Data: 2016-01-19 06:22:21

RIFIUTI - nuove disposizioni nella LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221

RIFIUTI - nuove disposizioni nella LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221

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Il testo completo della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"
http://buff.ly/1WpHtt0

Capo VI
Disposizioni relative alla gestione dei rifiuti
                              Art. 24

Modifiche alle norme in materia di incentivazione della produzione di
  energia elettrica da  impianti  a  fonti  rinnovabili  diversi  dai
  fotovoltaici

  1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio  2012,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 159 del 10 luglio 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  all'allegato  1,  tabella  1.A,  punto  4,  dopo  le  parole:
«produzione  di  mobili  e  relativi  componenti»  sono  aggiunte  le
seguenti: «limitatamente al legno non trattato»;
  b) all'allegato 2:
      1) al punto 6.2 e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
  «I rifiuti provenienti da raccolta differenziata  identificati  con
il codice CER 200138 e i rifiuti pericolosi, ad eccezione  di  quelli
identificati con i codici CER 180103* e  180202*,  sono  esclusi  dal
sistema  incentivante  per  la  produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili previsto dal presente decreto»;
      2) alla tabella 6.A sono soppresse le voci: «17 02 01 -  Legno»
e «19 12 07 - Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06».
                              Art. 25

Modifica all'allegato 2 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75,
                    in materia di fertilizzanti

  1. All'allegato 2, punto 2, numero 5,  terza  colonna,  al  decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive  modificazioni,  dopo
le parole: «proveniente da raccolta differenziata» sono  inserite  le
seguenti:  «,  ivi  inclusi  i  rifiuti  in  plastica  compostabile
certificata secondo la norma UNI EN 13432:2002, compresi  i  prodotti
sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati,  previo
idoneo processo di sanificazione, qualora necessario».
                              Art. 26

                      Fertilizzanti correttivi

  1. L'utilizzazione agronomica dei  correttivi  di  cui  al  decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75, ed in  particolare  del  gesso  di
defecazione e del carbonato di calcio di defecazione,  come  definiti
all'allegato 3 del medesimo  decreto  legislativo  n.  75  del  2010,
qualora ottenuti da processi che prevedono  l'utilizzo  di  materiali
biologici classificati come rifiuti, deve garantire il  rispetto  dei
limiti di apporto di azoto nel terreno di  cui  al  codice  di  buona
pratica agricola, adottato con decreto del Ministro per le  politiche
agricole 19 aprile 1999, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  102  del  4  maggio  1999,  in  attuazione
dell'articolo 4 della direttiva  91/676/CEE  del  Consiglio,  del  12
dicembre 1991, e dell'articolo 37, comma 2, lettera c),  della  legge
22 febbraio 1994, n. 146. I correttivi di cui al primo periodo devono
riportare in etichetta il titolo di azoto.
                              Art. 27

                    Pulizia dei fondali marini

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare, sentito il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
avvalendosi del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie
di porto, di cui all'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n.  179,
puo' individuare i porti marittimi dotati di siti  idonei  nei  quali
avviare operazioni di raggruppamento e gestione di  rifiuti  raccolti
durante le attivita' di  gestione  delle  aree  marine  protette,  le
attivita' di pesca o altre attivita' di turismo subacqueo  svolte  da
associazioni sportive, ambientaliste e  culturali,  tramite  appositi
accordi di programma stipulati, nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, con le associazioni  citate,  con
gli enti gestori delle aree marine protette, con le imprese ittiche e
con la capitaneria di porto, l'autorita' portuale, se  costituita,  e
il comune territorialmente competenti.
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  sulla  base  dei  risultati
dell'attivita' di cui al comma 1, sono disciplinate le procedure,  le
modalita' e le condizioni per l'estensione delle  medesime  attivita'
ad altri porti.
  3.  All'articolo  5,  comma  4,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e  successive  modificazioni,  le
parole: «A tale fine, la regione cura altresi'» sono sostituite dalle
seguenti: «Il comune cura».
                              Art. 28

          Modifiche alle norme in materia di utilizzazione
                    delle terre e rocce da scavo

  1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del regolamento di  cui  al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 10 agosto 2012, n. 161, le parole: «; residui di lavorazione
di  materiali  lapidei  (marmi,  graniti,  pietre,  ecc.)  anche  non
connessi alla realizzazione di un'opera  e  non  contenenti  sostanze
pericolose  (quali  ad  esempio  flocculanti  con  acrilamide  o
poliacrilamide)» sono soppresse.
                              Art. 29

