TARSU sugli immobili adibiti a B&B - Cassazione 16972/2015
Cassazione Civile, Sez. V, sentenza n. 16972 del 19 agosto 2015 (ud 8 luglio 2015)
- -
-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio - Presidente -
Dott. DI BLASI Antonio - Consigliere -
Dott. CHINDEMI Domenico - rel. Consigliere -
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - Consigliere -
Dott. NAPOLITANO Lucio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1847-2012 proposto da:
COMUNE DI POSITANO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17, presso lo studio
dell'avvocato CANTILLO ORESTE, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato CANTILLO GUGLIELMO giusta delega a margine;
- ricorrente -
contro
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. CARONCINI 6,
presso lo studio dell'avvocato CONTARDI GENNARO, che lo rappresenta e
difende giusta delega a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 129/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di
SALERNO, depositata il 06/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/07/2 015 dal Consigliere Dott. CHINDEMI DOMENICO;
udito per il ricorrente l'Avvocato CANTILLO ORESTE che ha chiesto
l'accoglimento;
udito per il controricorrente l'Avvocato CONTARDI che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO Immacolata, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di
ragione del ricorso.
FATTO
Con sentenza n. 129/12/11, depositata il 6.4.2011 la Commissione
Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno,
accoglieva l'appello proposto da M.G. avverso la
sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno n.
636/18/2007, annullando l'avviso di classamento Tarsu, per l'anno 2005,
emesso dal Comune di Positano.
Rilevava, al riguardo, la Commissione Tributaria Regionale
l'illegittimità della Delib. commissariale 24 febbraio 2005, n. 23, con
riferimento alle aliquote ivi previste per l'attività di B&B, svolta
nell'immobile del contribuente, dovendosi applicare l'aliquota fissata per
gli immobili adibiti a civile abitazione.
Il Comune di Positano impugna la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:
a) inammissibilità dell'appello per violazione del D.Lgs. n. 546 del
1992, art. 24, comma 2, art. 57, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3
avendo il contribuente dedotto in appello questioni nuove non
prospettate in primo grado;
b) violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5, in
relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto il potere delle CTR di
disapplicazione dei regolamenti e atti amministrativi non si estende alla
discrezionalità amministrativa;
c) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62,
68, 69 e 70, L.R. n. 5 del 2001, art. 1, in relazione all'art. 360
c.p.c., n. 3, non avendo la CTR rilevato che la TARSU prescinde dalla
destinazione urbanistica dell'immobile e dalla classificazione catastale,
dovendosi valutare la potenzialità alla produzione di rifiuti.
L'intimato si è costituito con controricorso ed ha presentato
memoria.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 8.7.2015, in cui
il PG ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo è infondato.
Il contribuente, con l'originario ricorso, ha chiesto la declaratoria di
illegittimità dell'avviso di accertamento e la deduzione in grado di
appello della "irragionevolezza" della tariffa costituisce una mera
argomentazione difensiva che non modifica nè il petitum nè la causa
petendi aggiungendo un ulteriore argomento a sostegno
dell'originaria richiesta.
2. Il secondo e terzo motivo, logicamente connessi, vanno esaminati
congiuntamente. Il contribuente aveva ottenuto l'autorizzazione
all'esercizio dell'attività ricettiva di "bed & breakfast" (termine
che in inglese significa "letto e prima colazione", e consiste nella
ospitalità offerta ai clienti in abitazioni private, che tali
rimangono anche in presenza di attività ricettiva da parte del
proprietario che le gestisce avvalendosi della normale organizzazione
familiare per il servizio di alloggio e prima colazione),
nell'appartamento di sua proprietà, sito in (OMISSIS), classificato nella
sottocategoria C4, prevista dall'art. 12 del regolamento comunale n.
5 del 29.1.1998, così come modificato dalla Delib. Comm.
Straord. n. 9 del 28.1.2005. Il Comune può istituire, ai sensi del
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, tariffe differenziate per fasce di
utenza che distinguano l'uso domestico e quello non domestico, previo
accertamento dell'uso effettivo dei relativi immobili, essendo
irrilevante la classificazione catastale (cfr Cass. Sez. 5, Sentenza n.
18501 del 10/08/2010) Le disposizioni normative che rilevano sono le
seguenti:
a) del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 5 secondo cui la
tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli
investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e
all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio";
b) il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 6 secondo cui la
tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e
territoriali;
c) il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 8 secondo cui la
tariffa è determinata dagli enti locali...;
L'applicazione della tassa smaltimento rifiuti di cui al D.Lgs. n. 507
del 1993 è disciplinata dal regolamento comunale in materia e dai
provvedimenti allo stesso correlati, con particolare riferimento alla
determinazione del costo complessivo del servizio, della percentuale
di copertura del medesimo, nonchè alla individuazione e strutturazione
delle categorie di contribuenza ed alla loro specificazione, e
quindi alle valutazioni ed accertamenti effettuati in merito alla
effettiva produzione dei rifiuti, che risultano differenziati in
relazione alle peculiari caratteristiche di ciascun territorio comunale.
