Data: 2016-01-24 07:26:20

DEPENALIZZAZIONI: in Gazzetta i Decreti Legislativi in vigore da 6 febbraio 2016

DEPENALIZZAZIONI: in Gazzetta i Decreti Legislativi in vigore dal 6 febbraio 2016

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[color=red][size=14pt][b]DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7
Disposizioni in materia di abrogazione di  reati  e  introduzione  di
illeciti con sanzioni pecuniarie civili,  a  norma  dell'articolo  2,
comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67. (16G00010)
(GU n.17 del 22-1-2016)
  Vigente al: 6-2-2016  [/b][/size][/color]

Capo I
ABROGAZIONE DI REATI E MODIFICHE AL CODICE PENALE

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante «Deleghe  al  Governo
in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del  sistema
sanzionatorio.  Disposizioni  in  materia  di  sospensione  del
procedimento  con  messa  alla  prova  e  nei  confronti  degli
irreperibili», e in particolare l'articolo 2, comma 3;
  Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.  1398,  recante
«Approvazione del testo definitivo del codice penale»;
  Vista la legge 24 novembre 1981,  n.  689,  recante  «Modifiche  al
sistema penale»;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 gennaio 2016;
  Su proposta del  Ministro  della  giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                              Art. 1

                        Abrogazione di reati

  1. Sono abrogati i seguenti articoli del codice penale:
    a) 485;
    b) 486;
    c) 594;
    d) 627;
    e) 647.
                              Art. 2

                    Modifiche al codice penale

  1. Al regio decreto 19 ottobre 1930, n.  1398,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a)  l'articolo  488  e'  sostituito  dal  seguente:  «488.  Altre
falsita'  in  foglio  firmato  in  bianco.  Applicabilita'  delle
disposizioni sulle falsita' materiali. - Ai casi di  falsita'  su  un
foglio firmato in bianco diversi da  quelli  preveduti  dall'articolo
487 si applicano le disposizioni sulle  falsita'  materiali  in  atti
pubblici.»;
    b) all'articolo 489, il secondo comma e' abrogato;
    c) all'articolo 490:
      1) il primo comma e' sostituito  dal  seguente:  «Chiunque,  in
tutto o in parte, distrugge, sopprime od  occulta  un  atto  pubblico
vero o, al fine di recare a se' o ad altri un vantaggio o  di  recare
ad altri un danno,  distrugge,  sopprime  od  occulta  un  testamento
olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per
girata o  al  portatore  veri,  soggiace  rispettivamente  alle  pene
stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo  le  distinzioni  in
essi contenute.»;
      2) il secondo comma e' abrogato;
    d) l'articolo 491 e' sostituito dal seguente: «491.  Falsita'  in
testamento olografo, cambiale o titoli di credito. - Se alcuna  delle
falsita' prevedute dagli articoli precedenti riguarda  un  testamento
olografo,  ovvero  una  cambiale  o  un  altro  titolo  di  credito
trasmissibile per girata o al portatore e il  fatto  e'  commesso  al
fine di recare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri  un
danno, si applicano le pene  rispettivamente  stabilite  nella  prima
parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.
  Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo
comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsita',  soggiace
alla pena stabilita nell'articolo 489  per  l'uso  di  atto  pubblico
falso.»;
    e) l'articolo  491-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  «491-bis.
Documenti informatici.  -  Se  alcuna  delle  falsita'  previste  dal
presente capo  riguarda  un  documento  informatico  pubblico  avente
efficacia probatoria, si applicano le disposizioni  del  capo  stesso
concernenti gli atti pubblici.»;
    f) l'articolo 493-bis e' sostituito dal seguente: «493-bis.  Casi
di perseguibilita' a querela. - I delitti previsti dagli articoli 490
e 491,  quando  concernono  una  cambiale  o  un  titolo  di  credito
trasmissibile per girata o al  portatore,  sono  punibili  a  querela
della persona offesa.
  Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui  al
precedente comma riguardano un testamento olografo.»;
    g) all'articolo 596:
      1) al comma primo, le parole «dei  delitti  preveduti  dai  due
articoli precedenti» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dal  delitto
previsto dall'articolo precedente»;
      2) al comma quarto,  le  parole  «applicabili  le  disposizioni
dell'articolo 594,  primo  comma,  ovvero  dell'articolo  595,  primo
comma» sono sostituite dalle seguenti: «applicabile  la  disposizione
dell'articolo 595, primo comma»;
    h) all'articolo 597, comma primo, le parole «I delitti  preveduti
dagli articoli  594  e  595  sono  punibili»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Il delitto previsto dall'articolo 595 e' punibile»;
    i) all'articolo 599:
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Provocazione.»;
      2) i commi primo e terzo sono abrogati;
      3) nel secondo comma, le parole «dagli  articoli  594  e»  sono
sostituite dalle seguenti: «dall'articolo»;
    l)  l'articolo  635  e'  sostituito  dal  seguente:  «635.
Danneggiamento. - Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in
tutto o in parte, inservibili  cose  mobili  o  immobili  altrui  con
violenza  alla  persona  o  con  minaccia  ovvero  in  occasione  di
manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico
o del delitto previsto dall'articolo 331, e' punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni.
  Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o
rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:
    1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di
un culto o cose  di  interesse  storico  o  artistico  ovunque  siano
ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici,  ovvero
immobili  i  cui  lavori  di  costruzione,  di  ristrutturazione,  di
recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o  altre
delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
    2. opere destinate all'irrigazione;
    3. piantate di viti, di alberi o arbusti  fruttiferi,  o  boschi,
selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
    4. attrezzature  e  impianti  sportivi  al  fine  di  impedire  o
interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
  Per i reati di cui al primo e  al  secondo  comma,  la  sospensione
condizionale  della  pena  e'  subordinata  all'eliminazione  delle
conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il  condannato
non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a  favore
della collettivita' per un tempo determinato, comunque non  superiore
alla durata della pena sospesa, secondo  le  modalita'  indicate  dal
giudice nella sentenza di condanna.»;
    m) l'articolo 635-bis, secondo comma, e' sostituito dal seguente:
«Se il fatto e' commesso con violenza alla  persona  o  con  minaccia
ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena  e'
della reclusione da uno a quattro anni.»;
    n) l'articolo 635-ter, terzo comma, e' sostituito  dal  seguente:
«Se il fatto e' commesso con violenza alla  persona  o  con  minaccia
ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena  e'
aumentata.»;
    o)  l'articolo  635-quater,  secondo  comma,  e'  sostituito  dal
seguente: «Se il fatto e' commesso con violenza alla  persona  o  con
minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la
pena e' aumentata.»;
    p) l'articolo  635-quinquies,  terzo  comma,  e'  sostituito  dal
seguente: «Se il fatto e' commesso con violenza alla  persona  o  con
minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la
pena e' aumentata.».
Capo II
ILLECITI SOTTOPOSTI A SANZIONI PECUNIARIE CIVILI
                              Art. 3

