Data: 2016-01-19 07:08:03

Acque reflue dei frantoi oleari - LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221

Il testo completo della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"

http://buff.ly/1WpHtt0

                              Art. 65

                  Acque reflue dei frantoi oleari

  1. All'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
  «7-bis. Sono altresi' assimilate alle acque reflue  domestiche,  ai
fini  dello  scarico  in  pubblica  fognatura,  le  acque  reflue  di
vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la  tutela  del
corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli  scarichi
delle acque reflue urbane, lo scarico  di  acque  di  vegetazione  in
pubblica fognatura e' ammesso, ove l'ente di governo dell'ambito e il
gestore d'ambito non ravvisino criticita' nel sistema di depurazione,
per i frantoi  che  trattano  olive  provenienti  esclusivamente  dal
territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in
aree scoscese o  terrazzate  ove  i  metodi  di  smaltimento  tramite
fertilizzazione e  irrigazione  non  siano  agevolmente  praticabili,
previo idoneo trattamento che  garantisca  il  rispetto  delle  norme
tecniche,  delle  prescrizioni  regolamentari  e  dei  valori  limite
adottati dal gestore del  servizio  idrico  integrato  in  base  alle
caratteristiche  e  all'effettiva    capacita'    di    trattamento
dell'impianto di depurazione».

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