Regolamento regionale LAZIO su strutture ricettive - ricorso al TAR di AGCM
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[color=red][b]Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato[/b][/color]
AS1239 - NUOVA DISCIPLINA NEL LAZIO DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE
Roma, 14 ottobre 2015
Presidente della Regione Lazio
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 7 ottobre 2015, ha deliberato di esprimere il
proprio parere ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come introdotto dal decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, relativamente al contenuto del Regolamento Regione Lazio 7 agosto 2015, n. 8, recante
“Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere”, pubblicato nel BURL del 10 settembre 2015, n. 73 e ogni
altro atto presupposto e conseguente.
L’articolo 3, comma 1, del Regolamento n. 8/2015 introduce periodi di chiusura delle strutture extralberghiere,
stabilendo che i Comuni “nei periodi di minor flusso turistico e in considerazione del numero complessivo di posti letto
offerto dalle strutture alberghiere ed extralberghiere insistenti in zone urbane ad alta concentrazione di strutture
ricettive possono stabilire, durante l’anno solare, specifici periodi di chiusura, non superiori a due nell’arco dell’anno,
limitatamente alle strutture che svolgono attività ricreativa in forma non imprenditoriale”. Il comma 2 di tale
disposizione precisa che i predetti periodi di chiusura “non sono da considerarsi aggiuntivi a quelli già previsti per le
strutture che svolgono attività ricettiva in forma non imprenditoriale di cui agli articoli 7, comma 2 lettera a) e 9,
comma 3, lettera a)”.
Il Capo II del Regolamento n. 8/2015, unitamente ai suoi 8 allegati, definisce tipologie, caratteristiche e requisiti
minimi e funzionali obbligatori dei servizi delle strutture extralberghiere, come di seguito sinteticamente illustrato.
Guest house o affittacamere (articolo 4) sono strutture gestite in forma imprenditoriale che forniscono servizi di
alloggio ed eventualmente servizi complementari, composte da un massimo di 6 camere1 ubicate in non più di due
appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile e accessibili dal medesimo ingresso su strada, dotate di un soggiorno di
almeno 14 mq con annessa cucina/angolo cottura.
Ostelli per la gioventù (articolo 5) sono gestiti da enti pubblici, di carattere morale o religioso, cooperative sociali e
ONLUS nel settore del turismo giovanile e sociale2, in forma non imprenditoriale, finalizzate a “offrire soggiorno e
pernottamento” per periodi limitati e non superiori a 60 giorni consecutivi a giovani, gruppi di giovani e
accompagnatori, nonché ad altri soggetti con finalità di turismo religioso, sociale, culturale, sportivo.
Hostel od Ostelli (articolo 6) sono strutture gestite in forma imprenditoriale, per il soggiorno e pernottamento
per periodi non superiori a 60 giorni consecutivi a famiglie o gruppi di turisti, con spazi comuni più attrezzati di quelli
degli Ostelli per la gioventù. Il comma 2 prevede che “Roma capitale, al fine di evitare una eccessiva concentrazione
delle strutture in determinate zone urbane, comprese quelle ad elevato impatto urbanistico, può individuare sul proprio
territorio le zone da destinare all’apertura degli Hostel od Ostelli”
3.
Case e appartamenti per vacanze (articolo 7) sono strutture costituite da immobili arredati, aventi un soggiorno di
almeno 14mq, affittate unicamente a turisti, all’interno delle quali non possono vivere né residenti né persone
domiciliate, prive di servizi centralizzati per la somministrazione di alimenti e bevande. Possono essere gestite in
forma non imprenditoriale, ossia in maniera occasionale per massimo due appartamenti “con un periodo di
inattività par ad almeno cento giorni nell’anno solare” (articolo 7, comma 2, lettera a)) oppure in forma
imprenditoriale quando la gestione avviene in modo organizzato e non occasionale e comunque quando riguarda
appartamenti in numero pari o superiore a tre (articolo 7, comma 2, lettera b)); l’articolo 7, comma 3, prevede che la
durata dei contratti di affitto nella Città metropolitana di Roma capitale e a Roma capitale è determinata in un periodo
non inferiore a tre giorni e non superiore a tre mesi consecutivi e in un periodo massimo di tre mesi consecutivi negli
altri comuni.