        Responsabilita' civile per gli illeciti sottoposti
                        a sanzioni pecuniarie

  1. I fatti previsti dall'articolo seguente, se  dolosi,  obbligano,
oltre che alle restituzioni e al risarcimento del  danno  secondo  le
leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi
stabilita.
  2. Si osserva la  disposizione  di  cui  all'articolo  2947,  primo
comma, del codice civile.
                              Art. 4

          Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie

  1. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro  cento  a  euro
ottomila:
    a) chi offende l'onore o  il  decoro  di  una  persona  presente,
ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica  o
telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa;
    b) il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a se' o
ad altri un profitto, s'impossessa della cosa comune, sottraendola  a
chi la detiene, salvo che il fatto sia commesso su cose  fungibili  e
il valore di esse non ecceda la quota spettante al suo autore;
    c) chi distrugge, disperde, deteriora o  rende,  in  tutto  o  in
parte, inservibili cose mobili o immobili altrui,  al  di  fuori  dei
casi di  cui  agli  articoli  635,  635-bis,  635-ter,  635-quater  e
635-quinquies del codice penale;
    d) chi, avendo trovato denaro o cose da  altri  smarrite,  se  ne
appropria,  senza  osservare  le  prescrizioni  della  legge  civile
sull'acquisto della proprieta' di cose trovate;
    e) chi, avendo trovato un tesoro, si appropria,  in  tutto  o  in
parte, della quota dovuta al proprietario del fondo;
    f) chi si appropria di cose delle quali sia  venuto  in  possesso
per errore altrui o per caso fortuito.
  2. Nel caso di cui alla lettera a) del primo comma,  se  le  offese
sono reciproche, il giudice puo' non applicare la sanzione pecuniaria
civile ad uno o ad entrambi gli offensori.
  3. Non e' sanzionabile chi ha commesso il fatto previsto dal  primo
comma,  lettera  a),  del  presente  articolo,  nello  stato  d'ira
determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
  4. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro
dodicimila:
    a) chi, facendo uso o lasciando  che  altri  faccia  uso  di  una
scrittura privata da lui falsamente formata o da lui alterata, arreca
ad altri un danno.  Si  considerano  alterazioni  anche  le  aggiunte
falsamente  apposte  a  una  scrittura  vera,  dopo  che  questa  fu
definitivamente formata;
    b) chi, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale  abbia
il possesso per un titolo che importi  l'obbligo  o  la  facolta'  di
riempirlo, vi scrive o fa scrivere  un  atto  privato  produttivo  di
effetti  giuridici,  diverso  da  quello  a  cui  era  obbligato  o
autorizzato, se dal fatto di farne uso o di lasciare che se ne faccia
uso, deriva un danno ad altri;
    c)  chi,  limitatamente  alle  scritture  private,  commettendo
falsita' su un foglio firmato in bianco diverse  da  quelle  previste
dalla lettera b), arreca ad altri un danno;
    d) chi, senza essere concorso nella falsita', facendo uso di  una
scrittura privata falsa, arreca ad altri un danno;
    e) chi, distruggendo, sopprimendo od occultando  in  tutto  o  in
parte una scrittura privata vera, arreca ad altri un danno;
    f) chi commette il fatto di cui  al  comma  1,  lettera  a),  del
presente  articolo,  nel  caso  in    cui    l'offesa    consista
nell'attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in  presenza
di piu' persone;
  5. Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c),  d)  ed  e)  del
comma 4, si applicano anche nel caso in cui le falsita' ivi  previste
riguardino  un  documento  informatico  privato  avente  efficacia
probatoria.
  6. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 4,  lettere  a),
b), c), d) ed  e)  del  presente  articolo,  nella  denominazione  di
«scritture private» sono compresi  gli  atti  originali  e  le  copie
autentiche di essi, quando a  norma  di  legge  tengano  luogo  degli
originali mancanti.
  7. Nei casi di cui al  comma  4,  lettere  b)  e  c)  del  presente
articolo, si  considera  firmato  in  bianco  il  foglio  in  cui  il
sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato  a
essere riempito.
  8. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente  articolo  si
applicano anche nel caso di cui al comma 4, lettera f), del  medesimo
articolo.
                              Art. 5

        Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie

  1. L'importo della sanzione pecuniaria civile  e'  determinato  dal
giudice tenuto conto dei seguenti criteri:
    a) gravita' della violazione;
    b) reiterazione dell'illecito;
    c) arricchimento del soggetto responsabile;
    d) opera svolta dall'agente  per  l'eliminazione  o  attenuazione
delle conseguenze dell'illecito;
    e) personalita' dell'agente;
    f) condizioni economiche dell'agente.
                              Art. 6

                    Reiterazione dell'illecito

  1. Si ha reiterazione nel  caso  in  cui  l'illecito  sottoposto  a
sanzione pecuniaria civile sia  compiuto  entro  quattro  anni  dalla
commissione, da parte dello stesso soggetto, di  un'altra  violazione
sottoposta a sanzione pecuniaria civile, che sia della stessa  indole
e che sia stata accertata con provvedimento esecutivo.
  2. Ai fini della presente legge, si considerano della stessa indole
le violazioni della medesima disposizione e  quelle  di  disposizioni
diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono  o  per  le
modalita' della condotta, presentano una  sostanziale  omogeneita'  o
caratteri fondamentali comuni.
                              Art. 7

                        Concorso di persone

  1. Quando piu' persone concorrono in un illecito di cui al presente
capo, ciascuna di esse soggiace alla sanzione pecuniaria  civile  per
esso stabilita.
                              Art. 8

                            Procedimento

  1.  Le  sanzioni  pecuniarie  civili  sono  applicate  dal  giudice
competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno.
  2.  Il  giudice  decide  sull'applicazione  della  sanzione  civile
pecuniaria al termine del giudizio, qualora  accolga  la  domanda  di
risarcimento proposta dalla persona offesa.
  3. La sanzione pecuniaria civile non puo' essere  applicata  quando
l'atto introduttivo del giudizio e' stato notificato nelle  forme  di
cui all'articolo 143 del codice di procedura  civile,  salvo  che  la
controparte si sia costituita in giudizio o risulti con certezza  che
abbia avuto comunque conoscenza del processo.
  4. Al procedimento, anche ai fini dell'irrogazione  della  sanzione
pecuniaria  civile,  si  applicano  le  disposizioni  del  codice  di
procedura civile, in quanto compatibili con  le  norme  del  presente
capo.
                              Art. 9

