Data: 2016-01-22 17:44:16

FOGLIO DI SERVIZIO PER NCC - FERMO AMMINISTRATIVO

Salve Dottore,
la polizia municipale
mi ha ritirato la carta di circolazione e di un veicolo adibito a noleggio con conducente €.169,00 di contravvenzione in quanto, pur non facendo servizio, perchè ero uscito dalla rimessa per andare a fare carburante, volevano che gli esibissi il foglio di servizio.
Ora dico io, la stessa frase, dice "foglio di servizio"  ma se io non sto effettuando nessun servizio, cosa gli devo dare?
E poi,per  la mancanza del foglio di servizio, ci sono i presupposti per il ritiro della carta di circolazione?
Ho intenzione di denunciare la polizia municipale per aver fatto un abuso, e richiedere il risarcimento del danno causato.
Gentilmente mi può dare consigli sul da fare?
grazie in anticipo.
Saluti


riferimento id:31635

Data: 2016-01-23 20:00:21

Re:FOGLIO DI SERVIZIO PER NCC - FERMO AMMINISTRATIVO


Salve Dottore,
la polizia municipale
mi ha ritirato la carta di circolazione e di un veicolo adibito a noleggio con conducente €.169,00 di contravvenzione in quanto, pur non facendo servizio, perchè ero uscito dalla rimessa per andare a fare carburante, volevano che gli esibissi il foglio di servizio.
Ora dico io, la stessa frase, dice "foglio di servizio"  ma se io non sto effettuando nessun servizio, cosa gli devo dare?
E poi,per  la mancanza del foglio di servizio, ci sono i presupposti per il ritiro della carta di circolazione?
Ho intenzione di denunciare la polizia municipale per aver fatto un abuso, e richiedere il risarcimento del danno causato.
Gentilmente mi può dare consigli sul da fare?
grazie in anticipo.
Saluti
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L'obbligo di tenuta del foglio di servizio è previsto dall'art. 180 del codice della strada.
La sospensione della carta di circolazione è una sanzione accessoria prevista dal Codice della strada. Come sanzione accessoria soggiace al principio di legaltià (si applica nei soli casi previsti dalla LEGGE e non può essere introdotta con regolamento locale).

NON ho trovato sentenze o riferimenti inerenti l'applicazione della sanzione accessoria in questione ...


Art. 217. Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

Sezione II - DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Art. 217. Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione.

1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della sospensione della validità della carta di circolazione, questa è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.

2. L'organo che ha ritirato la carta di circolazione la invia, unitamente a copia del verbale, nel termine di cinque giorni, all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., che, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui questa si estende. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati dalla singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe apportare. L'ordinanza è notificata all'interessato e comunicata al prefetto. Il periodo di sospensione inizia dal giorno in cui il documento è ritirato a norma del comma 1. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare può ottenerne la restituzione da parte dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. Qualora si tratti di carta di circolazione rilasciata da uno Stato estero, il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. ne sospende la validità ai fini della circolazione sul territorio nazionale per un determinato periodo, con le stesse modalità. L'interdizione alla circolazione è comunicata all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la carta di circolazione e viene annotata sulla stessa.

3. Al termine del periodo fissato la carta di circolazione viene restituita all'interessato dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Della restituzione è data comunicazione al prefetto ed all'ufficio del P.R.A. per l'iscrizione nei propri registri. Le modalità per la restituzione del documento agli stranieri sono stabilite nel regolamento.

4. Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 l'interessato può proporre ricorso al prefetto. Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, applica la sanzione accessoria; se lo ritiene infondato, dispone l'immediata restituzione.

5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.

6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa del veicolo (1).

(1) Così modificato dall'art. 19, D. Legisl. 30 dic. 1999 n. 507.

riferimento id:31635

Data: 2016-01-24 17:04:35

Re:FOGLIO DI SERVIZIO PER NCC - FERMO AMMINISTRATIVO

Egregio Dott. Chiarelli,
Grazie per la risposta, 
sono andato a dare un occhiata al codice 180 del CDS, ed ho notato che non cita assolutamente il FOGLIO DI SERVIZIO. 

ARTICOLO 180
Possesso dei documenti di circolazione e di guida
1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:

a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto; (8)

b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonché lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma 2; (9)

c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;

d) il certificato di assicurazione obbligatoria.

2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.

3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.

