Buona sera,
un gestore di distributori per carburante per l'autotrazione, ha comunicato la chiusura temporanea dell'esercizio (compreso quello di somministrazione di alimenti e bevande), di 180 giorni.
Adesso sono passati molti di più (oltre un anno), senza altra comunicazione, né di proroga della sospensione, né di riavvio.
Tra l'altro, sono in causa tra il gestore ed il padrone del distributore e quest'ultimo non può fare il rientro in possesso dell'esercizio.
Nel caso si risolvesse la causa, ed il padrone del distributore (visto il periodo di sospensione del vecchio gestore), dovesse trovare un nuovo gestore, quest'ultimo dovrà inevitabilmente fare un avvio attività? Non sarà possibile un subingresso tra gestori?
Inoltre, considerato quanto tempo è passato senza altre comunicazioni, il vecchio gestore è passibile di sanzioni?
Grazie del Vs. aiuto.
Luciano.
Buona sera,
un gestore di distributori per carburante per l'autotrazione, ha comunicato la chiusura temporanea dell'esercizio (compreso quello di somministrazione di alimenti e bevande), di 180 giorni.
Adesso sono passati molti di più (oltre un anno), senza altra comunicazione, né di proroga della sospensione, né di riavvio.
Tra l'altro, sono in causa tra il gestore ed il padrone del distributore e quest'ultimo non può fare il rientro in possesso dell'esercizio.
Nel caso si risolvesse la causa, ed il padrone del distributore (visto il periodo di sospensione del vecchio gestore), dovesse trovare un nuovo gestore, quest'ultimo dovrà inevitabilmente fare un avvio attività? Non sarà possibile un subingresso tra gestori?
Inoltre, considerato quanto tempo è passato senza altre comunicazioni, il vecchio gestore è passibile di sanzioni?
Grazie del Vs. aiuto.
Luciano.
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L'AUTORIZZAZIONE VA DICHIARATA DECADUTA ... IN QUANTO L'INTERESSATO AVREBBE DOVUTO CHIEDERE ULTERIORE PROROGA DELLA SOSPENSIONE.
QUINDI QUANDO LA VICENDA SARA' RISOLTA ANDRA' PRESENTATA NUOVA PROCEDURA DI AVVIO, CON TUTTO QUEL CHE NE CONSEGUE IN TERMINI DI NORMATIVA APPLICABILE.
Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28
Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.
Art. 109
- Decadenza dell'autorizzazione all'installazione e l'esercizio di impianti per la distribuzione dei carburanti
1. Il comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione:
a) qualora vengano meno requisiti di cui all'articolo 13 ;
b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non sia rispettato il termine di messa in esercizio dell'impianto, fissato nell'autorizzazione;
[color=red][b]c) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore a quello comunicato o autorizzato ai sensi dell' articolo 72, commi 1 e 2; [/b][/color]
2. La decadenza dell'autorizzazione comporta lo smantellamento dell'impianto e il ripristino del sito entro il termine fissato dal comune.
Art. 72
- Sospensione volontaria dell'attività di distribuzione dei carburanti
1. L'attività di distribuzione dei carburanti può essere sospesa per un periodo massimo di centottanta giorni, previa comunicazione al comune competente per territorio.
2. Il comune, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, può autorizzare la sospensione dell'attività dell'impianto per un ulteriore periodo di centottanta giorni.Tale termine può essere prorogato in caso di comprovata necessità, con motivata istanza presentata prima della scadenza del termine medesimo.(182)
3. Qualora l'attività di distribuzione dei carburanti sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui ai comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:
a) malattia certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
b) gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della l. 104/1992 e dall'articolo 42 del d.l. 151/2001 .
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.
Scusa la banalità, ma l'atto di revoca/decadenza lo devo intestare solo al gestore? Che è quello che ha inviato la comunicazione di sospensione.
Oppure anche al proprietario? Che è l'intestatario dell'Atto Unico rilasciato da noi.
Infine sono un pò "terrorizzato" dal comma 2 dell'Art. 109 " La decadenza dell'autorizzazione comporta lo smantellamento dell'impianto ed il ripristino del sito entro il termine fissato dal comune." devo citare nella decadenza anche questo immagino?
Grazie dell'infinito aiuto.
Luciano.
Scusa la banalità, ma l'atto di revoca/decadenza lo devo intestare solo al gestore?
[color=red]Certo, l'unico soggetto per te rilevante è il GESTORE[/color]
Oppure anche al proprietario? Che è l'intestatario dell'Atto Unico rilasciato da noi.
[color=red]No, niente vieta di metterlo a conoscenza quale CONTROINTERESSATO (non ritengo sbagliato, anzi è auspicabile). Ma non è obbligatorio[/color]
Infine sono un pò "terrorizzato" dal comma 2 dell'Art. 109 " La decadenza dell'autorizzazione comporta lo smantellamento dell'impianto ed il ripristino del sito entro il termine fissato dal comune." devo citare nella decadenza anche questo immagino?
[color=red]CERTO ... va menzionato anche se di fatto non accadrà in quanto il prorprietario individuerà altro gestore che farà procedura di avvio attività.
SE l'attività non riprende va smantellato.
CONSIGLIO di scrivere al proprietario anche per segnalare tale necessità[/color]