LICENZIAMENTO DISCIPLINARE e sospensione in 48 ore - schema di Dlgs (CdM 20/1/16)
[img]http://www.licenziamentogiustacausa.it/editorcms/image/licenziamento-disciplinare.jpg[/img]
[b]SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE ALL'ARTICOLO 55-QUATER DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 1, LETTERA S), DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, SUL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE.[/b]
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 97 della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche, e, in particolare, l’articolo 17, comma 1, lettera s), recante delega al
Governo per il riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in
particolare gli articoli 55, 55-bis, 55-ter, 55-quater, 55-quinquies, 55-sexies come
successivamente modificati dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione
del………;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del …..;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del…………;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ……;
Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
EMANA
il seguente decreto legislativo
[b]
ART. 1
(Modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)[/b]
1. All’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Costituisce falsa attestazione
della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere,
anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in
inganno l’amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio circa il
rispetto dell’orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi
abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta
fraudolenta.”;
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: “3-bis. Nel caso di cui al comma 1,
lettera a), la falsa attestazione della presenza, accertata in flagranza ovvero
mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle
presenze, determina l’immediata sospensione cautelare senza stipendio del
dipendente, senza obbligo di preventiva audizione dell’interessato. La
sospensione è disposta dal responsabile della struttura di appartenenza del
dipendente o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall’ufficio competente di
cui all’articolo 55-bis, comma 4, con provvedimento motivato, in via
immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti
soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione del suddetto termine non
determina la decadenza dall’azione disciplinare né l’inefficacia della
sospensione cautelare, fatta salva la responsabilità del dipendente che ne sia
responsabile.
3-ter. Nei casi di cui al comma 3-bis, il responsabile della struttura di
appartenenza del dipendente, contestualmente al provvedimento di sospensione
cautelare di cui al predetto comma 3-bis, trasmette gli atti all’ufficio
competente di cui all’articolo 55-bis, comma 4, per l’avvio del procedimento
disciplinare. Quest’ultimo ufficio, dopo avere ricevuto gli atti, o comunque
dopo essere venuto a conoscenza del fatto, avvia immediatamente il
procedimento disciplinare, che deve concludersi entro trenta giorni.
3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la
segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti
avvengono entro quindici giorni dall’avvio del procedimento disciplinare. La
Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito
a dedurre per danno d’immagine entro tre mesi dalla conclusione della
procedura di licenziamento. L’azione di responsabilità è esercitata, con le
modalità e nei termini di cui all’articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993,
n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro
i centoventi giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga.
L’ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del
giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e
comunque l’eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità
dell’ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia.
3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, per i dirigenti, ovvero, negli enti
privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio competenti,
l’omessa comunicazione di cui all’ufficio competente di cui all’articolo 55-bis,
comma 4, l’omessa attivazione del procedimento disciplinare e l’omessa
adozione del provvedimento di sospensione cautelare costituiscono fattispecie
disciplinare punibile con il licenziamento e costituiscono omissione d’atti di
ufficio.”.
[color=red][b]RELAZIONE ILLUSTRATIVA[/b][/color]
Nel quadro della più ampia delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche, ad oltre sei anni dall’emanazione della cosiddetta “riforma Brunetta” in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Parlamento, con l’articolo
17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha delegato il Governo a intervenire -
attraverso uno o più decreti legislativi da emanarsi, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge - sulla disciplina relativa alla responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti con norme
finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione
l'esercizio dell'azione disciplinare.
La scelta di dedicare al licenziamento disciplinare e ai comportamenti che ne sono causa un simile
rilievo è sintomatica della centralità che il Governo ha inteso riconoscere all’azione disciplinare nei
confronti dei comportamenti fraudolenti che possono verificarsi all’interno delle sedi di lavoro
pubbliche, quale strumento per la promozione del processo di radicale riorganizzazione
dell’amministrazione dello Stato, anche sotto il profilo dell’efficienza, della produttività e della
legalità.
La volontà è quella di combattere il fenomeno dell’assenteismo e della illegalità nella PA (causa di
disuguaglianze, di inefficienza e di ingenti costi) e di evitarne il perpetrarsi. Con il decreto
legislativo in esame si riconosce una maggiore gravità alla condotta del pubblico dipendente che
attesta falsamente la sua presenza, allargandone contestualmente l’ambito di applicazione. Tale
condotta comporterà la sospensione cautelare immediata senza stipendio del dipendente entro
quarantotto ore, e, se confermata, potrà comportare il licenziamento del dipendente ritenuto
colpevole entro trenta giorni.
Ciò permetterà di superare la complessità della situazione attuale in cui - nonostante le sanzioni
disciplinari e la responsabilità dei dipendenti pubblici, previste dagli articoli da 67 a 73 del citato
decreto legislativo n. 150 del 2009 - continuano a verificarsi casi di false attestazioni della presenza
da parte di pubblici dipendenti, come nei recenti fatti di cronaca che hanno coinvolto il Comune di
Sanremo in cui sono state arrestate 35 persone e indagate altre 195.