                      Pagamento della sanzione

  1. Con decreto del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il  termine
di sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
stabiliti  termini  e  modalita'  per  il  pagamento  della  sanzione
pecuniaria civile, nonche' le forme per la  riscossione  dell'importo
dovuto.
  2.  Il  giudice  puo'  disporre,  in  relazione  alle  condizioni
economiche del condannato, che il pagamento della sanzione pecuniaria
civile sia effettuato in rate mensili da due a  otto.  Ciascuna  rata
non puo' essere inferiore ad euro cinquanta.
  3. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato
per il pagamento, l'ammontare residuo della  sanzione  e'  dovuto  in
un'unica soluzione.
  4. Il condannato puo' estinguere la sanzione civile  pecuniaria  in
ogni momento, mediante un unico pagamento.
  5. Per il pagamento della sanzione pecuniaria civile non e' ammessa
alcuna forma di copertura assicurativa.
  6. L'obbligo  di  pagare  la  sanzione  pecuniaria  civile  non  si
trasmette agli eredi.
                              Art. 10

              Destinazione del provento della sanzione

  1. Il provento della  sanzione  pecuniaria  civile  e'  devoluto  a
favore della Cassa delle ammende.
                              Art. 11

              Registro informatizzato dei provvedimenti
                  in materia di sanzioni pecuniarie

  1. Con apposito decreto del Ministro della giustizia sono  adottate
le disposizioni  relative  alla  tenuta  di  un  registro,  in  forma
automatizzata, in cui sono iscritti i provvedimenti  di  applicazione
delle sanzioni pecuniarie civili, per gli effetti di cui all'articolo
6.
                              Art. 12

                      Disposizioni transitorie

  1. Le disposizioni relative alle  sanzioni  pecuniarie  civili  del
presente decreto si applicano anche ai fatti  commessi  anteriormente
alla  data  di  entrata  in  vigore  dello  stesso,  salvo  che  il
procedimento penale sia stato definito con  sentenza  o  con  decreto
divenuti irrevocabili.
  2. Se i procedimenti penali  per  i  reati  abrogati  dal  presente
decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in  vigore,  con
sentenza  di  condanna  o  decreto  irrevocabili,  il  giudice
dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando  che  il
fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti
conseguenti. Il giudice  dell'esecuzione  provvede  con  l'osservanza
delle  disposizioni  dell'articolo  667,  comma  4,  del  codice  di
procedura penale.
                              Art. 13

                      Disposizioni finanziarie

  1. Con riferimento alle minori entrate derivanti dalle disposizioni
di cui agli articoli 1, 2 e  12,  valutate  in  euro  129.873,00  per
l'anno 2016 e in euro 86.582,00 annui a decorrere dall'anno 2017,  si
provvede con quota parte dei risparmi derivanti dall'attuazione degli
articoli 1 e 2.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 15 gennaio 2016

                            MATTARELLA


                            Renzi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                            ministri

                            Orlando, Ministro della giustizia

                            Padoan, Ministro  dell'economia  e  delle
                            finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

*************


[color=red][size=14pt][b]DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8
Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2,
comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. (16G00011)
(GU n.17 del 22-1-2016)
  Vigente al: 6-2-2016  [/b][/size][/color]

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante «Deleghe  al  Governo
in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del  sistema
sanzionatorio.  Disposizioni  in  materia  di  sospensione  del
procedimento  con  messa  alla  prova  e  nei  confronti  degli
irreperibili», e in particolare l'articolo 2, comma 2;
  Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.  1398,  recante
«Approvazione del testo definitivo del codice penale»;
  Vista  la  legge  8  gennaio  1931,  n.  234,  recante  «Norme  per
l'impianto e l'uso di apparecchi  radioelettrici  privati  e  per  il
rilascio  delle  licenze  di  costruzione,  vendita  e  montaggio  di
materiali radioelettrici»;
  Vista la legge 22 aprile 1941,  n.  633,  recante  «Protezione  del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale  10  agosto  1945,  n.
506, recante «Disposizioni circa la denunzia dei beni che sono  stati
oggetto  di  confische,  sequestri,  o  altri  atti  di  disposizione
adottati sotto l'impero del sedicente governo repubblicano»;
  Vista la legge 28 novembre 1965, n.  1329,  recante  «Provvedimenti
per l'acquisto di nuove macchine utensili»;
  Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970,  n.  745,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  1970,  n.  1034,  recante
«Provvedimenti straordinari per la ripresa economica»;
  Visto il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, recante  «Misure
urgenti in materia previdenziale e sanitaria e  per  il  contenimento
della spesa pubblica, disposizioni per vari  settori  della  pubblica
amministrazione e proroga di tali termini»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli
stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;
  Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.  32,  recante  la
«Razionalizzazione del sistema di  distribuzione  dei  carburanti,  a
norma dell'articolo 4, comma 4, lettera  c),  della  legge  15  marzo
1997, n. 59»;
  Vista la legge 24 novembre 1981,  n.  689,  recante  «Modifiche  al
sistema penale»;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
Deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 gennaio 2016;
  Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                              Art. 1

Depenalizzazione di reati puniti  con  la  sola  pena  pecuniaria  ed
                            esclusioni

  1.  Non  costituiscono  reato  e  sono  soggette  alla  sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  di  denaro  tutte  le
violazioni per le quali e'  prevista  la  sola  pena  della  multa  o
dell'ammenda.
  2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai  reati  in  esso
previsti che, nelle  ipotesi  aggravate,  sono  puniti  con  la  pena
detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In  tal
caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome  di
reato.
  3. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati previsti dal
codice penale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma  6,
e a quelli compresi nell'elenco allegato al presente decreto.
  4. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati  di  cui  al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  5. La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al primo comma, e'
cosi' determinata:
    a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa  o
l'ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000;
    b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa  o
l'ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000;
    c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o
l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000.
  6. Se per le violazioni previste dal comma 1 e' prevista  una  pena
pecuniaria proporzionale, anche senza la  determinazione  dei  limiti
minimi o massimi, la somma dovuta e' pari all'ammontare della multa o
dell'ammenda, ma non puo', in ogni  caso,  essere  inferiore  a  euro
5.000 ne' superiore a euro 50.000.
                              Art. 2

