L'A.S.L., a cui è stata notificata la S.C.I.A. di avvio attività di somministrazione di alimenti e bevande di un p.e. (vineria), ha rilevato l'assenza di servizio igienico per il personale, stabilendo che l'attività venga limitata alla sola vendita di prodotti non sfusi.
Siccome il parere a.s.l. giunge dopo che la S.C.I.A. di avvio è divenuta esecutiva, come deve comportarsi il Comune? Può adottare un'ordinanza di sospensione in ottemperanza alla Legge Regionale della Lombardia n. 6/2010, articolo 76: il titolo decade quando viene meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, ecc. In tali casi la decadenza è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale il proprietario può ripristinare i requisiti mancanti. Avete un facsimile da girarmi? Grazie.
L'A.S.L., a cui è stata notificata la S.C.I.A. di avvio attività di somministrazione di alimenti e bevande di un p.e. (vineria), ha rilevato l'assenza di servizio igienico per il personale, stabilendo che l'attività venga limitata alla sola vendita di prodotti non sfusi.
Siccome il parere a.s.l. giunge dopo che la S.C.I.A. di avvio è divenuta esecutiva, come deve comportarsi il Comune? Può adottare un'ordinanza di sospensione in ottemperanza alla Legge Regionale della Lombardia n. 6/2010, articolo 76: il titolo decade quando viene meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, ecc. In tali casi la decadenza è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale il proprietario può ripristinare i requisiti mancanti. Avete un facsimile da girarmi? Grazie.
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ATTENZIONE: ciò di cui stiamo parlando è la SOLA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO di alimenti e bevande, sotto il profilo sanitario e non l'attività in senso lato.
Quindi, premesso che la ASL avrebbe potuto/dovuto intervenire direttamente con la potestà prescrittiva e interdittiva del regolamento ce 852/2004, al momento suggerisco:
1) di inviare una diffida all'impresa di questo tenore:
"La presente fa seguito alla scia prot. ... del ... relativa all'attività di somministrazione di alimenti e bevande a seguito della quale è emersa la carenza del servizio igienico per gli avventori, condizione indispensabile per l'esercizio dell'attività come da nota ASL allegata.
Ciò premesso la presente vale quale diffida dall'esercizio dell'attività in assenza dei requisiti, pena l'applicazione delle sanzioni previste e quale comunicazione di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di inefficacia della scia ai sensi degli artt. 19 e 21 nonies della legge 241/1990 e della vigente normativa regionale di settore.
A tal fine Lei potrà presentare scritti e memorie, da inviare esclusivamente tramite pec a xxxxxxxxxxxxxxxx, entro 7 giorni dal ricevimento della presente"
2) attendere gli eventuali scritti difensivi
3) inviare tutto per conoscenza alla polizia locale.
Anche io sugggerisco di coordinarsi meglio con la ASL.
Ai sensi del Reg. CE 882/2004 e dell'art. 2 del d.lgs. n. 193/2007 spetta alla ASL intervenire direttamente per le non conformità (vedi art. 54 del reg. 882/04).
La SCIA "amministrativa" produce effetti abilitativi ma da un punto della tutela della salute la ASl potrebbe intervenire e dettare delle condizioni di adeguamento.