Medicinali vendibili online - LOGO UFFICIALE approvato con D.M. Salute
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MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 6 luglio 2015
Predisposizione del logo identificativo nazionale per la vendita online dei medicinali. (16A00474)
(GU n.19 del 25-1-2016)
IL DIRETTORE GENERALE
dei dispositivi medici
e del servizio farmaceutico
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante
"Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di
modifica) relativa a un codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE" e successive
modificazioni, e, in particolare, l'art. 112-quater concernente la
vendita on line da parte di farmacie e esercizi commerciali di cui al
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto, in particolare, il comma 6 del predetto art. 122-quater che
stabilisce che in conformita' alle direttive e alle raccomandazioni
dell'Unione europea, il Ministero della salute predispone un logo
identificativo nazionale conforme alle indicazioni definite per il
logo comune, che sia riconoscibile in tutta l'Unione, che identifichi
ogni farmacia o esercizio commerciale che metta in vendita medicinali
al pubblico a distanza;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 699/2014 della
Commissione, del 24 giugno 2014, relativo al disegno del logo comune
per individuare le persone che mettono in vendita medicinali al
pubblico a distanza e ai requisiti tecnici, elettronici e
crittografici per la verifica della sua autenticita' la cui entrata
in vigore e' prevista alla data del 1° luglio 2015;
Visto il contratto di licenza per l'utilizzo del marchio combinato
sottoscritto dal direttore generale dei dispositivi medici del
servizio farmaceutico in data 10 febbraio 2015 e dal direttore
generale per la salute e la sicurezza alimentare della Commissione
europea, in rappresentanza dell'Unione europea, in data 4 marzo 2015;
Preso atto che il disegno del logo comune succitato e' un marchio
registrato (TradeMark) con il numero 1162865;
Decreta:
Art. 1
1. Il disegno del logo identificativo nazionale di cui al comma 6,
dell'art. 112-quater, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
che identifica la farmacia o l'esercizio commerciale di cui al
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, autorizzati alla vendita di
medicinali al pubblico a distanza, di seguito, logo identificativo
nazionale, e' conforme al marchio combinato (Composite Mark) di cui
all'allegato al presente decreto.
2. Il Ministero assegna un'unica copia digitale, non trasferibile,
del logo di cui al comma 1, nonche' il collegamento ipertestuale di
cui alla lettera c), comma 5, dell'art. 112-quater del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, a ciascuna farmacia o esercizio
commerciale autorizzati, dalla regione o dalla provincia autonoma
ovvero dalle altre autorita' competenti, individuate dalla
legislazione delle regioni o delle province autonome, a fornire
medicinali a distanza al pubblico, previa istanza formulata secondo
la procedura pubblicata sul portale del Ministero della salute.
3. Il logo identificativo nazionale di cui al comma 1, contenente
il collegamento ipertestuale succitato, deve essere chiaramente
visibile su ciascuna pagina del sito web dedicata alla vendita dei
medicinali senza obbligo di prescrizione della farmacia o esercizio
commerciale autorizzati.
4. L'utilizzo del logo identificativo nazionale, non conferisce
nessun diritto di proprieta' intellettuale o altri diritti di
proprieta' sullo stesso e sul logo comune di cui al regolamento di
esecuzione (UE) n. 699/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014, di
seguito, logo comune.
Art. 2
1. Nessuno puo' utilizzare il logo di cui all'art. 1, al di fuori
dei soggetti singolarmente autorizzati.
2. Non e' consentito ne' per se ne' per terzi:
a) affittare, dare in locazione, cedere o trasferire a qualsiasi
titolo qualsivoglia tipo di diritto relativo al logo comune ed al
logo identificativo nazionale a terze parti;
b) modificare l'aspetto del logo comune o del logo identificativo
nazionale, nonche' creare, sviluppare e/o utilizzare derivazioni o
variazioni basate su qualsiasi loro parte, eccetto che aumentare o
diminuire proporzionalmente le dimensioni del logo identificativo
nazionale;
c) sviluppare o acquisire qualsiasi diritto di marchio registrato
associato con il logo istituzionale della Commissione europea,
l'emblema europeo, il logo identificativo nazionale e ogni
derivazione dello stesso, tra cui qualsiasi registrazione nazionale,
comunitaria o internazionale dei marchi registrati, immagine
commerciale, nomi commerciali, marchi di servizio, simboli, slogan,
emblemi, loghi, disegni che incorporano, integralmente o
parzialmente, il logo identificativo nazionale di cui all'art. 1;
d) unire il logo identificativo nazionale o qualsiasi parte di
esso con qualsiasi altro oggetto che possa trarre in inganno terzi
circa il significato e la forma del logo medesimo;
e) utilizzare il logo identificativo nazionale per attivita' che
non rientrano nelle finalita' stabilite dal decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219.
Art. 3
1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 6 luglio 2015
Il direttore generale: Marletta
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2015
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 3482
Allegato (art. 1 comma 1)
Il logo identificativo nazionale di cui al comma 6, dell'art.
112-quater, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e' il
seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico (in allegato)
I colori di riferimento sono: PANTONE 421 CMYK 13/11/8/26 RGB
204/204/204; PANTONE 7731 CMYK 79/0/89/22 RGB 0/153/51; PANTONE 376
CMYK 54/0/100/0 RGB 153/204/51; PANTONE 7480 CMYK 75/0/71/0.
La bandiera riportata e' la bandiera della Repubblica italiana.
La parte testuale e' in lingua italiana.
Il logo ha la lunghezza minima di 90 pixel.
Il logo e' statico.