            Depenalizzazione di reati del codice penale

  1. All'articolo 527 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) nel primo comma, le parole «e' punito con la reclusione da tre
mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti:  «e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000»;
    b) nel secondo comma, le parole «La pena e' aumentata da un terzo
alla meta'» sono sostituite dalle seguenti: «Si applica la pena della
reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi.».
  2. All'articolo 528 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) nel primo comma, le parole «e' punito con la reclusione da tre
mesi a tre anni e con  la  multa  non  inferiore  a  euro  103»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;
    b)  nel  secondo  comma,  le  parole  «Alla  stessa  pena»  sono
sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»;
    c) nel terzo comma, le parole «Tale pena si applica inoltre» sono
sostituite dalle seguenti: «Si applicano la reclusione da tre mesi  a
tre anni e la multa non inferiore a euro 103».
  3. All'articolo 652 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) nel primo comma, le parole «e' punito con l'arresto fino a tre
mesi o con l'ammenda fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti:
«e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000  a
euro 15.000»;
    b) nel secondo comma, le parole «e' punito con l'arresto da uno a
sei mesi ovvero con l'ammenda da euro 30 a euro 619» sono  sostituite
dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria
da euro 6.000 a euro 18.000».
  4. All'articolo 661 del codice penale, le parole «e'  punito»  sono
sostituite con le seguenti: «e' soggetto» e le parole «con  l'arresto
fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro  1.032»  sono  sostituite
dalle seguenti: «alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
5.000 a euro 15.000».
  5. All'articolo 668 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) nel primo comma, le parole «e' punito con l'arresto fino a sei
mesi o con l'ammenda fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti:
«e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000  a
euro 15.000»;
    b)  nel  secondo  comma,  le  parole  «Alla  stessa  pena»  sono
sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»;
    c) nel terzo comma, le parole  «la  pena  pecuniaria  e  la  pena
detentiva  sono  applicate  congiuntamente»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro
10.000 a euro 30.000».
  6. L'articolo 726 del codice penale  e'  sostituito  dal  seguente:
«Chiunque, in un luogo pubblico  o  aperto  o  esposto  al  pubblico,
compie atti contrari alla pubblica decenza e' soggetto alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000».
                              Art. 3

                  Altri casi di depenalizzazione

  1. Alla legge 8 gennaio 1931, n. 234, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 8, primo comma, in fine, dopo la  parola  «reato»
sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  o  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie, qualora si tratti di illeciti amministrativi»;
    b) all'articolo 11:
      1) al primo comma, le parole «reato piu' grave, con una ammenda
da lire 40.000 a lire 400.000 o con l'arresto fino a due  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «reato,  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;
      2) il secondo  comma  e'  sostituito  dal  seguente:  «Chiunque
commette la violazione indicata nel primo comma, dopo avere  commesso
la stessa violazione accertata con provvedimento esecutivo, e' punito
con l'arresto fino a tre anni o con  l'ammenda  da  euro  30  a  euro
309.»;
      3) al terzo comma dell'articolo 11, le parole «Si fa luogo alla
confisca, a termini del Codice di procedura penale»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Si fa luogo a confisca amministrativa»;
    c) l'articolo 12 e' abrogato.
  2. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 171-quater, primo comma, le  parole  «piu'  grave
reato, e' punito con l'arresto sino ad un anno  o  con  l'ammenda  da
lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro
5.000 a euro 30.000»;
    b) all'articolo 171-sexies, comma  2,  le  parole  «e  171-ter  e
171-quater» sono sostituite dalle  seguenti:  «171-ter  e  l'illecito
amministrativo di cui all'articolo 171-quater».
  3. All'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto
1945, n. 506, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole «e' punito con l'arresto non inferiore nel minimo  a
sei mesi o  con  l'ammenda  non  inferiore  a  lire  2.000.000»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;
    b) le parole «la pena e' dell'arresto non inferiore a tre mesi  o
dell'ammenda non inferiore a lire 1.000.000»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro
10.000 a euro 30.000».
  4. All'articolo 15 della legge 28 novembre 1965, n.  1329,  secondo
comma, le parole «e' punito con la pena dell'ammenda da lire  150.000
a lire 600.000 o con l'arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
euro 5.000 a euro 15.000».
  5. L'articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre  1970,
n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre  1970,
n.  1034,  e'  sostituito  dal  seguente:  «All'installazione  o
all'esercizio di impianti in mancanza di concessione  si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.».
  6. L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre  1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  1983,
n. 638, e' sostituito dal seguente:
  «1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma  1,  per
un importo superiore a euro 10.000 annui, e' punito con la reclusione
fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso
non e'  superiore  a  euro  10.000  annui,  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore  di
lavoro  non  e'  punibile,  ne'  assoggettabile  alla  sanzione
amministrativa, quando provvede al versamento  delle  ritenute  entro
tre  mesi  dalla  contestazione  o  dalla  notifica  dell'avvenuto
accertamento della violazione.».
  7. All'articolo 28, comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole «e' punito, salvo che il
fatto costituisca reato piu' grave, con l'arresto sino ad un  anno  o
con l'ammenda da  lire  un  milione  a  lire  quattro  milioni»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «e'  soggetto,  salvo  che  il  fatto
costituisca reato, alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
5.000 a euro 30.000».
                              Art. 4

                Sanzioni amministrative accessorie

  1. In caso di reiterazione specifica di  una  delle  violazioni  di
seguito  indicate,  l'autorita'  amministrativa  competente,  con
l'ordinanza  ingiunzione,  applica  la  sanzione  amministrativa
accessoria  della  sospensione  della  concessione,  della  licenza,
dell'autorizzazione  o  di  altro  provvedimento  amministrativo  che
consente l'esercizio dell'attivita' da un minimo di dieci giorni a un
massimo di tre mesi:
    a) articolo 668 del codice penale;
    b) articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633;
    c) articolo  28,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
  2. Allo stesso modo provvede il giudice con la sentenza di condanna
qualora sia competente, ai sensi  dell'articolo  24  della  legge  24
novembre 1981, n. 689, a decidere su una  delle  violazioni  indicate
nel comma 1.
  3. Per gli illeciti amministrativi di cui al comma 1,  in  caso  di
reiterazione specifica, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta
ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
                              Art. 5

                    Disposizione di coordinamento

  1. Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi  ai  sensi
del  presente  decreto  prevedono  ipotesi  aggravate  fondate  sulla
recidiva ed  escluse  dalla  depenalizzazione,  per  recidiva  e'  da
intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato.
                              Art. 6

                      Disposizioni applicabili

  1.  Nel  procedimento  per  l'applicazione    delle    sanzioni
amministrative previste dal presente decreto si osservano, in  quanto
applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del  capo  I  della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
                              Art. 7

                        Autorita' competente

  1. Per le violazioni di  cui  all'articolo  1,  sono  competenti  a
ricevere il rapporto e ad applicare  le  sanzioni  amministrative  le
autorita' amministrative competenti ad  irrogare  le  altre  sanzioni
amministrative  gia'  previste  dalle  leggi  che  contemplano  le
violazioni stesse; nel caso  di  mancata  previsione,  e'  competente
l'autorita' individuata a  norma  dell'articolo  17  della  legge  24
novembre 1981, n. 689.
  2. Per le  violazioni  di  cui  all'articolo  2,  e'  competente  a
ricevere il rapporto e ad  irrogare  le  sanzioni  amministrative  il
prefetto.
  3. Per le violazioni di  cui  all'articolo  3,  sono  competenti  a
ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative:
    a) le autorita' competenti ad irrogare le sanzioni amministrative
gia' indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633,  nel  decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre  1983,  n.  638,  e  nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
    b)  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  in  relazione
all'articolo 11 della legge 8 gennaio 1931, n. 234;
    c)    l'autorita'    comunale    competente    al    rilascio
dell'autorizzazione all'installazione o all'esercizio di impianti  di
distribuzione  di  carburante  di  cui  all'articolo  1  del  decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
    d)  il  prefetto  con  riguardo  alle  restanti  leggi  indicate
all'articolo 3.
                              Art. 8