Ai sensi del L.R. n. 5 del 2001, art. 1, lo svolgimento della
attività di "bed & breakfast" in un immobile non ne modifica la
destinazione d'uso, quindi sarebbe illegittima una tassa relativa ai bed
& breakfast determinata con le stesse modalità di quella dovuta dagli
alberghi, in quanto le due fattispecie non sono assimilabili a tali fini,
in quanto i bed & breakfast, svolgendo attività ricettiva in maniera
occasionale e priva di carattere imprenditoriale, non possono, per
espressa previsione normativa, essere equiparati alle strutture ricettive
che svolgono l'attività professionalmente.
Occorre, invece, verificare, da parte del Comune, le modalità di
svolgimento dell'attività di bed & breakfast, poichè ciò che
risulta effettivamente rilevante ai fini di cui trattasi sono le
qualità e quantità di rifiuti prodotti e non la destinazione d'uso
dell'immobile.
Le attività di accoglienza ricettiva esercitate da privati che, in via
occasionale o saltuario, senza carattere di imprenditorialità e
avvalendosi della organizzazione familiare utilizzano parte della
propria abitazione fino ad un numero massimo di camere o posti letto,
fornendo ai turisti alloggio e prima colazione sono classificate come
"B&B" Rientra nella nozione di comune esperienza, salva prova contraria
da parte del contribuente, che non risulta fornita nei precedenti gradi
di giudizio, che l'attività di "bed & breakfast" da luogo ad
un'attività di ricezione-ospitalità e somministrazione di alimenti e
bevande, con produzione di rifiuti certamente differenti e superiori
ad un'utenza residenziale.
Deve, quindi, ritenersi legittimo da parte del Comune istituire, pur
nell'ambito della destinazione a civile abitazione, una tariffa
differenziata per l'uso che si fa di un immobile, a prescindere dalla
destinazione catastatele, verificando l'utilizzo in concreto da parte del
proprietario di servizi come il cambio della biancheria, la pulizia
dei locali, la fornitura del materiale di consumo a fini igienico -
sanitari, la manutenzione ordinaria degli impianti e gli altri analoghi,
quando tali servizi non siano riferibili solo al proprietario, ma anche
ai clienti della struttura adibita a "bed &
breakfast".
Non è invece necessaria la denuncia di variazione in quanto la
stessa va effettuata solo nel cambio di destinazione d'uso.
La stessa pronuncia della Corte di Giustizia CE, sez. 2^, del
16.7.2009 , (C-254/08) afferma che "51. la normativa nazionale che
prevede, ai fini del finanziamento della gestione e dello smaltimento dei
rifiuti urbani, una tassa calcolata in base ad una stima del volume
dei rifiuti generato e non sulla base del quantitativo dei rifiuti
effettivamente prodotto e conferito non può essere considerata,
allo stato attuale del diritto comunitario, in contrasto con l'art. 15,
lett. A) della citata direttiva 2006/12.
52. In secondo luogo, il principio "chi inquina paga" non osta a che gli
Stati membri adottino, in funzione di categorie di utenti
determinati secondo la loro rispettiva capacità a produrre rifiuti
urbani, il contributo di ciascuna di dette categorie al costo
complessivo necessario al finanziamento del sistema di gestione e di
smaltimento dei rifiuti urbani".
Peraltro, trattandosi di uso equiparato alle utenze domestiche(per le
abitazioni si considerano solo le aree coperte) vanno escluse dal
calcolo della Tarsu, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, le aree
scoperte pertinenziali o accessorie delle abitazioni: balconi, terrazze,
posto macchina, scoperti.
Essendo l'imposta correlata alla capacità produttiva di rifiuti deve
ritenersi legittima la determinazione, assunta con la delibera
commissariale citata, di prevedere una sottocategoria (C4) con valori e
coefficienti di quantità e qualità intermedi tra le
sottocategorie di civile abitazione (CI) e alberghi (C4) che tenga conto
della promiscuità tra l'uso normale abitativo e la destinazione
ricettiva a terzi.
Non si ravvisano, quindi, profili di illegittimità nella delibera
Commissariale, peraltro non impugnata nelle sedi competenti dal
contribuente.
Va, conseguentemente accolto, nei limiti specificati, il ricorso,
cassata senza rinvio l'impugnata sentenza e, non essendo necessari
ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., confermata la
tariffa Tarsu applicata all'immobile per la sottocategoria C4,
dichiarandosi la tassa non dovuta per le aree scoperte (mq 56),
annullando la sanzione per l'omessa denuncia.
La novità della questione costituisce giusto motivo per la
compensazione delle spese dell' intero giudizio
P.Q.M.
Accoglie, nei limiti indicati in motivazione, il ricorso, cassa
l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, conferma la tariffa Tarsu
applicata all'immobile per la sottocategoria C4, dichiarando la tassa non
dovuta per le aree scoperte (mq 56) e annulla la sanzione per l'omessa
denuncia.
Dichiara compensate le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2015