Case per ferie (articolo 8) sono strutture gestite al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti
pubblici o privati, associazioni e organismi senza fini di lucro, che operano per finalità sociali, culturali, educative,
assistenziali, religiose o sportive, arredate per il soggiorno temporaneo a gruppi o soggetti singoli, compresi i
dipendenti delle aziende e familiari (vacanze per minori, colonie, case religiose di ospitalità), ad esclusione delle case
di convivenza religiosa, per l’assistenza ai malati e agli anziani.
Bed & Breakfast (articolo 9) sono strutture “che erogano ospitalità per un massimo di 90 giorni consecutivi”, dotate
di un soggiorno di almeno 14mq con angolo cottura/cucina annessi, che offrono i servizi di soggiorno e di prima
colazione agli ospiti. Il titolare del B&B ha l’obbligo di residenza/domicilio nella struttura e di riservarsi una camera da
letto all’interno di essa. I B&B possono essere gestiti in forma non imprenditoriale, quando la gestione è svolta in
modo saltuario e la struttura dispone di non più di 3 camere con un massimo di 6 posti letto4 e “il periodo di inattività
è pari a centoventi giorni all’anno nella Città metropolitana di Roma capitale e a Roma capitale e di novanta giorni
all’anno nei restanti comuni” (articolo 9, comma 3, lettera a)), oppure in forma imprenditoriale, quando la gestione
è svolta in modo continuativo e la struttura dispone di non più di 4 camere con un massimo di 8 posti letto (articolo 9,
comma 3, lettera b)).
Country House o residenze di campagna (articolo 10) sono strutture ubicate fuori dai centri urbani e dal territorio
di Roma capitale, situate in contesti rurali di interesse naturalistico e paesaggistico. Oltre all’ospitalità in camere o
appartamenti anche con uso cucina autonomo o servizio di ristorazione ai soli alloggiati, è possibile offrire attività
didattico ricreative, ludiche e sportive all’interno di aree finalizzate alla fruizione di beni naturalistici, ambientali e
culturali del territorio rurale. Sono gestite in forma imprenditoriale e continuativa e hanno una capacità massima di
pernottamento di 30 posti letto.
Gli All. da 1 a 8 al Regolamento definiscono, per ciascuna categoria in cui è articolata ogni tipologia di struttura
individuata dal Regolamento stesso, i requisiti minimi obbligatori del servizio, della struttura e degli impianti,
innalzando il livello rispetto a quanto richiesto dalla previgente disciplina.
In particolare, il personale di ricevimento di ogni struttura/categoria deve parlare almeno una lingua straniera, deve
essere organizzato un servizio di assistenza alla clientela H24, si deve fornire un arredo descritto nel dettaglio anche
nella tipologia, la sala comune degli Ostelli (per la gioventù e no) deve essere di almeno 20mq e quella delle altre
strutture di almeno 14mq, etc.5.
Tale assetto risulta anche dalla circolare esplicativa del Regolamento n. 8/2015, inviata dalla Regione ai Comuni e
Province laziali il 10 settembre u.s., che ha confermato la portata delle disposizioni sopra riportate nei termini appena
esposti.
Da ultimo, il Regolamento Regionale 30 settembre 2015 n. 13, pubblicato il 1° ottobre 2015 sul BURL n. 79/2015,
recante “Disposizioni per favorire l’accoglienza in previsione dei flussi turistici aggiuntivi nel periodo di svolgimento del
Giubileo straordinario della Misericordia” (di seguito anche Regolamento n. 13/2015) ha rinviato al 1° gennaio 2017
l’entrata in vigore del Regolamento n. 8/2015, limitatamente alla disciplina dei periodi di chiusura per le Case vacanza
e i B&B gestiti in forma non imprenditoriale e “già esistenti e regolarmente operanti alla data di entrata in vigore del
suddetto regolamento” (articolo 1, comma 1). Fino al 1° gennaio 2017, invece, esso assoggetta i B&B gestiti in forma
non imprenditoriale all’articolo 2, comma 1, lettera e), del Regolamento n. 16/2008 che prevede periodi di chiusura di
60/30 giorni l’anno per i soli B&B gestiti in forma occasionale/stagionale6 (articolo 1, comma 2).
L’Autorità ritiene che le previsioni richiamate presentino diversi profili di criticità, legati all’introduzione o
all’inasprimento di requisiti che possono tradursi in una ingiustificata limitazione dell’accesso e dell’esercizio dell’attività
ricettiva extralberghiera, in quanto idonea a limitare l’operatività delle strutture e a subordinare l’accesso al mercato al
rispetto di vincoli di natura dimensionale. Essa, pertanto, intende svolgere le seguenti considerazioni.