            Applicabilita' delle sanzioni amministrative
              alle violazioni anteriormente commesse

  1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono  sanzioni
penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata  in  vigore  del  decreto
stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito  con
sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
  2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal  presente
decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in  vigore,  con
sentenza  di  condanna  o  decreto  irrevocabili,  il  giudice
dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando  che  il
fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti
conseguenti. Il giudice  dell'esecuzione  provvede  con  l'osservanza
delle  disposizioni  dell'articolo  667,  comma  4,  del  codice  di
procedura penale.
  3. Ai fatti commessi prima della data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  non  puo'  essere  applicata  una  sanzione
amministrativa pecuniaria per un importo superiore al  massimo  della
pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio
di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale. A tali fatti
non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal
presente decreto, salvo che le  stesse  sostituiscano  corrispondenti
pene accessorie.
                              Art. 9

        Trasmissione degli atti all'autorita' amministrativa

  1.  Nei  casi  previsti  dall'articolo  8,  comma  1,  l'autorita'
giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto,    dispone    la    trasmissione    all'autorita'
amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi
ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che  il  reato
risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
  2.  Se  l'azione  penale  non  e'  stata  ancora  esercitata,  la
trasmissione  degli  atti  e'  disposta  direttamente  dal  pubblico
ministero che, in caso  di  procedimento  gia'  iscritto,  annota  la
trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta
estinto  per  qualsiasi  causa,  il  pubblico  ministero  richiede
l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la  richiesta
ed il decreto del giudice che la accoglie possono  avere  ad  oggetto
anche elenchi cumulativi di procedimenti.
  3. Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice pronuncia, ai
sensi dell'articolo 129 del  codice  di  procedura  penale,  sentenza
inappellabile perche' il fatto  non  e'  previsto  dalla  legge  come
reato, disponendo la trasmissione degli atti a  norma  del  comma  1.
Quando  e'  stata  pronunciata  sentenza  di  condanna,  il  giudice
dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e' previsto  dalla
legge come reato, decide  sull'impugnazione  ai  soli  effetti  delle
disposizioni e dei capi della sentenza che concernono  gli  interessi
civili.
  4. L'autorita' amministrativa notifica gli estremi della violazione
agli interessati residenti nel territorio della Repubblica  entro  il
termine di novanta giorni e a quelli residenti  all'estero  entro  il
termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
  5. Entro sessanta giorni dalla notificazione  degli  estremi  della
violazione l'interessato e' ammesso al pagamento in  misura  ridotta,
pari alla meta' della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.
                              Art. 10

                      Disposizioni finanziarie

  1.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dal presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a  carico
della  finanza  pubblica,  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 15 gennaio 2016

                            MATTARELLA


                            Renzi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                            ministri

                            Orlando, Ministro della giustizia

                            Padoan, Ministro  dell'economia  e  delle
                            finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando
                                                            Allegato

                                                            (Art. 1)

ELENCO  DELLE  LEGGI  CONTENENTI  REATI  PUNITI  CON  LA  SOLA  PENA
  PECUNIARIA ESCLUSI DALLA DEPENALIZZAZIONE A NORMA DELL'ART. 2 DELLA
  LEGGE N. 67/2014