          Attivita' di vigilanza sulla gestione dei rifiuti

  1. All'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Vigilanza e  controllo
in materia di gestione dei rifiuti»;
  b) al comma 1:
  1) all'alinea,  le  parole:  «e'  istituito,  presso  il  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,
l'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti,  in  appresso  denominato
Osservatorio. L'Osservatorio» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
  2) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
  «g-bis)  elabora  i  parametri  per  l'individuazione  dei  costi
standard, comunque nel rispetto del procedimento di determinazione di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n.  216,
e la definizione di un sistema tariffario equo e  trasparente  basato
sul principio dell'ordinamento dell'Unione europea "chi inquina paga"
e sulla copertura integrale dei costi efficienti di  esercizio  e  di
investimento;
  g-ter) elabora uno o piu' schemi tipo di contratto di  servizio  di
cui all'articolo 203;
  g-quater) verifica il rispetto dei termini di cui all'articolo 204,
segnalando le inadempienze al Presidente del Consiglio dei ministri;
  g-quinquies) verifica il raggiungimento degli  obiettivi  stabiliti
dall'Unione europea in materia di rifiuti e accerta il rispetto della
responsabilita' estesa del produttore da parte dei produttori e degli
importatori di beni»;
  c) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati;
  d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e  controllo  in
materia di rifiuti, il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare si avvale dell'ISPRA, a tal fine utilizzando le
risorse di cui al comma 6»;
    e) al comma 6, al primo periodo, le parole: «dalla costituzione e
dal funzionamento dell'Osservatorio nazionale  sui  rifiuti  e  della
Segreteria tecnica» sono sostituite dalle  seguenti:  «dall'esercizio
delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al presente articolo».
  2. Tutti  i  richiami  all'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti  e
all'Autorita' di cui  all'articolo  207  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, effettuati dall'articolo 221, commi 5, 7, 8 e 9,
dall'articolo 222, comma 2,  dall'articolo  223,  commi  4,  5  e  6,
dall'articolo 224, commi 3, lettera m), e 6, dall'articolo 225, commi
3, 4 e 5, dall'articolo 233, comma 9, e dall'articolo 234,  comma  7,
del  medesimo  decreto  legislativo  n.  152  del  2006  o  da  altre
disposizioni  di  legge  si  intendono  riferiti  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  3. Al fine di  accelerare  lo  svolgimento  delle  procedure  e  la
realizzazione degli  interventi  di  cui  al  presente  articolo,  il
personale assunto a tempo  indeterminato,  sulla  base  di  procedure
concorsuali, presso le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli
1, comma 2, e 3 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni, in  posizione  di  distacco  o  di  comando
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare alla data di entrata in vigore della presente legge,  in  deroga
all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  e
successive modificazioni, puo' richiedere, entro il 31 dicembre 2016,
di essere inquadrato nei ruoli del medesimo Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei posti  vacanti
nella dotazione organica, fino a un massimo di quindici  unita'  e  a
condizione che il transito non comporti un  aumento  del  trattamento
economico, previo parere favorevole dei  dirigenti  responsabili  dei
servizi  e  degli  uffici  in  cui  il  predetto  personale  opera.
L'inquadramento  e'  disposto  nell'area  funzionale  del  personale
individuata  dall'amministrazione  di  destinazione  sulla  base  di
apposita  tabella  di  equiparazione  approvata  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. Limitatamente  all'attuazione
del regolamento di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 10 luglio 2014, n. 142, e comunque non oltre la data del  31
dicembre  2017,  i  limiti  percentuali  per  il  conferimento  degli
incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo  19  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, fissati  nel
15  e  nel  10  per  cento  della  dotazione  organica  di  dirigenti
appartenenti alla prima e alla seconda fascia  dal  comma  5-bis  del
medesimo articolo 19, sono elevati rispettivamente al 30 e al 20  per
cento.
  4. Il comma 12 dell'articolo 199 del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
  «12. Le regioni  e  le  province  autonome  assicurano,  attraverso
propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito  web
di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione  dei
piani regionali e dei programmi di cui al presente articolo.
  12-bis. L'attivita' di vigilanza  sulla  gestione  dei  rifiuti  e'
garantita almeno dalla fruibilita' delle seguenti informazioni:
  a) produzione  totale  e  pro  capite  dei  rifiuti  solidi  urbani
suddivisa per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per
ogni comune;
  b) percentuale di raccolta differenziata totale  e  percentuale  di
rifiuti effettivamente riciclati;
  c)  ubicazione,  proprieta',  capacita'  nominale  autorizzata  e
capacita' tecnica delle piattaforme per il conferimento dei materiali
raccolti in maniera differenziata, degli impianti  di  selezione  del
multimateriale, degli impianti  di  trattamento  meccanico-biologico,
degli impianti di compostaggio, di ogni ulteriore  tipo  di  impianto
destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani  indifferenziati  e
degli inceneritori e coinceneritori;
  d) per ogni impianto di trattamento meccanico-biologico e per  ogni
ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi
urbani indifferenziati, oltre a  quanto  previsto  alla  lettera  c),
quantita' di rifiuti in ingresso e quantita' di prodotti  in  uscita,
suddivisi per codice CER;
  e) per gli inceneritori e i coinceneritori, oltre a quanto previsto
alla lettera c), quantita' di  rifiuti  in  ingresso,  suddivisi  per
codice CER;
  f)  per  le  discariche,  ubicazione,  proprieta',  autorizzazioni,
capacita'  volumetrica  autorizzata,  capacita'  volumetrica  residua
disponibile e quantita' di materiale ricevuto  suddiviso  per  codice
CER, nonche' quantita' di percolato prodotto».
  5. Al comma 3  dell'articolo  188-ter  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e successive  modificazioni,  sono  premesse  le
seguenti parole: «Oltre a quanto previsto dal  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  24  aprile
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014,».
  6. All'articolo 193, comma 2,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:  «Gli
imprenditori agricoli di cui  all'articolo  2135  del  codice  civile
possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del  formulario  di
identificazione la cooperativa agricola di cui sono  soci  che  abbia
messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi
dell'articolo 183, comma 1, lettera bb);  con  apposito  decreto  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
sentite le organizzazioni di categoria piu' rappresentative,  possono
essere previste ulteriori modalita'  semplificate  per  la  tenuta  e
compilazione del formulario  di  identificazione,  nel  caso  in  cui
l'imprenditore agricolo disponga di un deposito temporaneo presso  la
cooperativa agricola di cui e' socio».
                              Art. 30

            Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame
                e di metalli ferrosi e non ferrosi

