Data: 2016-01-20 06:53:27

Procedimento amministrativo: nessun obbligo di preavviso di rigetto per i proced

Procedimento amministrativo: nessun obbligo di preavviso di rigetto per i procedimenti attivati d'ufficio

Nel giudizio in esame la Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 30.12.2015 n. 5868 ha richiamato i principi consolidati dalla giurisprudenza in ordine alla dedotta violazione delle garanzie procedimentali partecipative e dell’obbligo di preavviso di rigetto sancito dall’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, n. 2548 del 2012; Cons. giust. amm., 4 luglio 2011, n. 472, cui si rinvia ai sensi dell’art. 88, co. 2, lett. d), c.p.a.), per la quale: I) non vi è l’obbligo di preavviso in relazione ai procedimenti attivati d’ufficio; II) non ha carattere tassativo l’elenco delle ipotesi, di cui all’ultimo periodo dell’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, per le quali non è necessaria la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda; sotto tale angolazione, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta ex se l’illegittimità del provvedimento finale, in quanto la norma sancita dall’art. 10 bis cit., va interpretata alla luce del successivo art. 21 octies, co. 2, l. n. 241 del 1990, il quale, nell’imporre al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l’atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo, rende irrilevante la violazione delle disposizioni sul procedimento o sulla forma dell’atto allorché il contenuto dispositivo non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Accedi gratuitamente alla sentenza.

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