    AVVERTENZA: i riferimenti agli atti normativi si intendono estesi
agli  eventuali,  successivi  provvedimenti  di  modifica  o  di
integrazione.
Edilizia e urbanistica
    1. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
recante "Testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari
in materia edilizia".
    2. Legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante  "Provvedimenti  per  le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".
    3. Legge  5  novembre  1971,  n.  1086,  recante  "Norme  per  la
disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato,  normale  e
precompresso ed a struttura metallica".
Ambiente, territorio e paesaggio
    1.  Decreto  legislativo  6  novembre  2007,  n.  202,  recante
"Attuazione  della  direttiva  2005/35/CE  relativa  all'inquinamento
provocato dalle navi e conseguenti sanzioni".
    2. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  "Norme  in
materia ambientale".
    3.  Decreto  legislativo  11  maggio  2005,  n.  133,  recante
"Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia  di  incenerimento
dei rifiuti".
    4. Decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante  "Attuazione
delle  direttive  1999/45/CE    e    2001/60/CE    relative    alla
classificazione, all'imballaggio  e  all'etichettatura  di  preparati
pericolosi", limitatamente all'art. 18, comma 1, quando ha ad oggetto
le sostanze  e  i  preparati  pericolosi  per  l'ambiente,  per  come
definiti dall'art. 2, comma 1, lettera q).
    5.  Decreto  legislativo  25  febbraio  2000,  n.  174,  recante
"Attuazione della direttiva 98/8/CE  in  materia  di  immissione  sul
mercato di biocidi".
    6.  Decreto  legislativo  3  febbraio  1997,  n.  52,  recante
"Attuazione della  direttiva  92/32/CE  concernente  classificazione,
imballaggio  ed  etichettatura    delle    sostanze    pericolose",
limitatamente all'art. 36, comma 1, quando ha ad oggetto le  sostanze
e i preparati pericolosi per l'ambiente, per come definiti  dall'art.
2, comma 1, lettera q).
    7. Legge  11  febbraio  1992,  n.  157,  recante  "Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
venatorio".
    8.  Legge  26  aprile  1983,  n.  136,  recante  norme  sulla
"Biodegradabilita' dei detergenti sintetici".
    9. Legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente "Impiego pacifico
dell'energia nucleare".
Alimenti e bevande
    1. Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, recante "Disposizioni  urgenti  per  il  settore
agricolo,  la  tutela  ambientale  e  l'efficientamento  energetico
dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e  lo  sviluppo
delle imprese, il  contenimento  dei  costi  gravanti  sulle  tariffe
elettriche, nonche'  per  la  definizione  immediata  di  adempimenti
derivanti dalla normativa europea", limitatamente all'art.  4,  comma
8.
    2.  Decreto  legislativo  21  maggio  2004,  n.  169,  recante
"Attuazione della  direttiva  2002/46/CE  relativa  agli  integratori
alimentari".
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
    1. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante  "Attuazione
dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
    2. Legge 27 marzo 1992, n.  257,  recante  "Norme  relative  alla
cessazione dell'impiego dell'amianto".
    3. Legge  16  giugno  1939,  n.  1045,  recante  "Condizioni  per
l'igiene  e  l'abitabilita'  degli  equipaggi  a  bordo  delle  navi
mercantili  nazionali",  con  riguardo  alla  violazione,  sanzionata
dall'art. 90,  delle  disposizioni  di  cui  agli  articoli  34,  39,
limitatamente ai locali di lavoro, 40, 41, 44, comma 2, limitatamente
alla  installazione  di  impianti  per  la  distribuzione  di  aria
condizionata nella sala nautica e nei  locali  della  timoneria,  45,
limitatamente ai locali destinati al  lavoro,  66,  limitatamente  ai
posti fissi di lavoro, 73, 74, 75, 76.
Sicurezza pubblica
    1. Regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  recante  "Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
Giochi d'azzardo e scommesse
    1. Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, recante "Riforma
delle leggi sul lotto pubblico".
Armi ed esplosivi
    1. Legge  9  luglio  1990,  n.  185,  recante  "Nuove  norme  sul
controllo delle esportazioni, importazioni e transito  dei  materiali
di armamento".
    2. Legge 18 aprile 1975, n. 110, recante "Norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle  armi,  delle  munizioni  e
degli esplosivi".
    3. Legge 23 dicembre 1974, n. 694,  recante  la  "Disciplina  del
porto delle armi a bordo degli aeromobili".
    4. Legge 23 febbraio 1960, n. 186, recante "Modifiche  al  R.D.L.
30 dicembre 1923, n. 3152, sulla  obbligatorieta'  della  punzonatura
delle armi da fuoco portatili".
Elezioni e finanziamento ai partiti
    1. Legge  21  febbraio  2014,  n.  13,  recante  "Abolizione  del
finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e  la
democraticita'  dei  partiti  e  disciplina  della  contribuzione
volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore".
    2. Legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante "Norme per l'esercizio
del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero".
    3. Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533,  recante  "Testo
unico delle leggi recanti  norme  per  l'elezione  del  Senato  della
Repubblica".
    4. Legge 10 dicembre 1993,  n.  515,  recante  "Disciplina  delle
campagne elettorali per l'elezione della Camera  dei  deputati  e  al
Senato della Repubblica".
    5. Legge 25 marzo 1993, n. 81, concernente "Elezione diretta  del
Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del
Consiglio provinciale".
    6.  Legge  18  novembre  1981,  n.  659,  recante  "Modifiche  ed
integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul  contributo  dello
Stato al finanziamento dei partiti politici".
    7. Legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente "Elezione dei membri
del Parlamento europeo spettanti all'Italia".
    8. Legge 25 maggio 1970, n. 352, recante  "Norme  sui  referendum
previsti  dalla  Costituzione  e  sulla  iniziativa  legislativa  del
popolo".
    9. Legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per la elezione
dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale".
    10. Decreto del Presidente della Repubblica  20  marzo  1967,  n.
223, recante  "Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  per  la
disciplina dell'elettorato attivo e per  la  tenuta  e  la  revisione
delle liste elettorali".
    11. Decreto del Presidente della Repubblica 16  maggio  1960,  n.
570, recante "Testo unico  delle  leggi  per  la  composizione  e  la
elezione degli organi delle Amministrazioni comunali".
    12. Decreto del Presidente della Repubblica  30  marzo  1957,  n.
361, recante "Approvazione del testo unico delle leggi recanti  norme
per la elezione della Camera dei deputati".
    13. Legge 8 marzo 1951, n. 122, recante "Norme  per  le  elezioni
dei Consigli provinciali".
Proprieta' intellettuale e industriale
    1. Legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la  "Protezione  del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".

riferimento id:31641

Data: 2016-01-25 06:09:03

Re:DEPENALIZZAZIONI: in Gazzetta i Decreti Legislativi in vigore da 6 febbraio 2016

[color=red][b]DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7[/b][/color]

Il parere della CAMERA sullo schema di Dlgs con la relativa relazione isttrustrativa:
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0246_F001.pdf&leg=XVII#pagemode=none

Il Dossier del Senato:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/951069/index.html

I pareri delle Commissioni del Senato:
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda33903.htm

[color=red][b]DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8[/b][/color]

Il parere della CAMERA sullo schema di Dlgs con la relativa relazione isttrustrativa:
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0245_F001.pdf&leg=XVII#pagemode=none

Il parere della Camera:
http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2015&mese=12&giorno=03&view=&commissione=02

I pareri delle Commissioni del Senato:
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/31650.htm

riferimento id:31641

Data: 2016-01-25 13:02:51

Re:DEPENALIZZAZIONI: in Gazzetta i Decreti Legislativi in vigore da 6 febbraio 2016

[size=18pt][b]Elenco dei reati oggetto di depenalizzazione:[/b][/size]

http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2016/01/26/la-nuova-depenalizzazione-illeciti-civili-e-non-solo-amministrativi

[img width=232 height=300]http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2016/01/26/~/media/Giuridico/2016/01/26/la-nuova-depenalizzazione-illeciti-civili-e-non-solo-amministrativi/Dlgs82016%20jpg.ashx[/img]

[img width=232 height=300]http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2016/01/26/~/media/Giuridico/2016/01/26/la-nuova-depenalizzazione-illeciti-civili-e-non-solo-amministrativi/dlgs72016%20jpg.ashx[/img]

riferimento id:31641

Data: 2016-02-08 06:47:26

Depenalizzazione abrogazione di reati e reati contro l'ambiente

Depenalizzazione abrogazione di reati e reati contro l'ambiente

[img width=300 height=190]http://www.magdazanoni.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/reati_ambienteddl.jpg[/img]

http://www.lexambiente.com/materie/ambiente-in-genere/188-dottrina188/11980-ambiente-in-genere-depenalizzazione-abrogazione-di-reati-e-reati-contro-l-ambiente.html

riferimento id:31641

Data: 2016-02-09 06:34:55

MINISTERO DEL LAVORO - circolare su DEPENALIZZAZIONI del 5/2/2016

MINISTERO DEL LAVORO - circolare su DEPENALIZZAZIONI del 5/2/2016

[img]https://s1.yimg.com/bt/api/res/1.2/x0X1QgL.E7HQFwlb014tSQ--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Y2g9NDQzO2NyPTE7Y3c9NTkzO2R4PTA7ZHk9MDtmaT11bGNyb3A7aD0xNDI7cT03NTt3PTE5MA--/http://media.zenfs.com/it_IT/News/LaPresse/20150724_CRO_NW01_0151.JPG[/img]

D.Lgs. n. 8/2016 recante "Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, L. n. 28 aprile 2014, n. 67"

Indicazioni operative contenute nella Circolare n. 6/2016

[b]E' stata pubblicata la Circolare n.6 del 5/02/2016, avente ad oggetto D.Lgs. n. 8/2016 recante "Diposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, L. n. 28 aprile 2014, n. 67" – prime indicazioni operative.[/b]

Il D. Lgs. n. 8/2016 ha previsto la depenalizzazione di alcune fattispecie di illecito in materia di lavoro e legislazione sociale.