Vincoli all’operatività
Da questo punto di vista, viene in rilievo la nuova disciplina dei periodi di chiusura/inattività delle attività ricettive
extralberghiere gestite in forma non imprenditoriale, risultante dal periodo obbligatorio di chiusura di 100 giorni l’anno
per le Case vacanza in forma non imprenditoriale (articolo 7, comma 2, lettera a) e di 120/90 giorni per i B&B in forma
non imprenditoriale (9, comma 3, lettera a), del Regolamento n. 8/2015), nonché dai “periodi specifici di chiusura” che
il Comune può imporre ai sensi dell’articolo 3 limitatamente alle strutture che svolgono attività ricettiva in forma non
imprenditoriale.
Tali limitazioni, solo in parte presenti nella previgente disciplina della Regione Lazio per i B&B, vengono inasprite con il
presente Regolamento, che estende il periodo di chiusura obbligatorio anche alle Case vacanza e ne aumenta
sensibilmente la durata anche per i B&B.
Si ritiene che la previsione regolamentare di un periodo di inattività, peraltro particolarmente esteso, comporti una
ingiustificata restrizione dell’offerta di strutture ricettive, a danno delle dinamiche concorrenziali nel settore e dei
consumatori. Le limitazioni introdotte dal Regolamento impattano significativamente sul principio di autonoma
definizione dell’attività economica svolta e non appaiono né proporzionate né giustificate, in considerazione del fatto
che la distinzione tra gestione in forma imprenditoriale e non imprenditoriale può poggiare su altri parametri, quali ad
esempio il numero delle strutture gestite e il tipo di organizzazione prevista per la gestione delle stesse. Non è un caso
che limiti analoghi non siano presenti in discipline adottate da regioni ad alta vocazione turistica, quali ad esempio
Veneto e Toscana7.
Peraltro, essendo il Regolamento n. 8/2015 già in vigore e avendo le strutture in forma non imprenditoriale operato
finora tenendo conto del previgente periodo di inattività (previsto solo per i B&B per 60/30 giorni), non si può
escludere che l’applicazione del nuovo periodo di inattività così lungo (100 giorni per le case vacanza e 120/90 giorni
per i B&B) imponga la chiusura delle strutture extralberghiere minori già nell’anno in corso e proprio nel momento di
massima affluenza prevista in occasione dell’avvio del Giubileo della Misericordia.
Ovviamente, poi, al fine di evitare di introdurre ulteriori ingiustificati vincoli di operatività rispetto a quelli appena
censurati, si ritiene che l’articolo 9, comma 1, del Regolamento n. 8/2015, secondo cui i B&B “erogano ospitalità per
un massimo di 90 giorni consecutivi”, vada interpretato unicamente nel senso di riferire la durata massima ivi indicata
al soggiorno del medesimo cliente e non all’attività continuativa della struttura.
In questo quadro, si osserva altresì che il potere limitativo dei Comuni di imporre “specifici periodi di chiusura” in caso
di “minor afflusso turistico” costituisce un’ulteriore restrizione concorrenziale posta dal Regolamento n. 8/2015, sia in
quanto limita l’autonoma definizione dell’offerta da parte delle strutture, sia in quanto normativamente subordinato
alla previa valutazione da parte del Comune di un fabbisogno economico e di criteri (minor afflusso e specifici periodi)
di natura e durata indeterminate. La previsione in parola, gravando soltanto sulle strutture extralberghiere minori, è
altresì idonea a produrre ingiustificati effetti discriminatori sul mercato.
La nuova disciplina sui periodi di chiusura obbligatoria di alcune strutture ricettive, introdotta dal Regolamento n.
8/2015, risulta, quindi, palesemente in contrasto con i principi posti a tutela della concorrenza e merita, data l’analoga
ratio, le critiche già formulate più volte dall’Autorità in materia di libera determinazione degli orari di apertura/chiusura
degli esercizi commerciali, libertà che consente agli operatori attivi di definire autonomamente il servizio offerto
adattandolo alle caratteristiche della domanda8.
In definitiva, con il nuovo articolato sui periodi di chiusura obbligatori, la Regione Lazio ha introdotto criteri contrari
all’articolo 10 del D.Lgs. n. 59/21010 che recepisce nell’ordinamento nazionale la c.d. Direttiva servizi, in base al quale
“l’accesso e l’esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non
possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie”, e vieta un requisito per l’esercizio dell’attività
consistente nella “verifica di natura economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell’esistenza
di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi
dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti”
(articolo 11, lettera e), del citato Decreto n. 59/2010).
