Piccioni e volpi, i poteri del Sindaco per l'abbattimento
La controversia giunta all'attenzione del giudice amministrativo riguarda il provvedimento adottato dal Sindaco di un comune che ha ordinato di intervenire nel controllo e nella limitazione delle specie animali: “volpe” e “piccione domestico”.
Il provvedimento tempestivamente impugnato da alcune Associazioni è stato annullato dal TAR Emilia Romagna che con sentenza del 18.1.2016 n. 79 per mancanza dei presupposti per l'adozione dell'ordinanza ex art. 54 D. Lgs. n. 267 del 2000.
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato la carenza di motivazione dell'ordinanza sindacale in quanto, trattandosi dell’esercizio di poteri extra ordinem, l’ordinanza non indica, come invece avrebbe dovuto indicare, quali siano gli effettivi pericoli per la salute pubblica attualmente e direttamente derivanti dalla presenza di tali specie di animali, nonché le ragioni per le quali a tali pericoli non possa essere fatto fronte mediante ricorso agli ordinari strumenti previsti dalla vigente normativa statale e regionale e dai correlati atti pianificatori assunti a livello regionale e provinciale.
Inoltre, aggiunge il TAR che l’ordinanza non indica altri elementi essenziali, quali il numero di volpi e piccioni presenti nel territorio comunale (mediante le relative operazioni di censimento), nonché il numero di questi animali che si ritiene eccessivo (con relativa documentazione probatoria) e che sarebbe, quindi, soggetto ad abbattimento.
Fonte: Giustizia amministrativa
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