Come anticipato, attualmente la materia è disciplinata dagli articoli da 67 a 73 del decreto n. 150 del
2009 che disciplinano le sanzioni disciplinari e la responsabilità dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche.
In particolare, l’articolo 69 introduce gli articoli da 55-bis a 55-novies al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche. L’articolo 55-bis, nel disciplinare forme e termini del procedimento
disciplinare, prevede procedure differenziate a seconda della gravità delle infrazioni. Per le
infrazioni meno gravi, è prevista la contestazione scritta dell’addebito entro venti giorni dalla
notizia e la decisione entro i successivi sessanta giorni; per quelle più gravi è prevista la
trasmissione degli atti all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con termini
raddoppiati.
L’articolo 55-ter regola i rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale, prevedendo
la prosecuzione e la conclusione del procedimento disciplinare anche in pendenza del procedimento
penale.
L’articolo 55-quater prevede il licenziamento disciplinare senza preavviso nei casi di falsa
attestazione della presenza in servizio o giustificazione con certificazione medica falsa, falsità
documentali o dichiarative all’atto dell’instaurazione del rapporto o nelle progressioni di carriera,
condotte aggressive o moleste o comunque lesive dell’onore e dignità personale altrui, condanna
penale definitiva con pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Viene mantenuta
ferma la disciplina del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo.
Il licenziamento disciplinare con preavviso è previsto nei casi di assenza priva di valida
giustificazione per un periodo superiore a tre giorni nell’arco di un biennio o di sette giorni negli
ultimi dieci anni e ingiustificato rifiuto al trasferimento, nonché per insufficiente rendimento
nell’arco di almeno un biennio dovuto a una reiterata violazione degli obblighi concernenti la
prestazione lavorativa.
L’articolo 55-quinquies prevede il reato di false attestazioni o certificazioni laddove il lavoratore
attesti falsamente la propria presenza in servizio con alterazione dei sistemi di rilevamento o
giustificando l’assenza dal servizio tramite certificazione medica falsa.
L’articolo 55-sexies prevede la condanna al risarcimento del danno derivante dalla violazione da
parte del lavoratore dipendente degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, con
sospensione dal servizio e privazione della retribuzione da 3 giorni a 3 mesi, in proporzione
all’entità del risarcimento.
Per i dirigenti la responsabilità civile configurabile nello svolgimento del procedimento disciplinare
è limitata ai casi di dolo e colpa grave.
Ai fini del potenziamento del livello di efficienza degli uffici pubblici e del contrasto ai fenomeni di
scarsa produttività e di assenteismo, il presente decreto risponde alle esigenze più urgenti tra quelle
individuate dal Governo attraverso i seguenti principali interventi:
- ampliamento del novero delle ipotesi riconducibili alla fattispecie “falsa attestazione della
presenza in servizio”;
- introduzione della sanzione della sospensione cautelare senza stipendio del dipendente
pubblico nei casi di “falsa attestazione della presenza in servizio”, da irrogarsi
immediatamente e comunque entro 48 ore;
- introduzione di un procedimento disciplinare “accelerato” nei casi di “falsa attestazione
della presenza in servizio”;
- introduzione dell’azione di responsabilità per danni di immagine della PA nei confronti del
dipendente sottoposto ad azione disciplinare per assenteismo;
- estensione della fattispecie di reato “Omissione d’atti d’ufficio”, di cui all’articolo 328 del
Codice penale, ai casi in cui il dirigente (o il responsabile del servizio) ometta l’adozione del
provvedimento di sospensione cautelare o l’attivazione del procedimento disciplinare nei
confronti del dipendente che abbia attestato falsamente la propria presenza;
- estensione della responsabilità disciplinare del dirigente (o del responsabile del servizio) e
irrogazione della sanzione del licenziamento disciplinare ai casi in cui lo stesso ometta
l’adozione del provvedimento di sospensione cautelare o l’attivazione del procedimento
disciplinare nei confronti del dipendente che abbia attestato falsamente la propria presenza.
****
Il presente decreto si compone di un unico articolo il cui contenuto viene di seguito descritto.
Articolo 1
L’articolo 1 modifica l’articolo 55-quater del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, che
disciplina la fattispecie del “licenziamento disciplinare”.
Viene inserito il comma 1-bis che amplia il novero delle ipotesi riconducibili alla fattispecie di falsa
attestazione della presenza. Ai sensi del nuovo comma, costituisce “falsa attestazione della presenza
in servizio” qualunque condotta posta in essere, anche attraverso l’ausilio di terzi, al fine di far
risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l’amministrazione circa il rispetto dell’orario di
lavoro del dipendente stesso. Viene precisato, inoltre, che di tale violazione risponde anche chi
abbia agevolato, con comportamenti attivi o omissivi, la condotta fraudolenta. Il fine è di consentire
all’amministrazione di colpire il maggior numero di comportamenti fraudolenti posti in essere dai
propri dipendenti per attestare falsamente la propria presenza in ufficio. L’attuale definizione di
“falsa attestazione della presenza in servizio”, infatti, risulta troppo generica e limitata.