La circolare fornisce le prime indicazioni operative necessarie per una corretta applicazione delle nuove disposizioni, al fine di assicurare l'uniformità di comportamento di tutto il personale ispettivo.

SCARICA ALLEGATO

riferimento id:31641

Data: 2016-02-09 12:35:07

Re:DEPENALIZZAZIONI: in Gazzetta i Decreti Legislativi in vigore da 6 febbraio 2016

Depenalizzazione: cosa ne sarà dei processi pendenti?


http://www.laleggepertutti.it/111096_depenalizzazione-cosa-ne-sara-dei-processi-pendenti

riferimento id:31641

Data: 2016-02-09 12:54:55

Riforme: l'elenco dei reati trasformati in illeciti amministrativi

Riforme: l'elenco dei reati trasformati in illeciti amministrativi

Dal 6 febbraio in vigore le nuove norme. Per una vasta serie di illeciti, d'ora in poi, previste solo sanzioni amministrative o civili.

L’ordinamento penale cede opportunamente il passo al diritto amministrativo ed alla giurisdizione civile, attribuendo nuove competenze ai prefetti ed alla Pubblica Amministrazione.

[color=red][b]I decreti legislativi nn. 7 e 8 del 2016 introducono nel nostro sistema giuridico rilevanti novità che andranno ad incidere profondamente nei diversi contesti giurisdizionali. Non sono certo pochi, infatti, i reati a far data dal 6 febbraio 2016 si trasformano ipso iure in illeciti amministrativi, puniti esclusivamente con sanzioni pecuniarie che saranno comminate dalle autorità amministrative preposte.[/b][/color]

Parimenti significative saranno le fattispecie (come l’ingiuria) che perdono, da un giorno all’altro, la propria storica connotazione penale per conservare una valenza meramente civilistica da cui si fa discendere, oltre all’obbligo del risarcimento del danno, una sanzione economica civile, sulla base dell’esperienza dei c.d. punitive damages tipici dei modelli di common law.

La riforma fissa anzitutto una fondamentale norma di “depenalizzazione generalizzata”, in forza della quale «non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda» (art. 1, comma 1, d.lgs. n. 8/2016). Il principio prevede, però, importanti eccezioni che vanno debitamente evidenziate, in quanto è tutt’altro che agevole distinguere i nuovi illeciti amministrativi dalle ipotesi che conservano la loro rilevanza penale.

La “depenalizzazione generalizzata” si applica ai soli reati previsti da leggi speciali; le condotte sanzionate nel codice penale con pena pecuniaria (fra cui, ad es., il vilipendio della bandiera ex art. 292 c.p.) rimangono così, a tutti gli effetti, “illeciti penali”.

Fra le numerose violazioni di leggi speciali che divengono punibili solo in via amministrativa si segnalano:
- la guida senza patente, ex art. 116, comma 15, del Codice della Strada, sempre che non vi sia recidiva nel biennio, nel qual caso sarà comunque configurabile l’illecito penale;

- l’inosservanza delle disposizioni antiriciclaggio concernenti l’obbligo di adeguata verifica della clientela e di conseguente registrazione dei dati acquisiti, nonché alle comunicazioni obbligatorie da parte degli organi di controllo (art. 55, commi 1, 4, 5, d.lgs. n. 231/2007);

- l’aborto clandestino, limitatamente alla condotta della donna che cagioni l’interruzione della propria gravidanza (art. 19, comma 2, legge n. 194/1978); alcuni delitti di contrabbando, di cui al D.P.R. n. 43/1973;

- l’emissione di assegno da parte di istituto non autorizzato o con autorizzazione revocata (art. 117 R.D. n. 1736/1933).

L’unica fattispecie richiamata nel codice penale per cui si prevede esplicitamente ex novo la sola sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 5.000 ad euro 10.000) è, per una singolare scelta del legislatore, quella configurata dall’art. 726 c.p. (“atti contrari alla pubblica decenza”).

Conservano in pieno la loro valenza penale, invece, tutti quei reati, pur puniti con la sola pena pecuniaria, contemplati nel testo unico dell’immigrazione e nei provvedimenti normativi pedissequamente richiamati nell’allegato del d.lgs. n. 8/2016, vertenti in materia di edilizia e urbanistica, ambiente, territorio e paesaggio; alimenti e bevande; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sicurezza pubblica; giochi d’azzardo e scommesse; armi ed esplosivi; elezioni e finanziamento dei partiti; proprietà intellettuale ed industriale.

Il dettato legislativo opera, inoltre, una puntuale “depenalizzazione nominativa” che riguarda diverse ipotesi di reato, previste dal codice penale o da leggi speciali, specificamente indicate ad hoc. Fra questa varietà di illeciti che, d’ora in avanti, saranno perseguiti solo con sanzione amministrativa, spiccano:
- gli atti osceni ex art. 527, co. 1 c.p. (il fatto, già depenalizzato nel 1999 se commesso con colpa, conserva ora rilevanza penale solo nell'ipotesi prevista dal comma 2: se cioè viene commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori);

- pubblicazioni e spettacoli osceni ex art. 528, co. 1 e 2 c.p.(conserva rilevanza penale l'ipotesi contemplata dal comma 3);

- rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (art. 652 c.p.);

- abuso della credulità popolare ex art. 661 c.p.;

- rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive ex art. 668 c.p.;

- l'omesso versamento delle ritenute previdenziali per importi inferiori a 10.000 euro (art. 2, co. 1 bis d.l. n. 463/1983).
La depenalizzazione opera anche per i reati che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate vanno a configurare fattispecie autonome di reato (art. 1, comma 2). Viene dunque ponderatamente considerato dal legislatore il caso in cui l’attuale reato-base sia punito con la sola pena pecuniaria, ma per la fattispecie aggravata siano previste anche pene detentive (congiunte o alternative alla pena pecuniaria, ovvero la sola pena detentiva). In una simile circostanza, è stabilita la depenalizzazione dell’ipotesi base (punita con la sola pena pecuniaria e rientrante nelle fattispecie depenalizzate), mentre l’ipotesi aggravata conserva piena valenza penale, trasformandosi per l’appunto in una fattispecie autonoma di reato.

