GUIDE SPELEOLOGICHE - Antitrust - segnalazione AS1250
BOLLETTINO N. 49 DEL 18 GENNAIO 2016
AS1250 - COMUNE DI CARSOLI (AQ) - GUIDE SPELEOLOGICHE
Roma, 28 dicembre 2015
Regione Abruzzo – Dipartimento
Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura
Comune di Carsoli – Ufficio Tecnico
Con la presente segnalazione, effettuata ai sensi dell’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a seguito di un esposto presentato da una
guida speleologica, intende svolgere alcune considerazioni di natura concorrenziale in merito alla
disciplina di tale attività risultante dalla L.R. Abruzzo 11 agosto 2004, n. 25 “Norme per la
disciplina dell’attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione
d’esame per l’accertamento tecnico degli aspiranti all’esercizio della professione di guida
speleologica in Abruzzo” e dalla delibera del Comune di Carsoli del 14 agosto 2014 n. 82 “Tariffe
biglietti ingressi cavità ipogee ed attività della riserva naturale speciale delle grotte di
Pietrasecca”.
In particolare, l’art. 2 della L.R. n. 25/2004 dispone che l’attività di guida speleologica è riservata
ai professionisti iscritti in apposito Albo regionale e che l’iscrizione ha validità triennale (art. 2).
L’abilitazione alla professione, necessaria per iscriversi all’Albo, è conseguita previo superamento
di apposito esame, indetto ogni tre anni dalla Giunta regionale dell’Abruzzo, per accertare la
capacità tecnica professionale degli aspiranti, oppure frequentando corsi abilitanti organizzati di
norma ogni tre anni dalla Regione (art. 3). I Comuni controllano sull’esercizio dell’attività in
questione (art. 13).
La delibera della Giunta del Comune di Carsoli n. 82/2014, tra le varie finalità, prevede quella di
garantire l’applicazione dei principi di concorrenza e libero mercato, stabilendo che soggetti
abilitati all’accompagnamento in grotta possano autonomamente esercitare la loro attività
nell’ambito della Riserva Naturale Speciale delle Grotte di Pietrasecca, subordinatamente alla
condizione di riconoscere alla comunità Carsolana una “ristorazione proporzionale alle visite
effettuate”.
Inoltre, l’esercizio dell’attività di guida speleologica viene subordinato a una procedura di
accreditamento di tipo oneroso, volta “a compensare i costi per le attività di constatazione delle
emergenze” ambientali, geopaleontologiche, chimico – fisiche, archeologiche naturalistiche e
paesaggistiche, nonché dei punti di riferimento per i monitoraggi e per il lancio del SOS in caso di
bisogno.
È altresì stabilito, in maniera confusa, che le guide diano prova al Comune di aver acquisito in situ
tutte le “informazioni necessarie per condurre gli accompagnamenti in conformità alle procedure
che saranno stabilite dal Comune di Carsoli da accettare con specifici verbali firmati dalle parti”.
La citata delibera n. 82/2014 stabilisce tariffe fisse per ciascun percorso escursionistico alle Grotte
di Pietrasecca, secondo 3 livelli di difficoltà. A parità di percorso e di livello considerato, le tariffe
sono differenziate in funzione della tipologia di professionista che offre il servizio e risultano
particolarmente contenute nelle “visite guidate alla Grotta del Cervo condotte autonomamente da
soggetti accreditati dal Comune, abilitati all’accompagnamento e in grotta con proprie
attrezzature per i visitatori e con costi a carico del soggetto accompagnatore”.
In proposito, l’Autorità intende richiamare l’attenzione sulle distorsioni della concorrenza e del
corretto funzionamento del mercato dei servizi professionali offerti dalle guide speleologiche che
derivano dalle disposizioni della L.R. n. 25/2004 in materia di iscrizione all’Albo regionale e dalle
previsioni della delibera comunale n. 82/2014 concernenti il richiesto accreditamento a titolo
oneroso dei professionisti presso il Comune e la definizione autoritativa di tariffe differenziate e
fisse.