  1. All'articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. Il produttore iniziale o altro  detentore  dei  rifiuti  di
rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente
al  loro  trattamento  deve  consegnarli  unicamente  ad  imprese
autorizzate alle attivita' di trasporto e raccolta di  rifiuti  o  di
bonifica dei siti o alle attivita' di commercio o di  intermediazione
senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua
le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico  o
privato  addetto  alla  raccolta  dei  rifiuti,  in  conformita'
all'articolo 212, comma 5,  ovvero  al  recupero  o  smaltimento  dei
rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della  parte  quarta
del presente decreto. Alla raccolta e al  trasporto  dei  rifiuti  di
rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la  disciplina
di cui all'articolo 266, comma 5».
                              Art. 31

Introduzione dell'articolo 306-bis del decreto legislativo  3  aprile
  2006, n. 152, in materia di risarcimento  del  danno  e  ripristino
  ambientale dei siti di interesse nazionale

  1. Dopo l'articolo 306 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, e' inserito il seguente:
  «Art. 306-bis (Determinazione delle misure per il risarcimento  del
danno ambientale e il ripristino ambientale  dei  siti  di  interesse
nazionale). - 1. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e  tenuto
conto del quadro comune da rispettare  di  cui  all'allegato  3  alla
presente parte sesta, il soggetto  nei  cui  confronti  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avviato  le
procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale  di  siti
inquinati di interesse nazionale  ai  sensi  dell'articolo  18  della
legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'articolo 17 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, nonche' ai sensi del  titolo  V  della  parte
quarta e della parte sesta del presente decreto, ovvero ha intrapreso
la  relativa  azione  giudiziaria,  puo'  formulare  una  proposta
transattiva.
  2. La proposta di transazione di cui al comma 1:
  a) individua gli interventi di riparazione primaria,  complementare
e compensativa;
  b) ove sia formulata per la riparazione compensativa,  tiene  conto
del tempo necessario per  conseguire  l'obiettivo  della  riparazione
primaria o della riparazione primaria e complementare;
  c) ove i criteri  risorsa-risorsa  e  servizio-servizio  non  siano
applicabili  per  la  determinazione  delle  misure  complementari  e
compensative,  contiene  una  liquidazione  del  danno  mediante  una
valutazione economica;
  d) prevede comunque un piano di monitoraggio  e  controllo  qualora
all'impossibilita'  della  riparazione  primaria  corrisponda  un
inquinamento residuo che comporta un rischio  per  la  salute  e  per
l'ambiente;
  e) tiene conto  degli  interventi  di  bonifica  gia'  approvati  e
realizzati ai sensi del titolo V  della  parte  quarta  del  presente
decreto;
  f) in caso di concorso di piu' soggetti nell'aver causato il  danno
e negli obblighi di bonifica, puo' essere formulata anche  da  alcuni
soltanto di essi con riferimento all'intera  obbligazione,  salvo  il
regresso nei confronti degli altri concorrenti;
  g) contiene l'indicazione di idonee garanzie finanziarie.
  3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare,  con  proprio  decreto,  dichiara  ricevibile  la  proposta  di
transazione, verificato che ricorrono i requisiti di cui al comma  2,
ovvero respinge la proposta per assenza dei medesimi requisiti.
  4. Nel caso in cui dichiari ricevibile la proposta di  transazione,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
convoca, entro trenta giorni, una conferenza di  servizi  alla  quale
partecipano la regione e gli enti locali territorialmente  coinvolti,
che acquisisce il parere dell'Istituto superiore per la protezione  e
la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Istituto superiore  di  sanita'.
In  ogni  caso  il  parere  tiene  conto  della  necessita'  che  gli
interventi proposti, qualora non conseguano  il  completo  ripristino
dello stato dei luoghi,  assicurino  comunque  la  funzionalita'  dei
servizi e delle risorse tutelate e colpite dall'evento lesivo.  Della
conferenza di  servizi  e'  data  adeguata  pubblicita'  al  fine  di
consentire a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni.
  5.  La  conferenza  di  servizi,  entro  centottanta  giorni  dalla
convocazione,  approva,  respinge  o  modifica  la  proposta  di
transazione. La deliberazione finale e' comunicata al proponente  per
l'accettazione, che deve intervenire nei successivi sessanta  giorni.
Le determinazioni assunte all'esito della conferenza sostituiscono  a
tutti  gli  effetti  ogni  atto  decisorio  comunque  denominato  di
competenza  delle  amministrazioni  partecipanti  alla  predetta
conferenza o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti.
  6.  Sulla  base  della  deliberazione  della  conferenza  accettata
dall'interessato, il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare predispone uno schema di transazione sul  quale
e' acquisito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato,  che  lo
valuta anche tenendo conto dei presumibili tempi processuali  e,  ove
possibile,  dei  prevedibili  esiti  del  giudizio  pendente  o  da
instaurare.
  7. Acquisito il parere di cui al comma 6, lo schema di transazione,
sottoscritto per accettazione dal proponente, e' adottato con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
sottoposto al controllo preventivo di legittimita'  della  Corte  dei
conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20.
  8. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti
privati,  delle  obbligazioni  dagli  stessi  assunte  in  sede  di
transazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, quest'ultimo, previa diffida ad  adempiere
nel termine di trenta  giorni  e  previa  escussione  delle  garanzie
finanziarie  prestate,  puo'  dichiarare  risolto  il  contratto  di
transazione. In tal caso, le somme eventualmente gia' corrisposte dai
contraenti sono trattenute dal  Ministero  in  acconto  dei  maggiori
importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1».
  2. L'articolo  2  del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  208,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  13,
e' abrogato. Tale disciplina continua ad applicarsi  ai  procedimenti
per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia
gia' avvenuta la comunicazione dello schema di contratto  a  regioni,
province e comuni ai sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 208 del 2008.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                              Art. 32