Dal punto di vista procedurale, è stabilito che per l’applicazione delle sanzioni amministrative derivanti dall’intervenuta “depenalizzazione”, si osservino, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 3 d.lgs. n. 8/2016).
L’art. 7 del d.lgs. n. 8/2016 individua l’autorità amministrativa competente per l’accertamento della violazione e per l’irrogazione della sanzione amministrativa.
Di notevole portata è anche la disposizione di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 8/2016 che definisce le questioni di diritto intertemporale, stabilendo che la riforma ha efficacia retroattiva su tutti i procedimenti conseguenti a violazioni commesse anche anteriormente alla data della sua entrata in vigore (6 febbraio 2016), sempre che il giudizio penale non si sia già concluso con sentenza o decreto irrevocabili. In quest’ultimo caso, alla stregua del principio del favor rei che regola la successione delle leggi penali nel tempo, spetterà al giudice dell’esecuzione la revoca delle sentenze definitive di condanna già emesse per fatti che, in ragione della sopraggiunta depenalizzazione, non sono più previsti dalla legge come reati.

Il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 prescrive altresì l’abrogazione di una serie di reati sin qui configurati come tali dal nostro codice penale, quali:

- le falsità in scrittura privata e in fogli firmati in bianco (artt. 485 e 486 c.p.);

- l’ingiuria (art. 594 c.p.);

- la sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.);

- l’appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di altre cose avute per errore o per caso fortuito (art. 647 c.p.);
Tutti i delitti così abrogati vengono trasformati in illeciti civili “tipizzati”.

In sostanza, le fattispecie dapprima perseguite (anche) penalmente, assumono ora rilevanza solo in ambito civilistico per cui tali condotte, se commesse dolosamente, obbligano il responsabile, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, anche al pagamento di un’apposita sanzione pecuniaria stabilita dalla legge. Sarà, in questo caso, il giudice civile a dover pronunciare la sentenza di condanna al risarcimento del danno ed al versamento della sanzione pecuniaria, in accoglimento della domanda di colui che intenderà agire in giudizio, secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

Di grande rilievo è anche l’intervenuta abrogazione del reato di danneggiamento non aggravato, di cui all’art. 635, comma 1, codice penale. Per fare un esempio: «chi offende l’onore o il decoro di una persona presente ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa», integrando in tal modo l’illecito tipico dell’ingiuria, soggiace d’ora in poi ad «una sanzione pecuniaria civile da euro cento ad euro ottomila» (art. 4, comma 1, d.lgs. n. 7/2016).

La riforma avrà, come auspicato, un positivo effetto di alleggerimento del gravame penale, liberato dal peso ipertrofico di contenziosi connessi a vicende obiettivamente bagatellari, a favore – si spera – di una più celere ed incisiva risposta del giudice civile o dell’autorità amministrativa alle esigenze di giustizia e tutela dei cittadini.

http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2016/febbraio/1454965426612.html

riferimento id:31641

Data: 2016-02-10 10:29:55

Re:DEPENALIZZAZIONI: in Gazzetta i Decreti Legislativi in vigore da 6 febbraio 2016

[b]NUOVE DEPENALIZZAZIONI, ABROGAZIONI DI REATI E INTRODUZIONE DI ILLECITI CON SANZIONI PECUNIARIE CIVILI – GUIDA PRATICA[/b]
[b](con tabelle, schemi e approfondimenti)[/b]

http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2016/01/depenalizzazionecommentoillecitosanzionepecuniaria.pdf

riferimento id:31641

Data: 2016-02-12 09:12:12

Depenalizzata la guida senza patente

[color=red][size=18pt][b]Depenalizzata la guida senza patente[/b][/size][/color]

Dal 6 febbraio non è più reato ma illecito amministrativo. Multe da 5mila a 15mila euro
Solo sanzioni amministrative, a partire dal 6 febbraio 2016, per la guida senza patente, recentemente depenalizzata insieme ad altri reati previsti da leggi speciali diverse dal Codice penale.

Da sabato scorso, quindi, chi è alla guida (di un ciclomotore, una moto, un autoveicolo, una macchina agricole) senza patente perché non l'ha mai conseguita o perché gli è stata revocata con provvedimento definitivo già notificato non commette un reato ma un illecito amministrativo sanzionato con multe da 5.000 a 15.000 euro e con il fermo amministrativo del mezzo per 3 mesi.

Stesso discorso per chi guida un mezzo diverso da quello che la patente in suo possesso abilita a condurre e per il quale è prevista una categoria di patente di gruppo diverso, e per chi non ha avuto il rinnovo della patente per mancato superamento della visita medica di conferma di validità o di revisione per accertata mancanza dei requisiti fisici.

Allo stesso regime, ancora, è sottoposto chi ha una patente extracomunitaria scaduta e continua a guidare in Italia a più di un anno dal momento in cui ha acquisito la residenza, e chi si mette al volante con una patente estera nonostante sia destinatario di un provvedimento di inibizione alla guida per gravi violazioni che comportano la revoca del documento.

Sanzioni amministrative sono previste anche per il proprietario del veicolo, o chi ne ha la piena disponibilità, che ha consentito la guida o ha affidato il mezzo a una persona senza patente, a meno che non sia accaduto contro la sua volontà.

In questo nuovo 'assetto' è importante ricordare che, se nell'arco di un biennio uno di questi comportamenti depenalizzati viene ripetuto, il nuovo fatto mantiene la natura di reato, con le relative sanzioni penali: arresto fino a un anno e confisca del mezzo.

La guida senza patente continua invece ad essere un reato, anche alla prima violazione, per chi è sottoposto a misure di prevenzione.

http://www.interno.gov.it/it/notizie/depenalizzata-guida-senza-patente

riferimento id:31641

Data: 2016-02-12 09:45:25

DEPENALIZZAZIONE - commento del Massimario della Cassazione su Dlgs 7-8/2016

DEPENALIZZAZIONE - commento del Massimario della Cassazione su Dlgs 7-8/2016

[img width=300 height=91]http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/static/img/logo_CorteSupremaCassazione.png[/img]

C O R T E D I C A S S A Z I O N E - UFFICIO DEL MASSIMARIO - Settore penale

Rel. n. III/01//2016 Roma, 2 febbraio 2016

[b]Novità legislative: Decreto Legislativo 15 Gennaio 2016, N. 7; Decreto Legislativo 15 Gennaio 2016, N. 8 (in G.U. n.17 del 22 gennaio 2016, entrata in vigore 6 febbraio 2016) [/b]

Scarica allegato

riferimento id:31641

Data: 2016-02-16 09:16:45

Re:DEPENALIZZAZIONI: in Gazzetta i Decreti Legislativi in vigore da 6 febbraio 2016

Ambiente in genere.La estinzione di alcuni reati contravvenzionali introdotta dalla Legge 68/2015

http://www.lexambiente.com/materie/ambiente-in-genere/188-dottrina188/11995-ambiente-in-genere-la-estinzione-di-alcuni-reati-contravvenzionali-introdotta-dalla-legge-68-2015.html

riferimento id:31641
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