Data: 2016-01-25 15:27:39

subingresso esercizio di vicinato

Quale disposizione normativa prevede la necessità di allegare atto/dichiarazione notarile di trasferimento dell'attività in caso di subingresso in esercizio di vicinato?

riferimento id:31673

Data: 2016-01-25 18:04:15

Re:subingresso esercizio di vicinato


Quale disposizione normativa prevede la necessità di allegare atto/dichiarazione notarile di trasferimento dell'attività in caso di subingresso in esercizio di vicinato?
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Art. 2556 codice civile:
Per le imprese soggette a registrazione [2195, 2560] i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda [2565, 2573] devono essere provati per iscritto [2725], salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto (1).
I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante

Approfondimenti:
https://www.google.it/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+2556+c.c.&oq=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+2556+c.c.&aqs=chrome..69i57j69i58.175j0j9&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8

riferimento id:31673

Data: 2016-01-26 06:14:19

Re:subingresso esercizio di vicinato

Ma la copia dell'atto o della certificazione notarile deve per forza essere allegata alla scia?

riferimento id:31673

Data: 2016-01-26 10:37:53

Re:subingresso esercizio di vicinato

La Legge Regionale 6/2010 prevede ESPRESSAMENTE sia per il commercio su aree pubbliche che per la somministrazione che sia data informazione dell’effettivo trasferimento, il che può essere fatto allegando l’atto registrato (ovvero fornendo gli estremi dell’atto se già registrato) o allegando la dichiarazione notarile (questa per forza, non essendo in possesso della PA).

Art. 25. (Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione)
1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20.
Art. 75. (Subingresso)
1. Il subingresso in proprietà o in gestione dell'attività è soggetto a comunicazione al comune in cui ha sede l'esercizio anche ai fini di cui all'articolo 63, comma 3, e determina la reintestazione dell'autorizzazione nei confronti del subentrante a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66.

Per la sola somministrazione lo dice anche il d.lgs. 59/2010
Art. 64 Somministrazione di alimenti e bevande
4. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante.

Per il vicinato in effetti la previsione non è espressa nel d.lgs. 114/98, ma vale il principio del codice civile indicato da Simone e la necessità di avere l’informazione per la PA che deve fare le verifiche.

riferimento id:31673
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