ACCESSO al verbale della POLIZIA LOCALE anche se vi è notizia di reato
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[color=red][b]TAR TOSCANA, SEZ. III – sentenza 21 gennaio 2016 n. 99[/b][/color]
N. 00099/2016 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1808 del 2015, proposto da:
Rosanna xxxx, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Picci e Lorenzo Bracco, con domicilio eletto presso l’avv. Paola Picci in Firenze, Via Cavour, n. 32;
contro
Comune di Bagno a Ripoli;
per l’annullamento
[b]del silenzio significativo, di rigetto, serbato dal Comune di Bagno a Ripoli sull’istanza 17.09.2015, diretta ad ottenere l’accesso agli atti e documenti amministrativi del procedimento nell’ambito del quale funzionari della Polizia Municipale di Bagno a Ripoli hanno eseguito un sopralluogo all’interno dell’abitazione della ricorrente, posta in Grassina, via yyyyn. 17, il giorno 12.09.2015.[/b]
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2016 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori L. Bracco e P. Picci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel ricorso introduttivo del giudizio la sig.ra Rosanna xxxx espone:
– che essa è proprietaria di appartamento posto all’ultimo piano dello stabile di via Machiavelli, n. 17 in Comune di Bagno a Ripoli, località <Grassina>, in parte dalla stessa abitato e in parte locato;
– che in data 7 marzo 2015 si è sviluppato un incendio nella parte locata dell’appartamento, che ha interessato anche la copertura del fabbricato, rendendo necessarie opere di ripristino per le quali pende contenzioso con il condominio;
– che in data 8 e 12 settembre 2015 le sono state recapitate cartoline attestati l’intenzione della polizia municipale di effettuare verifica sull’appartamento interessato all’incendio e che nella stessa data del 12 settembre 2015 vi è stato sopralluogo della polizia municipale nell’appartamento medesimo;
– che in data 17 settembre 2015 è stata avanzata dai difensori della ricorrente istanza di accesso agli atti amministrativi avente ad oggetto “tutti i documenti e gli atti del procedimento amministrativo nell’ambito del quale funzionari della polizia municipale hanno eseguito un sopralluogo all’interno dell’abitazione di Rosanna xxxx, posta in Grassina, via yyyyn. 17, il giorno 12 settembre 2015”;
– che alla stessa l’Amministrazione non ha dato riscontro;
Con il ricorso in esame la sig.ra Rosanna xxxx agisce quindi in questa sede giurisdizionale per ottenere l’ostensione degli atti richiesti con l’istanza del 17 settembre 2015.
Il Comune di Bagno a Ripoli non si è costituito in giudizio, ma in data 5 dicembre 2015 ha depositato documentazione.
Chiamata la causa alla camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2016 e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato.
[color=red][b]In data 17 settembre 2015 i difensori della ricorrente, muniti di specifica delega, richiedevano al Comune di Bagno a Ripoli l’accesso agli atti amministrativi, con estrazione di copia, con riferimento a “tutti i documenti e gli atti del procedimento amministrativo nell’ambito del quale funzionari della polizia municipale hanno eseguito un sopralluogo all’interno dell’abitazione di Rosanna xxxx, posta in Grassina, via yyyyn. 17, il giorno 12 settembre 2015”. È pacifico che il Comune di Bagno a Ripoli non ha dato riscontro alla suddetta istanza di accesso agli atti, specificando l’Amministrazione nella nota depositata in giudizio il 5 dicembre 2015 che essa è rimasta senza riscontro “per mera dimenticanza”. Rileva tuttavia il Collegio che nella specie paiono sussistere i presupposti l’ostensione degli atti amministrativi, alla luce degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990; in particolare sussiste sicuramente l’interesse diretto, concreto e attuale previsto dall’art. 22, comma 1, lett. b) legge n. 241 cit., poiché la ricorrente chiede di prendere visione degli atti inerenti un procedimento amministrativo che ha direttamente inciso sulle sue situazioni giuridiche soggettive sia personali che proprietarie, avendo subito un sopralluogo nella sua abitazione da parte dell’autorità amministrativa; né sembrano rinvenibili nella specie limiti all’accesso ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241 del 1990; quanto alla “violazione penale” che l’Amministrazione evoca nella nota depositata il 5 dicembre 2015 essa non pare configurare un limite all’accesso: coma la giurisprudenza amministrativa ha chiarito il segreto istruttorio penale viene in considerazione con riferimento agli atti compiuti dall’autorità amministrativa nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuitele dall’ordinamento, non già quando l’Amministrazione si limiti a presentare una denuncia all’A.G. nell’esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative (TAR Lazio, 2^ Sez., n. 11188/2015), com’è invece avvenuto nella specie, avendo il Comune di Bagno a Ripoli effettuato una comunicazione di notizia di reato con riferimento alla asserita violazione da parte della ricorrente dell’ordine dell’autorità consistente nella accertata inagibilità del suo appartamento. Il Collegio evidenzia infine che, come posto in luce dalla difesa di parte ricorrente in sede di discussione orale, la documentazione versata in atti dall’Amministrazione in data 5 dicembre 2015 non pare in effetti completamente satisfattiva della pretesa azionata, stante tra l’altro, e soprattutto, la mancanza del verbale dello svolto sopralluogo.[/b][/color]
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, con spese a carico dell’Amministrazione intimata, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., ordina al Comune di Bagno a Ripoli di esibire e rilasciare alla ricorrente copia degli atti richiesti con istanza 17 settembre 2015, entro il termine massimo di quindici giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Condanna il Comune di Bagno a Ripoli al pagamento in favore della ricorrente della spese del presente giudizio, che liquida in € 2.500,00 (duemila cinquecento/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Riccardo Giani, Consigliere, Estensore
Raffaello Gisondi, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 21/01/2016.
[color=red][b]Approfondimenti:[/b][/color]
Diritto di accesso agli atti di denuncia di reato all'autorità giudiziaria - TAR Lombardia Milano sez. III, 21/11/2011 n. 2810
http://www.vigilaresullastrada.it/pf/testo-news/20807/Diritto-di-accesso-agli-atti-di-denuncia-di-reato-all-autorita-giudiziariaTAR-Lombardia-Milano-sez-III-21112011-n-2810
Diritto di accesso in pendenza di indagini penali
http://www.ricerca-amministrativa.it/RA/massima-Diritto-di-accesso-in-pendenza-di-indagini-penali-m-780.xhtml
Accesso ai documenti: non ogni denuncia di reato presentata dalla pubblica amministrazione all´autorità giudiziaria costituisce atto coperto da segreto istruttorio penale
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_permalink_news.html?resId=f61d7ca6-6ecb-11e2-89ca-5b005dcc639c
TAR Sicilia (CT) Sez. I n.2220 del 20 settembre 2012
http://www.lexambiente.com/materie/polizia-giudiziaria/93-giurisprudenza-amministrativa-tar93/8614-polizia-giudiziaria-accesso-agli-atti.html
LA COMUNICAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO: ASPETTI RILEVANTI E DIFFERENZE
http://www.lexambiente.com/materie/polizia-giudiziaria/189-dottrina189/4446-Polizia%20Giudiziaria.%20Notizia%20di%20reato.html