In particolare, quanto all’art. 2 della L.R. Abruzzo n. 25/2004 viene in rilievo la previsione
dell’obbligo di iscrizione del professionista, già abilitato dal superamento di un apposito esame, in
un Albo regionale. Come più volte segnalato dall’Autorità, tale previsione “si traduce in una
ingiustificata limitazione all’accesso al mercato”, in quanto non proporzionata all’obiettivo di
assicurare all’utenza la qualità della prestazione. Poiché comprensibili esigenze di verifica della
preparazione e competenza del professionista sono assicurate dal previo superamento di un
apposito esame di abilitazione (prevista dagli artt. 3-6 della medesima legge, che all’art. 7 richiede
anche obblighi di aggiornamento), sarebbe comunque preferibile, da un punto di vista di tutela
della concorrenza, che i soggetti ritenuti idonei siano iscritti in un mero elenco di professionisti
abilitati1.
Con riguardo alla delibera n. 82/2014, le previsioni sommariamente descritte evidenziano una
complessiva disciplina dell’attività delle guide speleologiche contrastante con i principi di
concorrenza.
In tal senso, viene in primo luogo in rilievo l’accreditamento presso il Comune chiesto dalla
delibera in esame a titolo oneroso per compensare costi diversi sostenuti dall’amministrazione
stessa.
Tale previsione appare idonea a restringere l’accesso all’attività di guida speleologica, oltre che per
l’assenza di qualunque criterio di selezione trasparente, pubblico e non discriminatorio, anche per
il suo carattere oneroso (200€ a professionista, come stabilito dalla delibera stessa). La delibera, in
particolare, introduce un requisito non previsto dalla disciplina regionale, che ritiene sufficienti
l’abilitazione e l’iscrizione all’albo regionale del professionista, e affida al Comune un mero potere
di vigilanza che non necessita, per sua natura, dell’imposizione ai professionisti di oneri ulteriori.
Questi, peraltro, sono espressamente destinati a compensare costi legati a funzioni che il Comune
comunque dovrebbe assicurare e che non sono direttamente connessi con l’esercizio della
professione in questione.
In secondo luogo, risulta restrittiva della concorrenza la previsione di tariffe differenziate stabilite
direttamente dalla delibera in questione, sia per le guide speleologiche in regime libero
professionale sia per quelle accreditate dal Comune.
Benché, infatti, i percorsi e i livelli di difficoltà siano gli stessi, il Comune prevede tariffe
estremamente contenute, e quindi più appetibili per i turisti, soltanto a favore delle escursioni
effettuate dalle guide speleologiche accreditate presso il Comune.
In terzo luogo, la delibera in esame impone a entrambe le categorie di professionisti tariffe fisse.
In proposito, si ribadisce che le normative che impediscono agli operatori economici di utilizzare
la leva del prezzo quale strumento per differenziare la propria presenza sul mercato hanno effetti
negativi sulla concorrenza, sia perché impediscono di offrire servizi a prezzi/tariffe inferiori, sia
perché vietano al professionista di recuperare mediante tariffe superiori i costi sostenuti per
migliorare la prestazione2.
Anche la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, sebbene con riferimento alle tariffe
professionali, ha affermato che “la tariffa non è di per sé garanzia della qualità della prestazione,
così la deroga alla tariffa con la pattuizione di un compenso più basso rispetto alla stessa non
equivale in alcun modo a prestazione scadente”3.
L’Autorità, in conclusione, auspica che le considerazioni sopra svolte conducano a una modifica
della L.R. n. 25/2004 nel senso di richiedere al professionista di iscriversi in un mero elenco
regionale e non in un vero e proprio albo, e della delibera comunale n. 82/2014 in modo da evitare
le restrizioni all’esercizio dell’attività in questione derivanti dalla richiesta di un accreditamento a
titolo oneroso e dalla previsione di tariffe ingiustificatamente differenziate e fisse.
L’Autorità invita a comunicare, entro un termine di 45 giorni dalla ricezione della presente
segnalazione, le determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali evidenziate.
La presente segnalazione verrà pubblicata sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato.
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
[i]1 Cfr. ex multis, la segnalazione del 19 giugno 2014, AS1135-Previsioni contenute in alcune leggi regionali e provinciali
in materia di professioni turistiche, nonché la segnalazione del 19 giugno 2008, AS460-Ordinamento della professione di
guida alpina (legge quadro 2 gennaio 1989, n. 6 e leggi regionali).
2 Cfr. anche il parere motivato del 6 luglio 2015, S2320-Regione Piemonte-Tariffa imposta per attività formativa.
3 Cfr. Cass. civ., sentenza n. 3715 del 14 febbraio 2013, confermata da Cass. civ. sentenza n. 9358 del 17 aprile 2013 e da
Cass. civ., sentenza n. 10042 del 24 aprile 2013. [/i]