          Misure per incrementare la raccolta differenziata
                          e il riciclaggio

  1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al  comma  1,  alinea,  dopo  le  parole:  «ambito  territoriale
ottimale» sono inserite le seguenti: «, se costituito, ovvero in ogni
comune»;
  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3. Nel caso in cui, a livello di ambito territoriale  ottimale  se
costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi
minimi previsti dal presente articolo,  e'  applicata  un'addizionale
del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in  discarica
a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste
dal  comma  1  sulla  base  delle  quote  di  raccolta  differenziata
raggiunte nei singoli comuni»;
    c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Al fine di favorire la raccolta  differenziata  di  rifiuti
urbani e assimilati, la misura del tributo  di  cui  all'articolo  3,
comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' modulata  in  base
alla  quota  percentuale  di  superamento  del  livello  di  raccolta
differenziata (RD), fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal  comma
29 dell'articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995,  secondo  la
tabella seguente:

          =================================================
          | Superamento del livello |                    |
          |  di RD rispetto alla  |    Riduzione del    |
          |    normativa statale    |      tributo      |
          +=========================+=====================+
          |  da 0,01 per cento fino |                    |
          |    alla percentuale    |                    |
          |inferiore al 10 per cento|    30 per cento    |
          +-------------------------+---------------------+
          |                        | 40 per cento 50 per |
          |10 per cento 15 per cento|cento 60 per cento 70|
          |20 per cento 25 per cento|      per cento      |
          +-------------------------+---------------------+

  3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento
il  valore  di  RD  raggiunto  nell'anno  precedente.  Il  grado  di
efficienza della RD e' calcolato  annualmente  sulla  base  dei  dati
relativi a ciascun comune.
  3-quater. La regione, avvalendosi del supporto  tecnico-scientifico
del gestore del catasto regionale dei rifiuti o  di  altro  organismo
pubblico che gia' svolge  tale  attivita',  definisce,  con  apposita
deliberazione, il metodo  standard  per  calcolare  e  verificare  le
percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in
ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni
dalla data di entrata in  vigore  della  presente  disposizione,  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare. La regione individua i formati, i termini e le modalita' di
rilevamento e trasmissione dei  dati  che  i  comuni  sono  tenuti  a
comunicare ai fini  della  certificazione  della  percentuale  di  RD
raggiunta, nonche' le  modalita'  di  eventuale  compensazione  o  di
conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali  da
applicare.
  3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui al comma  3-quater  e'
effettuata annualmente dai comuni attraverso  l'adesione  al  sistema
informatizzato adottato per  la  tenuta  del  catasto  regionale  dei
rifiuti.  L'omessa,  incompleta  o  inesatta  trasmissione  dei  dati
determina l'esclusione del comune dall'applicazione della modulazione
del tributo di cui al comma 3-bis.
  3-sexies. L'ARPA o l'organismo di cui al  comma  3-quater  provvede
alla validazione dei dati raccolti  e  alla  loro  trasmissione  alla
regione, che stabilisce annualmente  il  livello  di  RD  relativo  a
ciascun comune e a ciascun  ambito  territoriale  ottimale,  ai  fini
dell'applicazione del tributo.
  3-septies. L'addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni
che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1-bis oppure  che  hanno
conseguito nell'anno di riferimento  una  produzione  pro  capite  di
rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto  regionale  dei
rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella  media
dell'ambito territoriale ottimale di appartenenza,  anche  a  seguito
dell'attivazione di interventi di  prevenzione  della  produzione  di
rifiuti.
  3-octies. L'addizionale di cui al comma 3 e' dovuta alle regioni  e
affluisce in un apposito fondo regionale destinato a  finanziare  gli
interventi di prevenzione della produzione di  rifiuti  previsti  dai
piani regionali di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto
di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli  206-quater  e
206-quinquies, il  cofinanziamento  degli  impianti  e  attivita'  di
informazione ai cittadini in materia di  prevenzione  e  di  raccolta
differenziata»;
    d) al comma 6, le parole:  «Le  regioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Fatti salvi gli obiettivi indicati all'articolo 181, comma
1,  lettera  a),  la  cui  realizzazione  e'  valutata  secondo  la
metodologia scelta dal Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare ai  sensi  della  decisione  2011/753/UE  della
Commissione, del 18 novembre 2011, le regioni».
  2. L'adeguamento delle situazioni pregresse, per il  raggiungimento
delle percentuali  di  raccolta  differenziata  come  previste  dalla
vigente normativa, avviene nel termine massimo di  ventiquattro  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
                              Art. 33

Contributo di sbarco nelle isole minori a sostegno  degli  interventi
              di raccolta e di smaltimento dei rifiuti

