SE VIENE ACQUISTATA UNA AUTORIZZAZIONE PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE DA UNA PERSONA CHE NON PUO' AVERE IL DURC (NON REGOLARE NEI PAGAMENTI), L'ACQUIRENTE PUO' VOLTURE LE AUTORIZZAZIONI? CI SONO DEI PROBLEMI PER LUI? DA QUANDO E' NECESSARIO AVERE IL DURC PER ACQUISTARE LA LICENZA?
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SE VIENE ACQUISTATA UNA AUTORIZZAZIONE PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE DA UNA PERSONA CHE NON PUO' AVERE IL DURC (NON REGOLARE NEI PAGAMENTI), L'ACQUIRENTE PUO' VOLTURE LE AUTORIZZAZIONI? CI SONO DEI PROBLEMI PER LUI? DA QUANDO E' NECESSARIO AVERE IL DURC PER ACQUISTARE LA LICENZA?
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Il DURC è condizione di ESERCIZIO dell'attività del commercio su AAPP. Dal 2 gennaio 2012 non vi è obbligo di presentazione da parte dell'interessato ma viene acquisita d'ufficio dal Comune.
Ciò premesso NIENTE VIETA ad A di acquistare l'azienda di B anche se non è in regola con il DUC ma ciò che non può fare (pena la decadenza) è l'esercizio dell'attività.
Quindi B potrà acquistare ad esempio per cedere (in vendita o in affitto a C).
C presenterà la comunicazione di subingresso in A. C dovrà avere i requisiti DURC.
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D.Lgs. 31-3-1998 n. 114
Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 1998, n. 95, S.O.
(giurisprudenza di legittimità)
28. Esercizio dell'attività.
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2-bis. Le regioni, nell’esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’ articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. L’autorizzazione all’esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall’INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali
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Toscana
L.R. 28-11-2011 n. 63
Disposizioni in materia di outlet ed obbligo di regolarità contributiva nel settore del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).
Pubblicata nel B.U. Toscana 30 novembre 2011, n. 56, parte prima.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga la seguente legge:
Preambolo
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettere a) ed n), dello Statuto;
Visto l'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”);
Visto il comma 2–bis dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), come introdotto dall'articolo 11-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e successivamente sostituito dall'articolo 2, comma 12, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2010”);
Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);
Considerato quanto segue:
1 Si dettano disposizioni per la definizione di vendita in outlet, intendendo con ciò la vendita diretta di beni di produzione propria da parte di imprese industriali in locali adiacenti a quelli di produzione e la vendita al dettaglio, da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali, di prodotti non alimentari, che siano fuori produzione, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi, o presentino lievi difetti non occulti di produzione, effettuata in esercizi commerciali a ciò appositamente individuati;
2. L'attestazione della regolarità contributiva dell'impresa, attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC), nasce inizialmente nell'ambito delle procedure di appalti pubblici e dei lavori in edilizia dimostrandosi nel tempo un efficace strumento di contrasto al lavoro nero ed irregolare e di sostegno alla competitività delle imprese regolari;
3. Per realizzare le medesime finalità, anche nel settore del commercio su aree pubbliche, si è ritenuto di estendere l'obbligo della regolarità contributiva ai soggetti abilitati all'esercizio di tale attività, come consentito dall'articolo 28, comma 2–bis, del D.Lgs. 114/1998, secondo il quale le regioni possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del DURC;
4. L'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi da parte dei commercianti su aree pubbliche apporta anche un rilevante contributo alla professionalità ed alla riqualificazione del comparto;
5. In relazione a ciò si ritiene pertanto necessario prevedere che il rilascio dell'autorizzazione o la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia subordinato, oltre al possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 28/2005, anche alla verifica della regolarità contributiva;
6. Appaiono in proposito rilevanti i principi in materia di semplificazione amministrativa e riduzione degli oneri a carico delle imprese stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dall'articolo 43, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), alla luce dei quali:
- i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni;
- in tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.
7. In attuazione di tali principi l'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha stabilito che le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il DURC dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge;
8. Sino a quando non sia possibile l'acquisizione in via telematica del DURC anche nel settore del commercio su aree pubbliche, il rilascio dell'autorizzazione o la presentazione della SCIA, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, è subordinato alla presentazione del DURC in forma cartacea al comune competente, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP);
9. Che tale obbligo riguarda anche gli operatori del commercio su aree pubbliche già in possesso del titolo abilitativo, i quali devono presentare il DURC entro il 31 marzo 2012;
10. Le imprese abilitate all'esercizio di attività di commercio su area pubblica di tipo itinerante sono inoltre tenute a disporre del DURC anche nell'esercizio di detta attività;
11. È contrastato l'abusivismo commerciale attraverso interventi finalizzati ad una intensificazione dei controlli sul territorio ed azioni di carattere educativo, sociale ed informativo in grado di favorire la cultura della legalità.