4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo. (4) (6)

5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione o di formazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti. (7)

[6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sè il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto ed un documento di riconoscimento.] (3)

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 25,00 a euro 99,00. (5)

8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. (2). (1)

-----

(1) Il presente articolo è stato modificato dall'art. 95, D.Lgs. 10.09.1993, n. 360.

(2) Il presente comma è stato prima modificato prima dall'art. 3, D.L. 27.06.2003, n. 151 come modificato dall'alegato alla L. 01.08.2003, n. 214 con decorrenza dal 13.08.2004. Successivamente la misura degli importi della sanzione contenuta nel presente comma è stata così sostituita:

- dall'allegato 1, D.M. 22.12.2004 (G.U. 30.12.2004, n. 305);

- dall'allegato 1, D.M. 29.12.2006 (G.U. 30.12.2006, n. 302);

- dall'allegato 1, D.M. 17.12.2008 (G.U. 30.12.2008, n. 303) con decorrenza dal 1° gennaio 2009;

- dalla tabella I allegata al D.M. 22.12.2010 (G.U. 31.12.2010, n. 305) con decorrenza dal 1° gennaio 2011;

- dalla tabella I allegata al D.M. 19.12.2012 (G.U. 31.12.2012, n. 303) con decorrenza dal 01.01.2013;

- dalla tabella I allegata al D.M. 16.12.2014 (G.U. 31.12.2014, n. 302) con decorrenza dal 01.01.2015. Si riporta di seguito il testo previgente:

"8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419,00 a euro 1.682,00. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.".

(3) Il presente comma così sostituito dall'art. 3 D.L. 27.06.2003, n. 151 così come modificato dall'alegato alla L. 01.08.2003, n. 214 con decorrenza dal 01.07.2004 è stato aborgato dall'art. 18 D.Lgs. 18.04.2011, n. 59 con applicazione a decorrere dal 19.01.2013. Si riporta di seguito il testo previgente:

"6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di idoneità tecnica del veicolo e un documento di riconoscimento.".

(4) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 3, D.L. 27.06.2003, n. 151, come modificato dall'alegato alla L. 01.08.2003, n. 214 con decorrenza dal 13.08.2004. Si riporta di seguito il testo previgente:

"4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione.".

(5) La misura degli importi della sanzione contenuta nel presente comma è stata così sostituita:

- dall'allegato 1, D.M. 22.12.2004 (G.U. 30.12.2004, n. 305);

- dall'allegato 1, D.M. 29.12.2006 (G.U. 30.12.2006, n. 302);

- dall'allegato 1, D.M. 17.12.2008 (G.U. 30.12.2008, n. 303) con decorrenza dal 1° gennaio 2009;

- dalla tabella I allegata al D.M. 22.12.2010 (G.U. 31.12.2010, n. 305) con decorrenza dal 1° gennaio 2011;

- dalla tabella I allegata al D.M. 19.12.2012 (G.U. 31.12.2012, n. 303) con decorrenza dal 01.01.2013;

- dalla tabella I allegata al D.M. 16.12.2014 (G.U. 31.12.2014, n. 302) con decorrenza dal 01.01.2015. Si riporta di seguito il testo previgente:

"7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 168,00. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 25,00 a euro 99,00.".

(6) E' costituzionalmente illegittimo l'art. 180, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992 (Nuovo codice della strada), come integrato dall'articolo 3, comma 17, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni ad codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui non estende a tutti i veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 146 del 1990, la facoltà di tenere a bordo dei veicoli, in luogo dell'originale, una fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario del veicolo, con sottoscrizione del medesimo. (C.cost. 23.07.2010, n. 280).

(7) Il presente comma, prima sostituito dall'art. 32 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010 è stato così modificato dall'art. 18 D.Lgs. 18.04.2011, n. 59, così come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 16.01.2013, n. 2 con decorrenza dal 02.02.2013. Si riporta di seguito il testo previgente:

"5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti.".

(8) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 18 D.Lgs. 18.04.2011, n. 59 con applicazione a decorrere dal 19.01.2013. Si riporta di seguito il testo previgente:

"a) la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo;".

(9) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 18 D.Lgs. 18.04.2011, n. 59 con applicazione a decorrere dal 19.01.2013. Si riporta di seguito il testo previgente:

"b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo; "

(10) La presente lettera è stata inserita dall'art. 18 D.Lgs. 18.04.2011, n. 59, così come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 16.01.2013, n. 2 con decorrenza dal 19.01.2013.

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