  1. Al fine di sostenere e finanziare gli interventi di  raccolta  e
di smaltimento dei rifiuti  nonche'  gli  interventi  di  recupero  e
salvaguardia  ambientale  nelle  isole  minori,  il  comma  3-bis
dell'articolo 4 del decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.23,  e'
sostituito dal seguente:
  «3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole  minori  e  i
comuni nel cui territorio insistono isole minori  possono  istituire,
con regolamento da adottare ai sensi  dell'articolo  52  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive  modificazioni,  in
alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1  del  presente
articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di
euro 2,50, ai  passeggeri  che  sbarcano  sul  territorio  dell'isola
minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti  di  linea  o
vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto  di  persone  a
fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare  collegamenti
verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore,  e
nel cui territorio insistono altre isole minori con  centri  abitati,
destina il gettito del contributo per interventi nelle singole  isole
minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi  effettuati  nelle
medesime. Il contributo di sbarco e' riscosso, unitamente  al  prezzo
del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o  dei
soggetti che  svolgono  servizio  di  trasporto  di  persone  a  fini
commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo,  con
diritto di rivalsa sui soggetti passivi,  della  presentazione  della
dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti  dalla  legge  e
dal regolamento comunale, ovvero con le diverse  modalita'  stabilite
dal medesimo regolamento  comunale,  in  relazione  alle  particolari
modalita'  di  accesso  alle  isole.  Per  l'omessa  o  infedele
presentazione  della  dichiarazione  da  parte  del  responsabile  si
applica  la  sanzione  amministrativa  dal  100  al  200  per  cento
dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato  o  parziale  versamento
del  contributo  si  applica  la  sanzione  amministrativa  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.471,  e
successive  modificazioni.  Per  tutto  quanto  non  previsto  dalle
disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi  da
158 a 170, della legge 27 dicembre  2006,  n.296.  Il  contributo  di
sbarco  non  e'  dovuto  dai  soggetti  residenti  nel  comune,  dai
lavoratori, dagli studenti  pendolari,  nonche'  dai  componenti  dei
nuclei familiari dei soggetti che  risultino  aver  pagato  l'imposta
municipale propria nel medesimo  comune  e  che  sono  parificati  ai
residenti. I  comuni  possono  prevedere  nel  regolamento  modalita'
applicative del contributo nonche' eventuali  esenzioni  e  riduzioni
per particolari fattispecie  o  per  determinati  periodi  di  tempo;
possono altresi' prevedere un  aumento  del  contributo  fino  ad  un
massimo di euro 5 in relazione a  determinati  periodi  di  tempo.  I
comuni possono altresi' prevedere un contributo fino ad un massimo di
euro 5 in  relazione  all'accesso  a  zone  disciplinate  nella  loro
fruizione per motivi ambientali, in prossimita' di fenomeni attivi di
origine vulcanica; in tal caso il  contributo  puo'  essere  riscosso
dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri
soggetti  individuati  dall'amministrazione  comunale  con  apposito
avviso pubblico. Il gettito del contributo e' destinato a  finanziare
interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti,  gli  interventi
di recupero e salvaguardia ambientale nonche' interventi  in  materia
di turismo, cultura, polizia locale e mobilita' nelle isole minori».
                              Art. 34

Modifiche all'articolo 3, commi 24, 25 e 27, della legge 28  dicembre
  1995, n. 549, in materia di destinazione del tributo  speciale  per
  il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti

  1. All'articolo 3, commi 24 e 25, della legge 28 dicembre 1995,  n.
549, dopo le parole: «il deposito  in  discarica»  sono  inserite  le
seguenti: «e in impianti di incenerimento senza recupero energetico».
  2. All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n.  549,
le parole: «; una  quota  del  10  per  cento  di  esso  spetta  alle
province» sono soppresse e le parole: «Il 20 per  cento  del  gettito
derivante  dall'applicazione  del  tributo,  al  netto  della  quota
spettante alle province,» sono sostituite dalle seguenti: «Il gettito
derivante dall'applicazione del tributo».
                              Art. 35

Modifica dell'articolo 3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995,  n.
  549, in materia di incenerimento dei rifiuti

  1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 40
e' sostituito dal seguente:
  «40. Per i rifiuti smaltiti  in  impianti  di  incenerimento  senza
recupero di  energia  o  comunque  classificati  esclusivamente  come
impianti di smaltimento mediante l'operazione  "D10  Incenerimento  a
terra", ai sensi  dell'allegato  B  alla  parte  quarta  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  successive  modificazioni,  per
gli scarti  ed  i  sovvalli  di  impianti  di  selezione  automatica,
riciclaggio e compostaggio, nonche' per i fanghi  anche  palabili  si
applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39. Il tributo e'  dovuto
nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del
comma 29».
                              Art. 36

              Disposizioni per favorire le politiche
            di prevenzione nella produzione di rifiuti

  1. All'articolo 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
  «e-bis) attivita'  di  prevenzione  nella  produzione  di  rifiuti,
commisurando le riduzioni tariffarie alla quantita'  di  rifiuti  non
prodotti».
                              Art. 37

        Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico

  1. Dopo il comma 19 dell'articolo 208  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152,  e  successive  modificazioni,  e'  aggiunto  il
seguente:
  «19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il  compostaggio
aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali  non
pericolose  prodotti  nell'ambito  delle  attivita'  agricole  e
vivaistiche e alle  utenze  domestiche  che  effettuano  compostaggio
aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina,  sfalci
e potature da giardino  e'  applicata  una  riduzione  della  tariffa
dovuta per la gestione dei rifiuti urbani».
  2. Dopo il comma 7 dell'articolo  214  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152,  e  successive  modificazioni,  e'  inserito  il
seguente:
  «7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le
disposizioni delle direttive e dei regolamenti  dell'Unione  europea,
gli impianti  di  compostaggio  aerobico  di  rifiuti  biodegradabili
derivanti da attivita' agricole e vivaistiche  o  da  cucine,  mense,
mercati, giardini o parchi, che hanno una  capacita'  di  trattamento
non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente  al
trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove  i  suddetti  rifiuti
sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano  una  convenzione
di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito  il
parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente  (ARPA)
previa predisposizione di un regolamento  di  gestione  dell'impianto
che preveda anche la nomina di un gestore da  individuare  in  ambito
comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia
di inizio di attivita' ai sensi del testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in  aree
agricole, nel rispetto delle  prescrizioni  in  materia  urbanistica,
delle norme antisismiche, ambientali,  di  sicurezza,  antincendio  e
igienico-sanitarie, delle norme  relative  all'efficienza  energetica
nonche' delle disposizioni  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                              Art. 38

