Mozziconi, sigarette e scontrini - MULTA fino a 300 euro per chi sporca
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Il testo completo della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"
http://buff.ly/1WpHtt0
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[b] Art. 40 Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni [/b]
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 232 sono inseriti i seguenti:
«Art. 232-bis (Rifiuti di prodotti da fumo). - 1. I comuni
provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta
aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei
mozziconi dei prodotti da fumo.
2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive
per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da
fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di
informazione.
3. E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul
suolo, nelle acque e negli scarichi.
Art. 232-ter (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime
dimensioni). - 1. [b]Al fine di preservare il decoro urbano dei centri
abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla
dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime
dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da
masticare, e' vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle
acque, nelle caditoie e negli scarichi[/b]»;
b) all'articolo 255, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. [color=red][b]Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a
euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da
fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa e'
aumentata fino al doppio[/b][/color]»;
c) all'articolo 263, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo
255, comma 1-bis, e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e destinato alle attivita' di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi
e' destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le
relative violazioni ed e' destinato alle attivita' di cui al comma 1
dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte
degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle
conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei
mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime
dimensioni di cui all'articolo 232-ter, nonche' alla pulizia del
sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita'
attuative del presente comma».