Tali principi sono stati anche ripresi dai successivi interventi di liberalizzazione degli ultimi anni (ad esempio, articolo 3,
comma 7, del D.L. n. 138/2011, che abroga “le indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle
attività economiche” e stabilisce che “Le disposizioni vigenti che regolano l’accesso e l’esercizio delle attività
economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza”; l’articolo 1, commi 2 e
4, del D.L. n. 1/12 (c.d. Cresci Italia) che ha imposto di interpretare e applicare le norme restrittive che restano in
vigore in senso pro-concorrenziale e “alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata è
libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità”
9), tutti convergenti nel senso di garantire piena
autonomia agli operatori economici quando non sussistano esigenze di interesse generale da tutelare, peraltro sempre
nel rispetto del principio di proporzionalità.
L’articolo 34, commi 2 e 3, del D.L. n. 201/2011 (c.d. Decreto Salva Italia) ribadisce il principio di libertà di accesso e
di esercizio delle attività economiche libere e ha abrogato i divieti posti da norme (statali) vigenti a esercitare una
attività economica “al di fuori di una certa area geografica e l’abilitazione a esercitarla solo all'interno di una
determinata area”, nonché la previsione di vincoli organizzativi e/o dimensionali. Il comma 7 impone alle Regioni di
adeguare “la legislazione di loro competenza ai principi e alle regole” di liberalizzazione sopra visti: è dunque evidente
che il legislatore regionale, sul quale grava un preciso obbligo di adeguamento della “legislazione di propria
competenza”, non può introdurre limitazioni analoghe a quelle abrogate ope legis.
Analoghe considerazioni devono essere svolte riguardo all’articolo 6, comma 2, che consente a Roma capitale di
individuare zone del proprio territorio da destinare all’apertura di Ostelli, “al fine di evitare una eccessiva
concentrazione delle strutture in determinate zone urbane”, nonché in relazione all’articolo 7, comma 3, del
Regolamento n. 8/2015, che impone alle case vacanza contratti di affitto della durata minima non inferiore a 3 giorni.
Tale ultima previsione, che riprende quanto già stabilito dall’articolo 2 del previgente Regolamento n. 16/2008, si
traduce in un vincolo ulteriore all’offerta del servizio ricettivo che non trova riscontro in altre discipline regionali, né
appare basata su ragioni di interesse generale.
Vincoli all’accesso
Rispetto all’imposizione di ingiustificati limiti all’accesso degli operatori, vengono in rilievo i vincoli dimensionali delle
strutture, introdotti peraltro in maniera più restrittiva dal nuovo Regolamento.
Si pensi, ad esempio, alle case vacanza di qualunque categoria che devono avere un soggiorno di almeno 14mq con
annessa cucina/angolo cottura (articolo 7, comma 4). La previgente disciplina prevedeva per le case vacanze che la
sommatoria di tutti gli spazi accessori eventualmente presenti (sala comune, sala pranzo, salotto, salone etc.) fosse di
almeno 30mq per le sole case vacanza di prima categoria (quella di maggior pregio) e non imponeva a tutte le
categorie una dimensione minima obbligatoria di una sola tipologia di stanza.
Si tratta di limiti dimensionali di per sé ingiustificatamente restrittivi, inaspriti rispetto alla previgente disciplina del
2009, e che non trovano riscontro nelle discipline regionali prese a confronto, le quali pongono limiti dimensionali
minimi soltanto alle strutture della massima categoria (come, ad esempio, la L.R. Veneto che richiede un soggiorno di
almeno 16 mq per i soli B&B di 4 “Leoni”).
È evidente, poi, che tale previsione risulta penalizzante per gli operatori esistenti che per ragioni economiche o
strutturali non sono in grado di adeguarsi alle nuove prescrizioni dimensionali e devono, quindi, cessare l’attività.
Infatti, il Regolamento n. 8/2015 impone alle strutture preesistenti di adeguarsi alle nuove prescrizioni per poter
proseguire l’attività (articolo 18), diversamente da quanto si riscontra in altre normative regionali, nelle quali la nuova
disciplina fa in ogni caso salva l’operatività delle strutture già autorizzate e operanti.