              Disposizioni per favorire la diffusione
                del compostaggio dei rifiuti organici

  1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e successive modificazioni, dopo il comma 1-sexies  sono  aggiunti  i
seguenti:
  «1-septies. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici  e
gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli  stessi,  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  le
regioni  ed  i  comuni,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
incentivano  le  pratiche  di  compostaggio  di  rifiuti  organici
effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio  e
il compostaggio di  comunita',  anche  attraverso  gli  strumenti  di
pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni
possono applicare una riduzione sulla tassa di  cui  all'articolo  1,
comma 641, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  alle  utenze  che
effettuano pratiche di riduzione  dei  rifiuti  di  cui  al  presente
comma.
  1-octies. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
della salute, sono stabiliti  i  criteri  operativi  e  le  procedure
autorizzative  semplificate  per  il  compostaggio  di  comunita'  di
rifiuti organici. Le attivita' di compostaggio di comunita' che, alla
data di entrata in vigore del  decreto  di  cui  al  presente  comma,
risultano gia' autorizzate ai sensi degli  articoli  208  o  214  del
presente  decreto,  possono  continuare  ad  operare  sulla  base
dell'autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa».
  2. All'articolo 183, comma 1,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n.152, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) alla lettera e), dopo la parola: «domestiche» sono  inserite  le
seguenti: «e non domestiche»;
  b) dopo la lettera qq) e' aggiunta la seguente:
  «qq-bis)  "compostaggio  di  comunita'":  compostaggio  effettuato
collettivamente da piu' utenze  domestiche  e  non  domestiche  della
frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine
dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti».
                              Art. 39

          Sistema di restituzione di specifiche tipologie
            di imballaggi destinati all'uso alimentare

  1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, e' inserito il seguente:
  «Art. 219-bis (Sistema di restituzione di specifiche  tipologie  di
imballaggi destinati all'uso alimentare). - 1. Al fine  di  prevenire
la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire  il  riutilizzo
degli imballaggi usati, entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione e' introdotto, in via sperimentale
e su base volontaria del singolo esercente, il sistema  del  vuoto  a
rendere su cauzione per  gli  imballaggi  contenenti  birra  o  acqua
minerale  serviti  al  pubblico  da  alberghi  e  residenze  di
villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo.
  2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha  una  durata  di  dodici
mesi.
  3. Ai fini del comma 1, al momento  dell'acquisto  dell'imballaggio
pieno l'utente versa una cauzione con diritto  di  ripetizione  della
stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.
  4. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  sono
disciplinate le modalita' della sperimentazione di  cui  al  presente
articolo. Con il medesimo regolamento sono determinate  le  forme  di
incentivazione e le loro modalita' di applicazione nonche'  i  valori
cauzionali per  ogni  singola  tipologia  di  imballaggi  di  cui  al
presente articolo. Al termine della fase sperimentale  si  valutera',
sulla base degli esiti della  sperimentazione  stessa  e  sentite  le
categorie interessate, se confermare e se estendere  il  sistema  del
vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonche' ad altre  tipologie
di consumo».
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                              Art. 40

                Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti
                    di piccolissime dimensioni

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) dopo l'articolo 232 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 232-bis  (Rifiuti  di  prodotti  da  fumo).  -  1.  I  comuni
provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta
aggregazione  sociale  appositi  raccoglitori  per  la  raccolta  dei
mozziconi dei prodotti da fumo.
  2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive
per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da
fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero  dell'ambiente
e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  attuano  campagne  di
informazione.
  3. E' vietato l'abbandono di mozziconi dei  prodotti  da  fumo  sul
suolo, nelle acque e negli scarichi.
  Art. 232-ter (Divieto  di  abbandono  di  rifiuti  di  piccolissime
dimensioni). - 1. Al fine di preservare il decoro urbano  dei  centri
abitati  e  per  limitare  gli  impatti  negativi  derivanti  dalla
dispersione incontrollata nell'ambiente di  rifiuti  di  piccolissime
dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di  carta  e  gomme  da
masticare, e' vietato l'abbandono di tali rifiuti  sul  suolo,  nelle
acque, nelle caditoie e negli scarichi»;
    b) all'articolo 255, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. Chiunque viola il divieto di cui  all'articolo  232-ter  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  trenta  a
euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da
fumo di cui  all'articolo  232-bis,  la  sanzione  amministrativa  e'
aumentata fino al doppio»;
    c) all'articolo 263, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  «2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti  dai  proventi  delle
sanzioni amministrative pecuniarie irrogate  ai  sensi  dell'articolo
255, comma 1-bis, e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e  destinato  alle  attivita'  di  cui  ai  commi  1  e  2
dell'articolo 232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi
e' destinato ai comuni nel cui territorio  sono  state  accertate  le
relative violazioni ed e' destinato alle attivita' di cui al comma  1
dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da  parte
degli stessi comuni,  volte  a  sensibilizzare  i  consumatori  sulle
conseguenze  nocive  per  l'ambiente  derivanti  dall'abbandono  dei
mozziconi  dei  prodotti  da  fumo  e  dei  rifiuti  di  piccolissime
dimensioni di cui all'articolo  232-ter,  nonche'  alla  pulizia  del
sistema  fognario  urbano.  Con  provvedimento  del    Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministero dell'interno e  con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente disposizione, sono  stabilite  le  modalita'
attuative del presente comma».
                              Art. 41

          Gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici

  1. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014,
n. 49, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «Limitatamente
ai pannelli fotovoltaici immessi  sul  mercato  successivamente  alla
data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  per  uso
domestico o professionale, al fine di una corretta gestione del  loro
fine vita, i sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli  9
e 10, per ciascun nuovo  modulo  immesso  sul  mercato,  adottano  un
sistema di garanzia finanziaria e  un  sistema  di  geolocalizzazione
delle medesime tipologie di quelle richieste dal Gestore dei  servizi
energetici nel disciplinare tecnico adottato  nel  mese  di  dicembre
2012, recante "Definizione e verifica dei requisiti  dei  'Sistemi  o
Consorzi per il recupero e riciclo dei  moduli  fotovoltaici  a  fine
vita' in attuazione delle 'Regole applicative per  il  riconoscimento
delle tariffe incentivanti' (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012)"».
                              Art. 42

Modifica al comma 667 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,
  n. 147, in materia di tariffa del servizio di gestione dei  rifiuti
  urbani e assimilati

  1. Al comma 667 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, le parole da: «Con  regolamento»  fino  a:  «su  proposta»  sono
sostituite dalle seguenti: «Al fine di dare attuazione  al  principio
"chi  inquina  paga",  sancito  dall'articolo  14  della  direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19  novembre
2008, entro un anno dalla data di entrata in  vigore  della  presente
disposizione, con decreto».
                              Art. 43

Disposizioni per la  piena  attuazione  delle  direttive  dell'Unione
  europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti
  di pile e accumulatori

  1. All'articolo 227 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  alla  rubrica,  dopo  le  parole:  «rifiuti  elettrici  ed
elettronici,»  sono  inserite  le  seguenti:  «rifiuti  di  pile  e
accumulatori,»;
  b) al comma 1, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
  «d-bis) rifiuti di pile  e  accumulatori:  direttiva  2006/66/CE  e
relativo decreto legislativo di attuazione 20 novembre 2008, n. 188».
  2. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 41, comma
5, del decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  sono  versati
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere  integralmente
riassegnati ad  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Il
Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare
provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti  la
quota dei proventi relativa  alla  copertura  degli  oneri  derivanti
dalle rispettive attivita' di cui al comma 4  del  medesimo  articolo
41.
  3. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 27, comma
5, del decreto legislativo 20 novembre 2008,  n.  188,  sono  versati
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere  integralmente
riassegnati ad  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Il
Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare
provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti  la
quota  parte  dei  proventi  relativi  alla  copertura  degli  oneri
derivanti dalle rispettive attivita' di cui al comma 4  del  medesimo
articolo 27.
  4. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 9, comma 3,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «I sistemi devono dimostrare, ai fini  del  riconoscimento,
di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e  14001,  oppure
EMAS,  o  altro  sistema  equivalente  di  gestione  della  qualita'
sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi  di  trattamento
ed il monitoraggio interno all'azienda»;
  b) all'articolo 10, comma 10, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «I sistemi devono dimostrare di essere  in  possesso  delle
certificazioni ISO  9001  e  14001,  oppure  EMAS,  o  altro  sistema
equivalente di gestione della qualita'  sottoposto  ad  audit  e  che
comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio  interno
all'azienda»;
  c) all'articolo 18, comma 4, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Nelle  more  dell'emanazione  del  decreto,  continuano  ad
applicarsi gli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 33,  comma  5,
lettera g),nei confronti dei soggetti che hanno aderito agli stessi»;
  d) all'articolo 20, comma 1, dopo le parole: «essere autorizzate ai
sensi dell'articolo 208» sono inserite le seguenti: «o  dell'articolo
213»;
  e) all'articolo 33, comma 5, lettera f), le parole:  «di  cui  alla
lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera e)»;
  f) all'articolo 38, comma 1, le parole:  «un'AEE»  sono  sostituite
dalle seguenti: «un RAEE» e le parole: «per ciascuna  apparecchiatura
non ritirata o ritirata  a  titolo  oneroso»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «per  ciascun  RAEE  non  ritirato  o  ritirato  a  titolo
oneroso»;
  g) all'articolo 38, comma 3, dopo le parole: «In  caso  di  mancata
registrazione» sono inserite le seguenti: «ovvero qualora  il  Centro
di  coordinamento  accerti  il  venir  meno  dei  requisiti  per
l'iscrizione»;
  h) all'allegato VIII, al punto 1.5.1,  primo  periodo,  le  parole:
«nel rispetto  dei  requisiti  indicati  al»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fatti salvi i requisiti di cui al».
                              Art. 44

Semplificazione in materia di emanazione di ordinanze contingibili  e
  urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti

  1.  All'articolo  191,  comma  1,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,dopo le parole:  «anche  in  deroga
alle  disposizioni  vigenti»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  nel
rispetto, comunque,  delle  disposizioni  contenute  nelle  direttive
dell'Unione europea».
  2. All'articolo 191, comma 2,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, le parole: «un congruo termine» sono  sostituite  dalle
seguenti: «sessanta giorni».
                              Art. 45

          Misure per incrementare la raccolta differenziata
          e ridurre la quantita' dei rifiuti non riciclati

