Data: 2016-01-19 06:28:21

Mozziconi, sigarette e scontrini - MULTA fino a 300 euro per chi sporca

Mozziconi, sigarette e scontrini - MULTA fino a 300 euro per chi sporca

[img width=300 height=214]http://www.ideegreen.it/wp-content/uploads/2013/10/sigarette_terra.jpg[/img]

Il testo completo della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"

http://buff.ly/1WpHtt0

*************

[b]  Art. 40 Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni [/b]

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) dopo l'articolo 232 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 232-bis  (Rifiuti  di  prodotti  da  fumo).  -  1.  I  comuni
provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta
aggregazione  sociale  appositi  raccoglitori  per  la  raccolta  dei
mozziconi dei prodotti da fumo.
  2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive
per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da
fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero  dell'ambiente
e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  attuano  campagne  di
informazione.
  3. E' vietato l'abbandono di mozziconi dei  prodotti  da  fumo  sul
suolo, nelle acque e negli scarichi.
  Art. 232-ter (Divieto  di  abbandono  di  rifiuti  di  piccolissime
dimensioni). - 1. [b]Al fine di preservare il decoro urbano  dei  centri
abitati  e  per  limitare  gli  impatti  negativi  derivanti  dalla
dispersione incontrollata nell'ambiente di  rifiuti  di  piccolissime
dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di  carta  e  gomme  da
masticare, e' vietato l'abbandono di tali rifiuti  sul  suolo,  nelle
acque, nelle caditoie e negli scarichi[/b]»;
    b) all'articolo 255, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. [color=red][b]Chiunque viola il divieto di cui  all'articolo  232-ter  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  trenta  a
euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da
fumo di cui  all'articolo  232-bis,  la  sanzione  amministrativa  e'
aumentata fino al doppio[/b][/color]»;
    c) all'articolo 263, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  «2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti  dai  proventi  delle
sanzioni amministrative pecuniarie irrogate  ai  sensi  dell'articolo
255, comma 1-bis, e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e  destinato  alle  attivita'  di  cui  ai  commi  1  e  2
dell'articolo 232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi
e' destinato ai comuni nel cui territorio  sono  state  accertate  le
relative violazioni ed e' destinato alle attivita' di cui al comma  1
dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da  parte
degli stessi comuni,  volte  a  sensibilizzare  i  consumatori  sulle
conseguenze  nocive  per  l'ambiente  derivanti  dall'abbandono  dei
mozziconi  dei  prodotti  da  fumo  e  dei  rifiuti  di  piccolissime
dimensioni di cui all'articolo  232-ter,  nonche'  alla  pulizia  del
sistema  fognario  urbano.  Con  provvedimento  del    Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministero dell'interno e  con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente disposizione, sono  stabilite  le  modalita'
attuative del presente comma».

riferimento id:31477
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it