Si osserva, infine, che le criticità sopra rappresentate non vengono risolte dal Regolamento n. 13/2015, che si limita
unicamente a rinviare al 1° gennaio 2017 l’entrata in vigore della sola disciplina dei periodi di chiusura delineata dal
Regolamento n. 8/2015. Da un lato, quindi, il Regolamento n. 13/2015 lascia impregiudicata l’immediata valenza delle
altre previsioni restrittive della concorrenza poste dal Regolamento n. 8/2015, sopra rilevate; dall’altro, si limita a
posporre l’entrata in vigore della nuova disciplina, senza incidere in alcun modo sulle caratteristiche della stessa, che
non viene minimamente modificata nei suoi elementi essenziali e, come visto, ingiustificatamente restrittivi.
In conclusione, l’Autorità ritiene che, per le ragioni sopra esposte, gli artt. 3, 6, comma 2, 7, commi 2, lettera a), 3 e
4, 9, commi 1 e 3, lettera a), e 18 del Regolamento in esame e gli atti presupposti e conseguenti, integrano specifiche
violazione dei principi concorrenziali nella misura in cui limitano l’accesso all’attività extralberghiera e ne rendono più
difficile l’esercizio, in assenza di esigenze di interesse generale. Tali disposizioni si pongono in contrasto con gli artt. 10
e 11 del D.Lgs. n. 59/2010 e con i successivi interventi di liberalizzazione sopra richiamati (articolo 3, comma 7, del
D.L. n. 138/2011, articolo 34 del D.L. n. 201/2011 e articolo 1, commi 2 e 4, del D.L. n. 1/2012).
Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, la Regione Lazio dovrà comunicare all’Autorità, entro il
termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere la violazione della
concorrenza sopra esposta. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi
concorrenziali sopra espressi, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
[i]
1 [Il riferimento al limite delle 6 camere, presente anche nelle altre regolamentazioni regionali del settore, è necessario per distinguere
le case vacanze dalle strutture alberghiere. ]
2 [L’individuazione dei soggetti che possono essere titolare/gestori di ostelli per la gioventù in maniera da escludere altre persone
fisiche/giuridiche, che non compariva nella previgente disciplina, risponde a quanto esplicitamente richiesto dall’art. 23, comma 6, della
L.R. 6 agosto 2007, n. 13 recante “Organizzazione del sistema turistico laziale”, per l’apertura di nuove strutture.]
3 [In base all’art. 2 del Regolamento n. 16/2008, gli Ostelli per la gioventù potevano offrire soggiorno e pernottamento “per periodi
limitati”, non definiti dalla disposizione. ]
4 [La previgente disciplina non stabiliva un limite massimo per le camere/posti letto dei B&B gestiti in forma non imprenditoriale.]
5 [Anche gli artt. 4 e 5 e l’All. A al Regolamento n. 16/2008 prevedevano requisiti minimi obbligatori, ma in misura meno stringente di
quelli della nuova disciplina, con particolare riferimento al fatto che le strutture in categoria unica sono divenute più numerose e che i
requisiti dimensionali minimi degli spazi comuni erano prima limitati soltanto a determinate tipologie di strutture per l’ospitalità
collettiva (ostelli per la gioventù e case per ferie), alle categorie più elevate di affittacamere e case per vacanze e, nei B&B in categoria
unica, erano comunque inferiori (12mq vs. 14mq). Inoltre, l’art. 10 del Regolamento n. 16/2008 (come modificato nel 2009) dettava il
regime transitorio per le strutture esistenti che avessero necessità di adeguarsi ai nuovi requisiti minimi strutturali e funzionali,
prevedendo un’istanza alla provincia per modificare o confermare la classificazione ricevuta in sede di autorizzazione, o per ricevere un
livello minimo della struttura.]
6 [In particolare l’art. 2 del Regolamento Regionale n. 16/2008, come modificato con Regolamento Regionale n. 18/2009, distingueva le
gestioni di case e appartamenti per vacanze in gestioni in forma non imprenditoriale (per la gestione occasionale di una o due case o
appartamenti per vacanze) e in forma imprenditoriale (per la gestione non occasionale e organizzata di tre o più case o appartamenti
per vacanze), senza prevedere specifici periodi di chiusura; per i “bed and breakfast” gestiti con carattere saltuario o per periodi
ricorrenti stagionali, indicava un periodo di inattività pari almeno a 60 giorni l’anno anche non consecutivi, ridotti a 30 in Comuni
sprovvisti di altre strutture ricettive.]
7 [Per il Veneto, si vedano la L.R. n. 11/2013, recante “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e la Delib. G.R. 31 marzo 2015, n.
