ANTENNE DI TELEFONIA - nuove norme nella L. 28 dicembre 2015, n. 221
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Il testo completo della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"
http://buff.ly/1WpHtt0
In vigore dal 2 febbraio 2016
Capo IX
Disposizioni in materia di procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e in materia di scambio di beni usati
Art. 64
Modifiche all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259
1. All'articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive
modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per
l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici
ai sensi dell'articolo 87 del presente decreto e' tenuto al
versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del
parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i
controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,
purche' questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo 87,
comma 4.
1-ter. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di
inizio attivita' di cui all'articolo 87-bis del presente decreto e'
tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo
da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purche' questo
sia reso nei termini previsti dal citato articolo 87-bis, al
versamento di un contributo per le spese.
1-quater. Il contributo previsto dal comma 1-bis, per le attivita'
che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dal
modello A di cui all'allegato n. 13, e il contributo previsto al
comma 1-ter sono calcolati in base a un tariffario nazionale di
riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, anche sulla base del principio
del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione
tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie
ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui al primo periodo, i contributi previsti ai commi 1-bis
e 1-ter sono pari a 250 euro.
1-quinquies. Le disposizioni dei commi da 1-bis a 1-quater non si
applicano ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 22
febbraio 2001, n. 36».