Data: 2016-01-19 06:52:58

ANTENNE DI TELEFONIA - nuove norme nella L. 28 dicembre 2015, n. 221

ANTENNE DI TELEFONIA - nuove norme nella L. 28 dicembre 2015, n. 221

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Il testo completo della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"

http://buff.ly/1WpHtt0

In vigore dal 2 febbraio 2016

Capo IX
Disposizioni in materia di procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e in materia di scambio di beni usati

                              Art. 64

Modifiche all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1°
                        agosto 2003, n. 259

  1. All'articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche,  di
cui al decreto legislativo 1°  agosto  2003,  n.  259,  e  successive
modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Il soggetto che presenta l'istanza  di  autorizzazione  per
l'installazione di nuove infrastrutture per  impianti  radioelettrici
ai  sensi  dell'articolo  87  del  presente  decreto  e'  tenuto  al
versamento di un contributo  alle  spese  relative  al  rilascio  del
parere ambientale da parte dell'organismo competente a  effettuare  i
controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,
purche' questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo  87,
comma 4.
  1-ter. Il soggetto che  presenta  la  segnalazione  certificata  di
inizio attivita' di cui all'articolo 87-bis del presente  decreto  e'
tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo
da parte dell'organismo competente a effettuare i  controlli  di  cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,  purche'  questo
sia  reso  nei  termini  previsti  dal  citato  articolo  87-bis,  al
versamento di un contributo per le spese.
  1-quater. Il contributo previsto dal comma 1-bis, per le  attivita'
che comprendono la stima  del  fondo  ambientale  come  previsto  dal
modello A di cui all'allegato n. 13,  e  il  contributo  previsto  al
comma 1-ter sono calcolati in  base  a  un  tariffario  nazionale  di
riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente disposizione, anche sulla  base  del  principio
del  miglioramento  dell'efficienza  della  pubblica  amministrazione
tramite  l'analisi  degli  altri  oneri  applicati  dalle  agenzie
ambientali delle regioni e delle province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore  del
decreto di cui al primo periodo, i contributi previsti ai commi 1-bis
e 1-ter sono pari a 250 euro.
  1-quinquies. Le disposizioni dei commi da 1-bis a 1-quater  non  si
applicano ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 22
febbraio 2001, n. 36».

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