'attività di somministrazione quella principale, e pur non essendo prevista una maggiorazione né un biglietto d'ingresso, mi confermate che occorre una Scia diversa da quella già presentata di somministrazione?

In caso affermativo, nel caso in cui il locale non superi la capienza di 200 persone, la Scia deve prevedere comunque il rilascio di una licenza di polizia amministrativa (art. 68/69/80 Tulps) oppure è una "semplice" Scia in cui il titolare dichiara che all'interno dell'attività si svolgono trattenimenti danzanti (il tutto corredato ovviamente da relazione tecnica e allegati vari)?

Se l'attività fosse svolta in un circolo, la procedura dovrebbe essere la stessa? Chiedo questo perché ho letto in una precedente discussione che "Nei circoli non si applica l'art. 68/69 tulps perché manca l'aspetto dell'APERTURA AL PUBBLICO", quindi come dovrebbe regolarizzarsi un circolo che già effettua somministrazione? Tra l'altro, dovrebbe anche esistere una tipologia di autorizzazione SIAE che consente, previo pagamento di sovrapprezzo, di aprire certi eventi a tutto il pubblico non solo agli iscritti.

Grazie mille

riferimento id:31764

Data: 2017-06-14 07:34:13

Re:ristorante con karaoke e balli


Mi collego a questo discorso perché un altro ristorante ha iniziato un'attività simile, in questo caso trattenimenti danzanti complementari all'attività principale di somministrazione.

Lo svolgimento di tale attività di intrattenimenti danzanti:
- non è saltuario bensì ricorrente (si svolge in tutti i weekend, talvolta anche infrasettimanalmente)
- è svolto in quella che è a tutti gli effetti una pista da ballo, con tutto quello che ne consegue (non si tratta più di ballo spontaneo)

Quindi, pur rimanendo l'attività di somministrazione quella principale, e pur non essendo prevista una maggiorazione né un biglietto d'ingresso, mi confermate che occorre una Scia diversa da quella già presentata di somministrazione?

In caso affermativo, nel caso in cui il locale non superi la capienza di 200 persone, la Scia deve prevedere comunque il rilascio di una licenza di polizia amministrativa (art. 68/69/80 Tulps) oppure è una "semplice" Scia in cui il titolare dichiara che all'interno dell'attività si svolgono trattenimenti danzanti (il tutto corredato ovviamente da relazione tecnica e allegati vari)?

Se l'attività fosse svolta in un circolo, la procedura dovrebbe essere la stessa? Chiedo questo perché ho letto in una precedente discussione che "Nei circoli non si applica l'art. 68/69 tulps perché manca l'aspetto dell'APERTURA AL PUBBLICO", quindi come dovrebbe regolarizzarsi un circolo che già effettua somministrazione? Tra l'altro, dovrebbe anche esistere una tipologia di autorizzazione SIAE che consente, previo pagamento di sovrapprezzo, di aprire certi eventi a tutto il pubblico non solo agli iscritti.

Grazie mille
[/quote]

Si segnala questo orientamento:
Occorre la licenza di pubblico spettacolo al ristorante che intente svolgere una festa da ballo
[b]T.A.R. Marche, Ancona, Sez. I, 29 maggio 2017, n. 409[/b]
COMMENTO: http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000177436

riferimento id:31764
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