419, “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle strutture ricettive
complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast. Deliberazione n. 1/CR
del 20 gennaio 2015”; per la regione Toscana, si veda la L.R. n. 42/2002, recante “Testo unico delle legge regionali in materia di
turismo”, modificata con L.R. n. 14/2005. ]
8 [Cfr., ad esempio, la segnalazione ex art. 21 del 3 settembre 2015, S2322 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande nel
comune di Ferrara; il parere ex art. 22 del 9 settembre 2014, AS1147 - Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali; il
parere motivato ex art. 21-bis del 17 aprile 2013, AS1043 - Comune di Storo (TN) - Orari di apertura e deroghe domenicali e festive
per gli esercizi di vendita al dettaglio. ]
9 [Cfr. il parere motivato ex art. 21-bis del 12 febbraio 2014, AS1227 - Provincia di Rovigo - Regolamento sulle scuole nautiche; la
segnalazione del 5 giugno 2013, AS1055 - Comune di Avellino - Disciplina servizi funebri.][/i]
________________________________________________
[b]Comunicato in merito al mancato adeguamento della Regione Lazio al parere motivato espresso
dall’Autorità, ex articolo 21-bis della legge n. 287/1990, avverso il Regolamento della Regione Lazio 7
agosto 2015, n. 8, recante “Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere”, pubblicato nel BURL
del 10 settembre 2015, n, 73 e ogni altro atto presupposto e conseguente.[/b]
Nella propria riunione del 7 ottobre 2015, l’Autorità ha deliberato di inviare un parere motivato ai sensi dell’articolo 21-
bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pubblicato in calce alla presente comunicazione, in merito al contenuto del
Regolamento della Regione Lazio 7 agosto 2015, n. 8, recante “Nuova disciplina delle strutture ricettive
extralberghiere”, pubblicato nel BURL del 10 settembre 2015, n, 73 (di seguito anche Regolamento n. 8/2015) e a ogni
altro atto presupposto e conseguente.
Infatti, la nuova disciplina delle strutture extralberghiere contiene alcune previsioni idonee a introdurre ingiustificati
vincoli all’operatività e all’accesso all’attività di ricezione extralberghiera nel Lazio, quali, ad esempio, l’imposizione di
periodi obbligatori di inattività, una durata minima dei soggiorni, ovvero vincoli di natura dimensionale, in contrasto
con i principi concorrenziali e con i recenti interventi di liberalizzazione.
In data 16 dicembre 2015, la Regione Lazio
A seguito del ricevimento di detto parere motivato, la Regione Lazio, con comunicazione del 15 dicembre 2015, ha
informato l’Autorità di ritenere legittimo il proprio operato, principalmente perché conforme alla disciplina presente in
altre realtà regionali e perché le strutture gestite in forma non imprenditoriale non costituirebbero imprese turistiche e,
conseguentemente, neppure soggetti di mercato sottoposti ai principi concorrenziali, confermando quindi il complesso
articolato del Regolamento in questione.
[color=red][b]Preso atto del mancato adeguamento dell’amministrazione al parere motivato ai sensi dell’articolo 21-bis della legge n.
287/1990, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 22 dicembre 2015, ha quindi
disposto di impugnare dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio il Regolamento della Regione Lazio n.
8 del 7 agosto 2015 e di ogni altro atto presupposto e conseguente.[/b][/color]
Salve. Di certo il ricorso Agcm è un passo importante. Per ovviare ai periodi di chiusura vorrei aprire come affittacamere. La mia domanda è se posso riservare una camera al titolare inserendola nella Scia. Grazie
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Salve. Di certo il ricorso Agcm è un passo importante. Per ovviare ai periodi di chiusura vorrei aprire come affittacamere. La mia domanda è se posso riservare una camera al titolare inserendola nella Scia. Grazie
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Se parli dell'affittacamere PROFESSIONALE non puoi. Formalmente tutte le camere devono essere a disposizione del pubblico. Poi niente vieta che fra questo pubblico ci sia anche il titolare che figura come ospite registrato!
ANNULLATO regolamento reg. Lazio su "strutture ricettive extralberghiere"
Ricorso per l’annullamento del regolamento della Regione Lazio 7 agosto 2015, n.8, recante “nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere” – ricorso ex art. 21 bis l. 287/90;
.....................
Concludendo, in accoglimento del ricorso, del regolamento impugnato devono essere annullati specificamente gli artt. 3, 6, co. 2, 7, co. 2, lett. a), 3 e 4, 9, co. 1 e 3, lett. a), e 18
TAR LAZIO – ROMA, SEZ. I TER – sentenza 13 giugno 2016 n. 6755
http://buff.ly/1V7JM0J