Nuove norme sullo SPORTELLO UNICO EDILIZIA - L. 221/2015
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Il testo completo della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"
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Art. 54
Modifiche alla normativa in materia edilizia e di silenzio assenso, a
fini di tutela dell'assetto idrogeologico
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «Restano ferme le
disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali
contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,» sono
inserite le seguenti: «la normativa di tutela dell'assetto
idrogeologico»;
b) all'articolo 5:
1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. (L) Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico
punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le
vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e
l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta
tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque
coinvolte. Acquisisce altresi' presso le amministrazioni competenti,
anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14,
14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque
denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico,
dell'assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita'. Resta comunque ferma la competenza dello
sportello unico per le attivita' produttive definita dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 160»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. (L) Tale ufficio provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attivita' e delle domande
per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di
assenso comunque denominato in materia di attivita' edilizia, ivi
compreso il certificato di agibilita', nonche' dei progetti approvati
dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38
e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui alla lettera a),
anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente
i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse
l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli
adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal
presente testo unico, all'elenco delle domande presentate, allo stato
del loro iter procedurale, nonche' a tutte le possibili informazioni
utili disponibili;
c) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema
di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia
interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241, nonche' delle norme comunali di attuazione;
d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di
agibilita', nonche' delle certificazioni attestanti le prescrizioni
normative e le determinazioni provvedimentali a carattere
urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico e di
qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di
trasformazione edilizia del territorio;
e) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il
privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine
all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con
particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione
della parte II del presente testo unico»;
c) all'articolo 6, comma 1, alinea, dopo le parole: «di quelle
relative all'efficienza energetica» sono inserite le seguenti: «, di
tutela dal rischio idrogeologico,»;
d) all'articolo 17, comma 3, lettera e), dopo le parole: «di
tutela» sono inserite le seguenti: «dell'assetto idrogeologico,»;
e) all'articolo 20, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«8. (L) Decorso inutilmente il termine per l'adozione del
provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile
dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di
permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti
salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto
idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si
applicano le disposizioni di cui al comma 9.
9. (L) Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a
vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o
culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del
relativo atto di assenso, il procedimento e' concluso con l'adozione
di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto
dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente
acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione
del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di
costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento
trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di
assenso entro cinque giorni dalla data in cui e' acquisito agli atti,
con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241. Per gli immobili sottoposti a vincolo
paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma
9, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni»;
f) all'articolo 22, comma 6, le parole: «tutela storico-artistica o
paesaggistica-ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «tutela
storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell'assetto
idrogeologico»;
g) all'articolo 23, comma 1-bis, dopo le parole: «con la sola
esclusione dei casi in cui sussistano vincoli» sono inserite le
seguenti: «relativi all'assetto idrogeologico,»;
h) all'articolo 31, comma 5, le parole: «urbanistici o ambientali»
sono sostituite dalle seguenti: «urbanistici, ambientali o di
rispetto dell'assetto idrogeologico»;
i) all'articolo 32, comma 3, le parole: «ed ambientale» sono
sostituite dalle seguenti: «, ambientale e idrogeologico»;
l) all'articolo 123, comma 1, le parole: «e ambientale» sono
sostituite dalle seguenti: «, ambientale e dell'assetto
idrogeologico».
2. All'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, dopo le parole: «non si applicano agli atti
e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico,
l'ambiente,» sono inserite le seguenti: «la tutela dal rischio
idrogeologico,».