Buonasera,
e' possibile conoscere i termini entro i quali i Comuni hanno potesta' di verifica, di controllo e di eventuale dichiarazione di illegittimita' di una SCIA Edilizia? Alla luce di quanto recentemente sintetizzato dal Consiglio di Stato Sez. VI, 22 settembre 2014 n. 4780 e' legittimo che, a fronte di una SCIA edilizia regolarmente presentata, (a cui ha fatto seguito l'esecuzione dei lavori segnalati ( previa comunicazione di inizio lavori e dopo ca. 4 mesi comunicazione di fine lavori) il Comune dopo ben 3 anni dichiari la stessa SCIA: "illegittima a causa vincolo paesaggistico" e pertanto l'intervento effettuato deve considerarsi abusivo?
L'intervento effettuato che si assumerebbe abusivo, debitamente illustrato nella relazione tecnica e negli elaborati progettuali allora allegati alla pratica, e' consistito nella "sostituzione di elementi plastici, (in quanto ammalorati) dell'insegna e della fascionatura della pensilina esistente posti a servizio di un distributore di carburanti". L'area oggetto di intervento ricade si in zona paesaggisticamente tutelata ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. 42/04 ma, come dichiarato dal tecnico, l'intervento stesso non richiedeva la previsione di alcuna autorizzazione paesaggistica ai sensi del gia' citato D.lgs. 42/04, trattandosi di manutenzione straordinaria.
Si e' dunque ingenerato in capo al privato titolare della pratica un legittimo affidamento "azzerato", dopo ben tre anni, da una dichiarazione di abusivita' del'intervento da parte del Comune che richiede l'immediata presentazione di un accertamento di conformita' e di compatibilita' paesaggistica, subordinando alla conclusione favorevole di tale richiesta la definizione di una nuova pratica edilizia nel frattempo presentata per il medesimo immobile.
Grazie
Buonasera,
e' possibile conoscere i termini entro i quali i Comuni hanno potesta' di verifica, di controllo e di eventuale dichiarazione di illegittimita' di una SCIA Edilizia? Alla luce di quanto recentemente sintetizzato dal Consiglio di Stato Sez. VI, 22 settembre 2014 n. 4780 e' legittimo che, a fronte di una SCIA edilizia regolarmente presentata, (a cui ha fatto seguito l'esecuzione dei lavori segnalati ( previa comunicazione di inizio lavori e dopo ca. 4 mesi comunicazione di fine lavori) il Comune dopo ben 3 anni dichiari la stessa SCIA: "illegittima a causa vincolo paesaggistico" e pertanto l'intervento effettuato deve considerarsi abusivo?
L'intervento effettuato che si assumerebbe abusivo, debitamente illustrato nella relazione tecnica e negli elaborati progettuali allora allegati alla pratica, e' consistito nella "sostituzione di elementi plastici, (in quanto ammalorati) dell'insegna e della fascionatura della pensilina esistente posti a servizio di un distributore di carburanti". L'area oggetto di intervento ricade si in zona paesaggisticamente tutelata ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. 42/04 ma, come dichiarato dal tecnico, l'intervento stesso non richiedeva la previsione di alcuna autorizzazione paesaggistica ai sensi del gia' citato D.lgs. 42/04, trattandosi di manutenzione straordinaria.
Si e' dunque ingenerato in capo al privato titolare della pratica un legittimo affidamento "azzerato", dopo ben tre anni, da una dichiarazione di abusivita' del'intervento da parte del Comune che richiede l'immediata presentazione di un accertamento di conformita' e di compatibilita' paesaggistica, subordinando alla conclusione favorevole di tale richiesta la definizione di una nuova pratica edilizia nel frattempo presentata per il medesimo immobile.
Grazie
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In modo molto sintetico:
1) il Comune può intervenire sulle scia (edilizie) entro 30 giorni senza particolari motivazioni
2) dopo i 30 giorni si può intervenire solo in casi specifici e gravi
3) il decorso del tempo può ingenerare un legittimo affidamento, soprattutto se i lavori sono stati eseguiti
4) con le recenti modifiche all'art. 19 l. 241/1990 NON si può comunque mai intervenire dopo 18 mesi
5) tale norma però non sembra retroattiva e quindi per le scia antecedenti non vale tale limite assoluto.
Nel tuo caso siamo a 36 mesi dalla scia. Occorre verificare a quanto dall'esecuzione dei lavori e il tipo di violazione ... consiglio di consultare un AVVOCATO per valutare la possibilità di ricorso.
Riferimenti:
Legge 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme sul procedimento amministrativo
[b]Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)
[/b](articolo così sostituito dall'art. 49, comma 4-bis, legge n. 122 del 2010)
(per l'interpretazione si veda l'art. 5, comma 2, legge n. 106 del 2011)
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
(comma modificato dall'art. 5, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011, poi dall'art. 2, comma 1, legge n. 35 del 2012, poi dall'art. 13, comma 1, legge n. 134 del 2012)
2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.
(comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, legge n. 124 del 2015)
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.
(comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, legge n. 124 del 2015)
4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
(comma introdotto dall'art. 2, comma 1-quinquies, legge n. 163 del 2010)
5. (comma abrogato dal n. 14 del comma 1 dell'art. 4 dell'allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010)
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
(comma aggiunto dall'art. 5, comma 2, legge n. 106 del 2011, poi così modificato dall'art. 6, comma 1, decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011)
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
(comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011)
[b]Art. 21-octies. (Annullabilità del provvedimento)
[/b]
1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
[b]Art. 21-nonies. (Annullamento d'ufficio)
[/b](si veda anche l'articolo 1, comma 136, della legge n. 311 del 2004)
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
(comma modificato dall'art. 25, comma 1, lettera b-quater), legge n. 164 del 2014, poi dall'art. 6, comma 1, legge n. 124 del 2015)
2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
(comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, legge n. 124 del 2015)