Buongiorno,
in merito alle assunzioni stagionali di polizia locale, il limite dei 5 mesi riguarda la durata del contratto a tempo determinato con riferimento a ciascun singolo lavoratore, ovvero si riferisce al “periodo”, in senso lato, in cui l’Ente necessita di assunzioni stagionali?
Leggo pareri contrastanti...
Alcuni sostengono che il limite dei 5 mesi si riferisca ai periodi contrattuali relativi all’assunzione a tempo determinato del medesimo soggetto; quindi, [u]per ciascun agente assunto[/u], il periodo contrattuale non può superare i cinque mesi per anno solare (anche non continuativi); concordate?
Buongiorno,
in merito alle assunzioni stagionali di polizia locale, il limite dei 5 mesi riguarda la durata del contratto a tempo determinato con riferimento a ciascun singolo lavoratore, ovvero si riferisce al “periodo”, in senso lato, in cui l’Ente necessita di assunzioni stagionali?
Leggo pareri contrastanti...
Alcuni sostengono che il limite dei 5 mesi si riferisca ai periodi contrattuali relativi all’assunzione a tempo determinato del medesimo soggetto; quindi, [u]per ciascun agente assunto[/u], il periodo contrattuale non può superare i cinque mesi per anno solare (anche non continuativi); concordate?
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DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78 art. 5 comma 6:
[color=red][b]Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo
determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della
relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di
polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente
stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi
nell'anno solare, non prorogabili. [/b][/color]
DALLA LETTURA DELLA NORMA A MIO AVVISO LE ESIGENZE STAGIONALI SONO LEGATE ALL'ENTE, QUINDI I 5 MESI ALL'ANNO VANNO RIFERITI ALLE ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE E NON AI SINGOLI.
ANCI
Art. 5, comma 6, del decreto-legge n. 78/2015. Assunzioni di personale di
polizia locale per esigenze stagionali.
L’art. 5 del decreto-legge n. 78/2015, convertito con modificazioni nella legge n.
125/2015, contiene alcune misure relative al personale appartenente alla polizia
provinciale, prevedendo al comma 6 il divieto per gli Enti locali di reclutare
personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di
polizia locale, a pena di nullità delle relative assunzioni, fino al completo
assorbimento di detto personale.
In fase di conversione del decreto-legge è stata introdotta una deroga al divieto,
nei termini che seguono: “Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo
determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto,
anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di
conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per
esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non
superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili”.
Rispetto a tale formulazione, i Comuni interessati da tali specifiche esigenze
chiedono all’ANCI di chiarire se, rispetto al limite dei “cinque mesi nell’anno
solare”, per l’anno 2015, gli stessi debbano essere computati a decorrere
dall’entrata in vigore del decreto (20 giugno 2015) ovvero debbano includersi
anche eventuali mesi di lavoro prestati in antecedenza.
La disposizione in oggetto infatti, non chiarisce se l’espressione “anno solare” sia
da intendersi equivalente alla nozione di “anno civile” (che decorre dal 1° gennaio
al 31 dicembre di ciascun anno), oppure sia da intendersi come intervallo di 365
giorni decorrenti dalla data della stipula del contratto a tempo determinato,
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78/2015.
Rispetto a tale problematica, l’ANCI ritiene che un’interpretazione che aderisca ad
un’accezione civilistica di anno solare e quindi consideri nel limite temporale
anche i contratti a tempo determinato stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2015 e
fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78/2015, non possa essere
condivisa, in quanto in palese contraddizione con il tenore letterale della
disposizione stessa che fa riferimento alle assunzioni di personale di polizia
locale per esigenze strettamente stagionali, successive all’entrata in vigore
del decreto, anche se antecedenti alla legge di conversione.
Sembra inoltre più coerente con il dettato normativo l’interpretazione di anno
solare che fa riferimento agli orientamenti consolidati dei giudici del lavoro e della
prassi amministrativa, per cui l’espressione “anno solare” designa quel
periodo intercorrente tra un qualsiasi giorno dell’anno ed il corrispondente
dell’anno successivo e che pertanto il termine anno solare si distingue dall’
“anno civile” che, diversamente, intercorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
anno (Cass. n. 14431/2015; Cass. n. 6599/1993, Cass. n. 5959/1995 e Cass. n.
13396/2002; Circolare del Ministero del Lavoro e politiche sociali, n. 32/2012).
Pertanto, appare legittimo far decorrere il computo dei 5 mesi nell’anno solare dal
giorno in cui si è instaurato il rapporto di lavoro a tempo determinato per lo
svolgimento di funzioni di polizia locale legate ad esigenze di carattere stagionale,
e comunque dopo l’entrata in vigore del decreto-legge n. 78/2015.
26 novembre 2015
A cura del Dipartimento Affari istituzionali,
Politiche per il Personale e Relazioni
Sindacali dei Comuni
Grazie!
Concordo.
Premesso che gli agenti "a scavalco" sono equiparati ad assunzioni a tempo determinato:
[color=green]
[i]LO SCAVALCO E’ DIVERSO DAL COMANDO E IL COMMA 557 E’ UN CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO – DELIBERA CORTE DEI CONTI LOMBARDIA N. 303/2014
http://www.abmanager.it/public/post/lo-scavalco-e-diverso-dal-comando-e-il-comma-557-e-un-contratto-a-tempo-determinato-delibera-cor-240.asp[/i][/color]
Chiedo:
Un piccolo Comune turistico su un lago con due operatori di polzia locale ha necessità di coprire i sabati e le domeniche con agenti "a scavalco" per 6 mesi all'anno ... tuttavia le asunzioni stagionali sono consentite per un massimo di cinque mesi.
Se la convezione/accordo non si facesse per il periodo aprile - settembre ... ma si indicasse espressamente che l'accordo vale solamente per i week end di quel periodo... si avrebbe un'assunzione a tempo determinato:
1) per sei mesi
oppure
2) per 50 giorni (25 settimane x 2 giorni a settimana)?
Grazie!