Il testo completo della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"
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Art. 65
Acque reflue dei frantoi oleari
1. All'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Sono altresi' assimilate alle acque reflue domestiche, ai
fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di
vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del
corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi
delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in
pubblica fognatura e' ammesso, ove l'ente di governo dell'ambito e il
gestore d'ambito non ravvisino criticita' nel sistema di depurazione,
per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal
territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in
aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite
fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili,
previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme
tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite
adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle
caratteristiche e all'effettiva capacita' di trattamento
dell'impianto di depurazione».