Vengono poi inseriti i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies.
Con i commi 3-bis e 3-ter viene introdotto, in particolare, un procedimento disciplinare “accelerato”
nei casi di “falsa attestazione della presenza in servizio” (come sopra definita). In questi casi il
comma 3-bis prevede che, qualora la violazione sia accertata in flagranza ovvero mediante
strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, il responsabile della
struttura di appartenenza o l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari dovrà disporre,
immediatamente e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui la violazione è accertata,
senza obbligo di preventiva audizione dell’interessato, la sospensione cautelare senza stipendio del
dipendente. Viene precisato, inoltre, che il superamento di tale termine non determina la decadenza
dell’azione disciplinare né l’inefficacia della sospensione cautelare.
Il comma 3-ter prevede che, nelle stesse fattispecie regolate dal comma 3-bis, il responsabile della
struttura di appartenenza, contestualmente all’irrogazione della sospensione cautelare, dovrà
trasmettere gli atti all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari che darà avvio al relativo
procedimento disciplinare da concludersi entro trenta giorni. La volontà è di procedere velocemente
all’accertamento e alla relativa sanzione del comportamento fraudolento con termini più che
dimezzati rispetto a quelli previsti dalla normativa attuale. La sospensione cautelare, inoltre,
consentirà di “anticipare” gli effetti del licenziamento disciplinare nei casi più gravi di “falsa
attestazione della presenza in servizio” attraverso l’allontanamento, senza stipendio, del dipendente
dalla sede di lavoro. Ovviamente, l’aggravamento del procedimento disciplinare è giustificato
solamente nei casi in cui la condotta fraudolenta venga accertata in flagranza o attraverso altri
strumenti (strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze) che
consentano una immediata e presumibilmente certa contestazione al dipendente.
Il comma 3-quater prevede che le stesse ipotesi declinate al comma 3-bis comportino la denuncia al
pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti entro
quindici giorni dall’avvio del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando
ne ricorrono i presupposti ed entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento,
potrà procedere per danni di immagine della PA nei confronti del dipendente licenziato per
assenteismo. L’ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice
anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l’eventuale
condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell’ultimo stipendio in godimento, oltre interessi
e spese di giustizia. Il regime sanzionatorio, oltre ad avere funzione punitiva, avrà, considerata
l’ingenza della sanzione minima, carattere deterrente.
Infine, il comma 3-quinquies prevede che le stesse ipotesi declinate al comma 3-bis comportino
responsabilità disciplinare del dirigente (o del responsabile del servizio) nei casi in cui lo stesso
ometta l’adozione del provvedimento di sospensione cautelare o l’attivazione del procedimento
disciplinare nei confronti del dipendente che abbia attestato falsamente la propria presenza. Tali
fattispecie costituiscono, ai sensi dello stesso comma 3-quinquies, ipotesi che rientrano nel reato di
“Omissione d’atti d’ufficio”, di cui all’articolo 328 del Codice penale, e possono comportare il
licenziamento disciplinare del dirigente (o del responsabile del servizio).
RELAZIONE TECNICA
Lo schema di decreto legislativo, in attuazione della delega conferita al Governo dall’articolo 17,
comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, riconosce una maggiore gravità alla condotta
del pubblico dipendente che attesta falsamente la sua presenza in servizio, allargandone
contestualmente l’ambito di applicazione. Tale condotta comporterà la sospensione cautelare
immediata senza stipendio del dipendente entro quarantotto ore, e, se confermata, potrà comportare
il licenziamento del dipendente ritenuto colpevole entro trenta giorni. Viene previsto, inoltre, che le
stesse ipotesi comporteranno la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente
procura regionale della Corte dei conti entro quindici giorni dall’avvio del procedimento
disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti ed entro tre mesi
dalla conclusione della procedura di licenziamento, potrà procedere per danni di immagine della PA
nei confronti del dipendente licenziato per assenteismo. L’ammontare del danno risarcibile sarà
rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi
di informazione e comunque l’eventuale condanna non postrà essere inferiore a sei mensilità
dell’ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia.
Infine, viene prevista la responsabilità disciplinare del dirigente (o del responsabile del servizio) nei
casi in cui lo stesso ometta l’adozione del provvedimento di sospensione cautelare o l’attivazione
del procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che abbia attestato falsamente la propria
presenza. Tali fattispecie costituiscono, inoltre, ipotesi che rientrano nel reato di “Omissione d’atti
d’ufficio”, di cui all’articolo 328 del Codice penale, e possono comportare il licenziamento
disciplinare del dirigente (o del responsabile del servizio).
Dalla sospensione cautelare e dal licenziamento dei dipendenti fraudolenti derivano evidenti
risparmi, così come dall’irrogazione della sanzione per danni di immagine.
Dall’intervento normativo in esame in ogni caso non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.