  1. Le regioni possono promuovere misure economiche di incentivo, da
corrispondere con modalita' automatiche e progressive, per  i  comuni
che attuano misure di prevenzione della  produzione  dei  rifiuti  in
applicazione dei principi  e  delle  misure  previsti  dal  programma
nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo
180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e
successive modificazioni, e dai rispettivi programmi regionali ovvero
riducono  i  rifiuti  residuali  e  gli  scarti  del  trattamento  di
selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento.  Gli
incentivi di cui al presente comma si applicano  tramite  modulazione
della tariffa del servizio di igiene urbana.
  2. Le regioni, sulla  base  delle  misure  previste  dal  programma
nazionale di cui al comma 1, adottano, entro sei mesi dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, propri programmi regionali di
prevenzione della produzione dei rifiuti o verificano la coerenza dei
programmi gia' approvati.
  3. Le regioni, anche in collaborazione  con  gli  enti  locali,  le
associazioni ambientaliste, individuate  ai  sensi  dell'articolo  13
della legge 8 luglio 1986, n.349, e successive modificazioni,  quelle
di volontariato, i comitati e le scuole locali attivi nell'educazione
ambientale nonche' nella riduzione e  riciclo  dei  rifiuti,  possono
promuovere campagne di sensibilizzazione finalizzate alla  riduzione,
al riutilizzo e al massimo  riciclo  dei  rifiuti.  Per  favorire  la
riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei  rifiuti
urbani, la  regione  puo'  affidare  ad  universita'  e  ad  istituti
scientifici, mediante  apposite  convenzioni,  studi  e  ricerche  di
supporto all'attivita' degli enti locali.
                              Art. 46

                Disposizione in materia di rifiuti
                      non ammessi in discarica

  1. All'articolo 6, comma 1,  del  decreto  legislativo  13  gennaio
2003, n. 36, la lettera p) e' abrogata.
                              Art. 47

            Aggiornamento degli obiettivi di riduzione
                      dei rifiuti in discarica

  1. L'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art. 5 (Obiettivi di riduzione  del  conferimento  di  rifiuti  in
discarica). - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore  della
presente  disposizione,  ciascuna  regione  elabora  ed  approva  un
apposito programma per la riduzione  dei  rifiuti  biodegradabili  da
collocare  in  discarica  ad  integrazione  del  piano  regionale  di
gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152, allo scopo di raggiungere a livello di  ambito
territoriale ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito,  a
livello provinciale, i seguenti obiettivi:
  a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere  inferiori
a 173 kg/anno per abitante;
  b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere  inferiori
a 115 kg/anno per abitante;
  c) entro quindici anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione i rifiuti urbani biodegradabili  devono  essere
inferiori a 81 kg/anno per abitante.
  2. Il programma di cui al comma 1 prevede  in  via  prioritaria  la
prevenzione dei rifiuti e, in subordine, il trattamento dei  medesimi
conformemente alla gerarchia fissata dalla normativa europea.
  3. Le regioni soggette a fluttuazioni stagionali del  numero  degli
abitanti superiori al 10 per cento devono  calcolare  la  popolazione
cui riferire gli obiettivi del programma di cui al comma 1 sulla base
delle effettive presenze all'interno del territorio  al  momento  del
maggiore afflusso.
  4. I programmi e  i  relativi  stati  annuali  di  attuazione  sono
trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del  mare,  che  provvede  a  darne  comunicazione  alla  Commissione
europea».
                              Art. 48

                    Rifiuti ammessi in discarica

  1. All'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo  13
gennaio 2003, n. 36, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«L'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale
individua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, i criteri tecnici da applicare  per  stabilire
quando il trattamento non e' necessario ai predetti fini».
                              Art. 49

                      Miscelazione dei rifiuti

  1. All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3-bis. Le miscelazioni non vietate in base  al  presente  articolo
non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da  enti
o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208,  209  e  211,  non
possono essere sottoposte a prescrizioni  o  limitazioni  diverse  od
ulteriori rispetto a quelle previste per legge».
                              Art. 50

            Utilizzo dei solfati di calcio nell'attivita'
                      di recupero ambientale

  1. All'articolo 298-bis di cui alla parte  quinta-bis  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 6  sono  aggiunti  i
seguenti:
  «6-bis. Fatto  salvo  quanto  disposto  dal  decreto  del  Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel  supplemento  ordinario
n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998,  l'autorita'
competente, in sede di valutazione di compatibilita' ambientale, puo'
non applicare i valori di concentrazione  soglia  di  contaminazione,
indicati nella tabella 1 dell'allegato 5  al  titolo  V  della  parte
quarta del presente decreto, agli analiti  presenti  nei  solfati  di
calcio, ottenuti da neutralizzazione  di  correnti  acide  liquide  o
gassose  generati    da    lavorazioni    industriali,    utilizzati
nell'attivita'  di  recupero  ambientale,  qualora  sia  dimostrata,
secondo  le  metodiche  previste  dal  citato  decreto  ministeriale,
l'assenza di cedibilita' dei suddetti analiti.
  6-ter. Fatto salvo l'obbligo di  sottoporre  i  solfati  di  calcio
destinati all'attivita' di recupero ambientale  a  test  di  cessione
secondo le metodiche e i limiti di cui all'allegato 3 del decreto del
Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88  del  16  aprile  1998,
l'autorita' competente, nell'autorizzare l'utilizzo  dei  solfati  di
calcio, ottenuti da neutralizzazione  di  correnti  acide  liquide  o
gassose  generati  da  lavorazioni  industriali,  nell'attivita'  di
recupero ambientale, puo' derogare, sulla base delle  caratteristiche
del sito, alle concentrazioni limite di  cloruri  di  cui  al  citato
allegato 3, qualora tale deroga non costituisca un  pericolo  per  la
salute dell'uomo e non rechi pregiudizio all'ambiente».
  2. Alla rubrica dell'articolo 298-bis di cui alla parte  quinta-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  come  modificato  dal
comma 1 del presente articolo, nonche'  alla  rubrica  del  titolo  I
della citata parte quinta-bis sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «e solfati di calcio».

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