Data: 2016-01-19 06:37:42

Nuove norme sullo SPORTELLO UNICO EDILIZIA - L. 221/2015

Nuove norme sullo SPORTELLO UNICO EDILIZIA - L. 221/2015

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Il testo completo della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"

http://buff.ly/1WpHtt0

                              Art. 54

Modifiche alla normativa in materia edilizia e di silenzio assenso, a
              fini di tutela dell'assetto idrogeologico

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 1, comma 2,  dopo  le  parole:  «Restano  ferme  le
disposizioni in materia di tutela dei  beni  culturali  e  ambientali
contenute nel decreto legislativo 29  ottobre  1999,  n.  490,»  sono
inserite  le  seguenti:  «la  normativa  di  tutela  dell'assetto
idrogeologico»;
  b) all'articolo 5:
      1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
  «1-bis. (L) Lo sportello unico per l'edilizia  costituisce  l'unico
punto di accesso per il privato interessato in relazione a  tutte  le
vicende  amministrative  riguardanti  il  titolo  abilitativo  e
l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta
tempestiva in luogo di tutte le pubbliche  amministrazioni,  comunque
coinvolte. Acquisisce altresi' presso le amministrazioni  competenti,
anche mediante conferenza di servizi  ai  sensi  degli  articoli  14,
14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7  agosto  1990,
n. 241, e successive modificazioni, gli  atti  di  assenso,  comunque
denominati, delle amministrazioni preposte  alla  tutela  ambientale,
paesaggistico-territoriale,  del    patrimonio    storico-artistico,
dell'assetto  idrogeologico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
pubblica  incolumita'.  Resta  comunque  ferma  la  competenza  dello
sportello unico per le attivita' produttive definita dal  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7  settembre  2010,
n. 160»;
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2. (L) Tale ufficio provvede in particolare:
  a) alla ricezione delle denunce di inizio attivita' e delle domande
per il rilascio di permessi di costruire e  di  ogni  altro  atto  di
assenso comunque denominato in materia  di  attivita'  edilizia,  ivi
compreso il certificato di agibilita', nonche' dei progetti approvati
dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38
e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
  b) a fornire informazioni sulle materie di  cui  alla  lettera  a),
anche mediante predisposizione di un archivio informatico  contenente
i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse
l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni  sugli
adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal
presente testo unico, all'elenco delle domande presentate, allo stato
del loro iter procedurale, nonche' a tutte le possibili  informazioni
utili disponibili;
  c) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in  tema
di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia
interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7  agosto
1990, n. 241, nonche' delle norme comunali di attuazione;
  d) al rilascio  dei  permessi  di  costruire,  dei  certificati  di
agibilita', nonche' delle certificazioni attestanti  le  prescrizioni
normative  e  le  determinazioni  provvedimentali  a  carattere
urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico  e  di
qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli  interventi  di
trasformazione edilizia del territorio;
  e) alla  cura  dei  rapporti  tra  l'amministrazione  comunale,  il
privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in  ordine
all'intervento  edilizio  oggetto  dell'istanza  o  denuncia,  con
particolare riferimento agli  adempimenti  connessi  all'applicazione
della parte II del presente testo unico»;
    c) all'articolo 6, comma 1, alinea, dopo le  parole:  «di  quelle
relative all'efficienza energetica» sono inserite le seguenti: «,  di
tutela dal rischio idrogeologico,»;
  d) all'articolo 17, comma  3,  lettera  e),  dopo  le  parole:  «di
tutela» sono inserite le seguenti: «dell'assetto idrogeologico,»;
  e) all'articolo 20, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
  «8.  (L)  Decorso  inutilmente  il  termine  per  l'adozione  del
provvedimento  conclusivo,  ove  il  dirigente  o  il  responsabile
dell'ufficio non abbia opposto motivato  diniego,  sulla  domanda  di
permesso di costruire si intende formato il  silenzio-assenso,  fatti
salvi  i  casi  in  cui  sussistano  vincoli  relativi  all'assetto
idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali  si
applicano le disposizioni di cui al comma 9.
  9. (L) Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto  a
vincoli  di  assetto  idrogeologico,  ambientali,  paesaggistici  o
culturali, il termine di cui al comma  6  decorre  dal  rilascio  del
relativo atto di assenso, il procedimento e' concluso con  l'adozione
di  un  provvedimento  espresso  e  si  applica  quanto  previsto
dall'articolo 2 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente
acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione
del provvedimento finale, la domanda  di  rilascio  del  permesso  di
costruire si  intende  respinta.  Il  responsabile  del  procedimento
trasmette al richiedente il provvedimento  di  diniego  dell'atto  di
assenso entro cinque giorni dalla data in cui e' acquisito agli atti,
con le indicazioni di cui all'articolo 3,  comma  4,  della  legge  7
agosto  1990,  n.  241.  Per  gli  immobili  sottoposti  a  vincolo
paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo  146,  comma
9, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni»;
  f) all'articolo 22, comma 6, le parole: «tutela storico-artistica o
paesaggistica-ambientale» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «tutela
storico-artistica,    paesaggistico-ambientale    o    dell'assetto
idrogeologico»;
  g) all'articolo 23, comma 1-bis,  dopo  le  parole:  «con  la  sola
esclusione dei casi in  cui  sussistano  vincoli»  sono  inserite  le
seguenti: «relativi all'assetto idrogeologico,»;
  h) all'articolo 31, comma 5, le parole: «urbanistici o  ambientali»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «urbanistici,  ambientali  o  di
rispetto dell'assetto idrogeologico»;
  i) all'articolo 32,  comma  3,  le  parole:  «ed  ambientale»  sono
sostituite dalle seguenti: «, ambientale e idrogeologico»;
  l) all'articolo 123,  comma  1,  le  parole:  «e  ambientale»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «,  ambientale    e    dell'assetto
idrogeologico».
  2. All'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e
successive modificazioni, dopo le parole: «non si applicano agli atti
e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale  e  paesaggistico,
l'ambiente,» sono  inserite  le  seguenti:  «la  tutela  dal  rischio
idrogeologico,».

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