Data: 2012-01-09 11:42:09

Mancato presidio sala giochi

E' sanzionabile il mancato presidio da parte del gestore o suo delegato di una sala giochi in cui sono installati anche giochi vietati ai minori di 18 anni?
Deve essere accertata la presenza di minori o basta la presenza dei giochi vietati e la contemporanea assenza?
Nè nel TULPS nè nel D.Dirett. 27-7-2011 ho trovato alcun riferimento (magarti mi è scappato).
Grazie

riferimento id:3154

Data: 2012-01-09 21:07:18

Re:Mancato presidio sala giochi

Ti riporto parte dell'art. 24 della Legge 111/11 (in parte ha modificato l'art. 110 TULPS, in parte si applica direttamente).

[i]20. E' vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto.

21. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a euro venti mila. Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione prevista dal presente comma è punita con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni; [glow=red,2,300]ai fini di cui al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, all'interno dei predetti esercizi, identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento[/glow]. Le sanzioni amministrative previste nei periodi precedenti sono applicate dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito. Per le cause di opposizione ai provvedimenti emessi dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso i provvedimenti stessi. Per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, del presente comma è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa; a tal fine, l'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha accertato la violazione effettua apposita comunicazione alle competenti autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni o concessioni ai fini dell'applicazione della predetta sanzione accessoria.

22. Nell'ipotesi in cui la violazione del divieto previsto dal comma 20 riguardi l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, il trasgressore è altresì sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente, ai sensi del comma 533-ter dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con il trasgressore. Nel caso di rapporti contrattuali in corso, l'esecuzione della relativa prestazione è sospesa per il corrispondente periodo di sospensione dall'elenco. Nell'ipotesi in cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco sia una società, associazione o, comunque, un ente collettivo, le diposizioni previste dal presente comma e dal comma 21 si applicano alla società, associazione o all'ente e il rappresentante legale della società, associazione o ente collettivo è obbligato in solido al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.
[/i]

Quindi se non presiede viene meno ad un preciso obbligo di legge e si potrebbe affermare che di fatto "cosente" la partecipazione al gioco dei minori e quindi è applicabile la sanzione. Chissà AAMS come si comporterebbe.

riferimento id:3154

Data: 2012-01-10 09:52:28

Re:Mancato presidio sala giochi

Grazie per la risposta.

A mio parere anche in questa norma non è definito l'obbligo di presenza, ma solo la possibilità di sanzionare colui (gestore) che dovesse permettere [u]l'utilizzo[/u] dei giochi ai minori.
[quote]21. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto[/quote]
Il fatto che un minore semplicemente acceda ai locali non è sanzionabile, e basarsi sul solo accesso mi pare difficile da sostenere in caso di ricorso.
Inoltre sempre il comma 21 dice che [quote]Le sanzioni amministrative previste nei periodi precedenti sono applicate dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato[/quote], quindi si dovrebbe fare, se ho ben inteso, solo una segnalazione al AAMS.

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