Ho letto (purtroppo frettolosamente per mancanza di tempo!!!) il materiale presente sul sito relativo alla materia e faccio questa riflessione: un bar che installa giochi comma 6 o 7 dell'art. 110 TULPS non deve presentare nessuna comunicazione al Comune quindi l'ufficio non sa quali e quanti giochi sono installati in quanto deve solo consegnare la tabella dei giochi proibiti. E' corretto? Quindi sia nel caso di nuova apertura di un bar o ancora di più nel caso di subingresso nell'attività di un esercizio posto a distanza inferiore di 500 m. dalla Chiesa, ai sensi della L.R. 57/2013, come dobbiamo comportarci? Nel caso specifico deve essere effettuato un subingresso in un esercizio di bar che aveva i giochi e non so dire a chi subentra se li può rimettere. Sul sito di un Comune ho trovato che la condizione affinchè il subentrante possa rimettere i giochi è che nell'atto notarile vi sia espresso riferimento anche alla scia per i giochi del cedente; ma se la scia non è dovuta come si può citare nell'atto? Grazie
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Ho letto (purtroppo frettolosamente per mancanza di tempo!!!) il materiale presente sul sito relativo alla materia e faccio questa riflessione: un bar che installa giochi comma 6 o 7 dell'art. 110 TULPS non deve presentare nessuna comunicazione al Comune quindi l'ufficio non sa quali e quanti giochi sono installati in quanto deve solo consegnare la tabella dei giochi proibiti. E' corretto?
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Sì, ormai è un'interpretazione collaudata anche se certe regioni hanno introdotto una procedura abilitativa uleteriore. La regione Toscana non lo ha fatto quindi la risposta è affermativa.
Quindi sia nel caso di nuova apertura di un bar o ancora di più nel caso di subingresso nell'attività di un esercizio posto a distanza inferiore di 500 m. dalla Chiesa, ai sensi della L.R. 57/2013, come dobbiamo comportarci? Nel caso specifico deve essere effettuato un subingresso in un esercizio di bar che aveva i giochi e non so dire a chi subentra se li può rimettere. Sul sito di un Comune ho trovato che la condizione affinchè il subentrante possa rimettere i giochi è che nell'atto notarile vi sia espresso riferimento anche alla scia per i giochi del cedente; ma se la scia non è dovuta come si può citare nell'atto? Grazie
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In caso di avvio attività la tabella dei giochi proibiti rappresenta un fatto amministrativo che dà certezza dell'installazione. In ogni caso serve una sopralluogo dei VVUU per appurare se si tratti di giochi con vincita in denaro e senza.
In caso di subingresso puoi verificare che ci sia continuità dall'elenco dei possessori dei comma 6:
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Monopoli/Giochi/Apparecchi_intr/Elenco_soggetti_Ries/?el=1&CACHE=NONE
(vai su ricerca per ESERCIZI e seleziona la tua provincia e comune)
In ogni caso puoi chiedere formalmente una visura dell'elenco per vedere la comunicazione di subingresso del nuovo esercente:
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Monopoli/Giochi/Apparecchi_intr/Elenco_soggetti_Ries/Ries_Modulistica/
Quindi riassumendo si può dire che l'installazione dei giochi in un bar sebbene posto a meno di 500 m. dalla Chiesa, a seguito di subingresso, è possibile. Nel caso specifico ho fatto il controllo che mi hai consigliato e nell'elenco compare la ditta che deve cedere l'attività con vari dati compreso la tipologia degli apparecchi tipo A.
Dovrei quindi chiedere alladitta subentrante di presentarmi la dichiarazione di subentro che devono presentare all'Agenzia delle Dogane?
Il subingresso dà il diritto al mantenimento dei giochi già presenti.
La nuova ditta non è tenuta a presentare al comune le "scartoffie" dell'Agenzia delle Dogane ma può essere un modo per controllare il subingresso. Chiedendolo per favore all'esercente o controllando presso l'Ag. delle Dogane con una richiesta ufficiale.
Se il cedente è oggi sull'elenco allora vuol dire che ha una posizione attiva che può cedere al terzo.
Nel caso in questione se l'azienda, per un contenzioso tra la ditta attualmente titolare dell'attività di bar e dei giochi e la ditta con la quale aveva stipulato in precedenza un contratto di acquisto d'azienda con riserva di proprietà, è ritornata in possesso del dante causa che non era iscritto nell'elenco dei possessori dei giochi comma 6, ai fini del mantenimento del diritto all'installazione dei giochi non posso considerarlo un subingresso. E' corretto? Se sì il nuovo gestore non può installare i giochi con vincita in denaro perché verrebbe a configurarsi l'ipotesi di un "nuovo" spazio gioco con vincita in denaro, all'interno di un bar, a distanza inferiore a 500 m. da luogo sensibile (Chiesa). Spero di essermi spiegata e grazie per la risposta.