Salve Simone. Dovrei dare una indicazione relativa ai requisiti professionali per attivita' di estetista. Mi richiedono se una persona assunta per 5 anni come apprendista presso una estetista, e successivamente come dipendente con qualifica di estestista presso altra azienda di estetica per 11 anni, puo' vantare i requisiti professionali per esercitare in proprio (socio di societa' in nome collettivo - impresa artigiana). Mi sembrava di aver letto alcune tue risposte nelle quali confermavi, citando il regolamento attuativo della L.R. 28/04, della validita' dei requisiti per aver lavorato almeno tre anni. (ho capito male?). Mi puoi dare lumi?
grazie, a presto.
Il D.P.G.R. 2-10-2007 n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
DISPONE: Art. 85. Percorso formativo per estetista.
1. La qualifica di estetista si acquisisce secondo le seguenti modalità:
a) superamento di un esame teorico - pratico, ai fini dell'acquisizione della qualifica professionale di base, a seguito della frequenza ad un corso di formazione biennale della durata di novecento ore annuali; lo standard minimo del percorso è specificato nell'allegato F;
b) per i soggetti già in possesso della qualifica professionale di cui alla lettera a) che intendono esercitare l'attività come lavoratore autonomo è necessario il superamento di un esame teorico - pratico, a seguito, alternativamente, dello svolgimento di:
1) percorso formativo di novecento ore, il cui standard minimo è specificato nell'allegato G;
2) attività lavorativa, in qualità di dipendente, della durata di un anno presso un esercizio di estetica.
2. La qualifica di estetista si acquisisce, altresì:
a) al termine di un periodo di apprendistato presso un esercizio di estetica della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;
b) ai fini dell'esercizio dell'attività come lavoratore autonomo ovvero in forma imprenditoriale, mediante entrambe le seguenti condizioni:
1) la frequenza di un corso di formazione teorica della durata di trecento ore;
2) il superamento di un esame teorico - pratico che si effettua al termine di un anno lavorativo in qualità di dipendente a tempo pieno.
3. L'attività di lavoro di cui al numero 2) della lettera b) del comma 1 e al numero 2) della lettera b) del comma 2 può essere svolta come collaboratore familiare o socio presso un'impresa di estetista.
4. Per accedere al corso di cui al comma 1, lettera a) occorre, alternativamente:
a) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo ciclo ed aver assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007");
b) conseguimento di licenza elementare, assolvimento dell'obbligo di istruzione ai sensi della normativa anteriore alla legge 296/2006 ed esperienza lavorativa triennale.
5. Ai fini dell'accesso al corso di cui al comma 1, lettera a), a coloro che hanno assolto l'obbligo di istruzione sono riconosciuti eventuali crediti formativi secondo le modalità e procedure previste dalle disposizioni attuative della L.R. n. 32/2000
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LA L.R. 31-5-2004 n. 28
Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing.
PREVEDE:
Art. 13
Norme transitorie e finali.
1. Le qualifiche di estetista conseguite ai sensi della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 (Disciplina dell'attività di estetista) come modificata dalla legge regionale 23 marzo 2001, n. 14 (Legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 "Disciplina dell'attività di estetista" Modifiche. Riesame.), hanno validità per l'esercizio di tutte le attività di estetica ad eccezione delle attività di tatuaggio e piercing.
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QUINDI, O IL SOGGETTO HA MATURATO GIA' IL REQUISITO IN BASE ALLA PREVIGENTE NORMATIVA OPPURE DEVE FARE L'ESAME TEORICO-PRATICO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA