RIFIUTI - nuove disposizioni nella LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221
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Il testo completo della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"
http://buff.ly/1WpHtt0
Capo VI
Disposizioni relative alla gestione dei rifiuti
Art. 24
Modifiche alle norme in materia di incentivazione della produzione di
energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai
fotovoltaici
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale
n. 159 del 10 luglio 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato 1, tabella 1.A, punto 4, dopo le parole:
«produzione di mobili e relativi componenti» sono aggiunte le
seguenti: «limitatamente al legno non trattato»;
b) all'allegato 2:
1) al punto 6.2 e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
«I rifiuti provenienti da raccolta differenziata identificati con
il codice CER 200138 e i rifiuti pericolosi, ad eccezione di quelli
identificati con i codici CER 180103* e 180202*, sono esclusi dal
sistema incentivante per la produzione di energia da fonti
rinnovabili previsto dal presente decreto»;
2) alla tabella 6.A sono soppresse le voci: «17 02 01 - Legno»
e «19 12 07 - Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06».
Art. 25
Modifica all'allegato 2 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75,
in materia di fertilizzanti
1. All'allegato 2, punto 2, numero 5, terza colonna, al decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni, dopo
le parole: «proveniente da raccolta differenziata» sono inserite le
seguenti: «, ivi inclusi i rifiuti in plastica compostabile
certificata secondo la norma UNI EN 13432:2002, compresi i prodotti
sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo
idoneo processo di sanificazione, qualora necessario».
Art. 26
Fertilizzanti correttivi
1. L'utilizzazione agronomica dei correttivi di cui al decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75, ed in particolare del gesso di
defecazione e del carbonato di calcio di defecazione, come definiti
all'allegato 3 del medesimo decreto legislativo n. 75 del 2010,
qualora ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali
biologici classificati come rifiuti, deve garantire il rispetto dei
limiti di apporto di azoto nel terreno di cui al codice di buona
pratica agricola, adottato con decreto del Ministro per le politiche
agricole 19 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999, in attuazione
dell'articolo 4 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12
dicembre 1991, e dell'articolo 37, comma 2, lettera c), della legge
22 febbraio 1994, n. 146. I correttivi di cui al primo periodo devono
riportare in etichetta il titolo di azoto.
Art. 27
Pulizia dei fondali marini
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
avvalendosi del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie
di porto, di cui all'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179,
puo' individuare i porti marittimi dotati di siti idonei nei quali
avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti
durante le attivita' di gestione delle aree marine protette, le
attivita' di pesca o altre attivita' di turismo subacqueo svolte da
associazioni sportive, ambientaliste e culturali, tramite appositi
accordi di programma stipulati, nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, con le associazioni citate, con
gli enti gestori delle aree marine protette, con le imprese ittiche e
con la capitaneria di porto, l'autorita' portuale, se costituita, e
il comune territorialmente competenti.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei risultati
dell'attivita' di cui al comma 1, sono disciplinate le procedure, le
modalita' e le condizioni per l'estensione delle medesime attivita'
ad altri porti.
3. All'articolo 5, comma 4, secondo periodo, del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e successive modificazioni, le
parole: «A tale fine, la regione cura altresi'» sono sostituite dalle
seguenti: «Il comune cura».
Art. 28
Modifiche alle norme in materia di utilizzazione
delle terre e rocce da scavo
1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 10 agosto 2012, n. 161, le parole: «; residui di lavorazione
di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non
connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze
pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o
poliacrilamide)» sono soppresse.
Art. 29
Attivita' di vigilanza sulla gestione dei rifiuti
1. All'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Vigilanza e controllo
in materia di gestione dei rifiuti»;
b) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: «e' istituito, presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato
Osservatorio. L'Osservatorio» sono sostituite dalle seguenti: «il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
2) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
«g-bis) elabora i parametri per l'individuazione dei costi
standard, comunque nel rispetto del procedimento di determinazione di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216,
e la definizione di un sistema tariffario equo e trasparente basato
sul principio dell'ordinamento dell'Unione europea "chi inquina paga"
e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di
investimento;
g-ter) elabora uno o piu' schemi tipo di contratto di servizio di
cui all'articolo 203;
g-quater) verifica il rispetto dei termini di cui all'articolo 204,
segnalando le inadempienze al Presidente del Consiglio dei ministri;
g-quinquies) verifica il raggiungimento degli obiettivi stabiliti
dall'Unione europea in materia di rifiuti e accerta il rispetto della
responsabilita' estesa del produttore da parte dei produttori e degli
importatori di beni»;
c) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in
materia di rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare si avvale dell'ISPRA, a tal fine utilizzando le
risorse di cui al comma 6»;
e) al comma 6, al primo periodo, le parole: «dalla costituzione e
dal funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e della
Segreteria tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio
delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al presente articolo».
2. Tutti i richiami all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e
all'Autorita' di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, effettuati dall'articolo 221, commi 5, 7, 8 e 9,
dall'articolo 222, comma 2, dall'articolo 223, commi 4, 5 e 6,
dall'articolo 224, commi 3, lettera m), e 6, dall'articolo 225, commi
3, 4 e 5, dall'articolo 233, comma 9, e dall'articolo 234, comma 7,
del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altre
disposizioni di legge si intendono riferiti al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Al fine di accelerare lo svolgimento delle procedure e la
realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, il
personale assunto a tempo indeterminato, sulla base di procedure
concorsuali, presso le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli
1, comma 2, e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, in posizione di distacco o di comando
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga
all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, puo' richiedere, entro il 31 dicembre 2016,
di essere inquadrato nei ruoli del medesimo Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei posti vacanti
nella dotazione organica, fino a un massimo di quindici unita' e a
condizione che il transito non comporti un aumento del trattamento
economico, previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei
servizi e degli uffici in cui il predetto personale opera.
L'inquadramento e' disposto nell'area funzionale del personale
individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di
apposita tabella di equiparazione approvata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Limitatamente all'attuazione
del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 luglio 2014, n. 142, e comunque non oltre la data del 31
dicembre 2017, i limiti percentuali per il conferimento degli
incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 19 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, fissati nel
15 e nel 10 per cento della dotazione organica di dirigenti
appartenenti alla prima e alla seconda fascia dal comma 5-bis del
medesimo articolo 19, sono elevati rispettivamente al 30 e al 20 per
cento.
4. Il comma 12 dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
«12. Le regioni e le province autonome assicurano, attraverso
propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito web
di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei
piani regionali e dei programmi di cui al presente articolo.
12-bis. L'attivita' di vigilanza sulla gestione dei rifiuti e'
garantita almeno dalla fruibilita' delle seguenti informazioni:
a) produzione totale e pro capite dei rifiuti solidi urbani
suddivisa per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per
ogni comune;
b) percentuale di raccolta differenziata totale e percentuale di
rifiuti effettivamente riciclati;
c) ubicazione, proprieta', capacita' nominale autorizzata e
capacita' tecnica delle piattaforme per il conferimento dei materiali
raccolti in maniera differenziata, degli impianti di selezione del
multimateriale, degli impianti di trattamento meccanico-biologico,
degli impianti di compostaggio, di ogni ulteriore tipo di impianto
destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati e
degli inceneritori e coinceneritori;
d) per ogni impianto di trattamento meccanico-biologico e per ogni
ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi
urbani indifferenziati, oltre a quanto previsto alla lettera c),
quantita' di rifiuti in ingresso e quantita' di prodotti in uscita,
suddivisi per codice CER;
e) per gli inceneritori e i coinceneritori, oltre a quanto previsto
alla lettera c), quantita' di rifiuti in ingresso, suddivisi per
codice CER;
f) per le discariche, ubicazione, proprieta', autorizzazioni,
capacita' volumetrica autorizzata, capacita' volumetrica residua
disponibile e quantita' di materiale ricevuto suddiviso per codice
CER, nonche' quantita' di percolato prodotto».
5. Al comma 3 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono premesse le
seguenti parole: «Oltre a quanto previsto dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014,».
6. All'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile
possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di
identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia
messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi
dell'articolo 183, comma 1, lettera bb); con apposito decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentite le organizzazioni di categoria piu' rappresentative, possono
essere previste ulteriori modalita' semplificate per la tenuta e
compilazione del formulario di identificazione, nel caso in cui
l'imprenditore agricolo disponga di un deposito temporaneo presso la
cooperativa agricola di cui e' socio».
Art. 30
Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame
e di metalli ferrosi e non ferrosi
1. All'articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di
rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente
al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese
autorizzate alle attivita' di trasporto e raccolta di rifiuti o di
bonifica dei siti o alle attivita' di commercio o di intermediazione
senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua
le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o
privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformita'
all'articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei
rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta
del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di
rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina
di cui all'articolo 266, comma 5».
Art. 31
Introduzione dell'articolo 306-bis del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, in materia di risarcimento del danno e ripristino
ambientale dei siti di interesse nazionale
1. Dopo l'articolo 306 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' inserito il seguente:
«Art. 306-bis (Determinazione delle misure per il risarcimento del
danno ambientale e il ripristino ambientale dei siti di interesse
nazionale). - 1. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e tenuto
conto del quadro comune da rispettare di cui all'allegato 3 alla
presente parte sesta, il soggetto nei cui confronti il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avviato le
procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale di siti
inquinati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 18 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'articolo 17 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, nonche' ai sensi del titolo V della parte
quarta e della parte sesta del presente decreto, ovvero ha intrapreso
la relativa azione giudiziaria, puo' formulare una proposta
transattiva.
2. La proposta di transazione di cui al comma 1:
a) individua gli interventi di riparazione primaria, complementare
e compensativa;
b) ove sia formulata per la riparazione compensativa, tiene conto
del tempo necessario per conseguire l'obiettivo della riparazione
primaria o della riparazione primaria e complementare;
c) ove i criteri risorsa-risorsa e servizio-servizio non siano
applicabili per la determinazione delle misure complementari e
compensative, contiene una liquidazione del danno mediante una
valutazione economica;
d) prevede comunque un piano di monitoraggio e controllo qualora
all'impossibilita' della riparazione primaria corrisponda un
inquinamento residuo che comporta un rischio per la salute e per
l'ambiente;
e) tiene conto degli interventi di bonifica gia' approvati e
realizzati ai sensi del titolo V della parte quarta del presente
decreto;
f) in caso di concorso di piu' soggetti nell'aver causato il danno
e negli obblighi di bonifica, puo' essere formulata anche da alcuni
soltanto di essi con riferimento all'intera obbligazione, salvo il
regresso nei confronti degli altri concorrenti;
g) contiene l'indicazione di idonee garanzie finanziarie.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, con proprio decreto, dichiara ricevibile la proposta di
transazione, verificato che ricorrono i requisiti di cui al comma 2,
ovvero respinge la proposta per assenza dei medesimi requisiti.
4. Nel caso in cui dichiari ricevibile la proposta di transazione,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
convoca, entro trenta giorni, una conferenza di servizi alla quale
partecipano la regione e gli enti locali territorialmente coinvolti,
che acquisisce il parere dell'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Istituto superiore di sanita'.
In ogni caso il parere tiene conto della necessita' che gli
interventi proposti, qualora non conseguano il completo ripristino
dello stato dei luoghi, assicurino comunque la funzionalita' dei
servizi e delle risorse tutelate e colpite dall'evento lesivo. Della
conferenza di servizi e' data adeguata pubblicita' al fine di
consentire a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni.
5. La conferenza di servizi, entro centottanta giorni dalla
convocazione, approva, respinge o modifica la proposta di
transazione. La deliberazione finale e' comunicata al proponente per
l'accettazione, che deve intervenire nei successivi sessanta giorni.
Le determinazioni assunte all'esito della conferenza sostituiscono a
tutti gli effetti ogni atto decisorio comunque denominato di
competenza delle amministrazioni partecipanti alla predetta
conferenza o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti.
6. Sulla base della deliberazione della conferenza accettata
dall'interessato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare predispone uno schema di transazione sul quale
e' acquisito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che lo
valuta anche tenendo conto dei presumibili tempi processuali e, ove
possibile, dei prevedibili esiti del giudizio pendente o da
instaurare.
7. Acquisito il parere di cui al comma 6, lo schema di transazione,
sottoscritto per accettazione dal proponente, e' adottato con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
sottoposto al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei
conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20.
8. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti
privati, delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di
transazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, quest'ultimo, previa diffida ad adempiere
nel termine di trenta giorni e previa escussione delle garanzie
finanziarie prestate, puo' dichiarare risolto il contratto di
transazione. In tal caso, le somme eventualmente gia' corrisposte dai
contraenti sono trattenute dal Ministero in acconto dei maggiori
importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1».
2. L'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13,
e' abrogato. Tale disciplina continua ad applicarsi ai procedimenti
per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia
gia' avvenuta la comunicazione dello schema di contratto a regioni,
province e comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato
decreto-legge n. 208 del 2008.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 32
Misure per incrementare la raccolta differenziata
e il riciclaggio
1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «ambito territoriale
ottimale» sono inserite le seguenti: «, se costituito, ovvero in ogni
comune»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale se
costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi
minimi previsti dal presente articolo, e' applicata un'addizionale
del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica
a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste
dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata
raggiunte nei singoli comuni»;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti
urbani e assimilati, la misura del tributo di cui all'articolo 3,
comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' modulata in base
alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta
differenziata (RD), fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma
29 dell'articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995, secondo la
tabella seguente:
=================================================
| Superamento del livello | |
| di RD rispetto alla | Riduzione del |
| normativa statale | tributo |
+=========================+=====================+
| da 0,01 per cento fino | |
| alla percentuale | |
|inferiore al 10 per cento| 30 per cento |
+-------------------------+---------------------+
| | 40 per cento 50 per |
|10 per cento 15 per cento|cento 60 per cento 70|
|20 per cento 25 per cento| per cento |
+-------------------------+---------------------+
3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento
il valore di RD raggiunto nell'anno precedente. Il grado di
efficienza della RD e' calcolato annualmente sulla base dei dati
relativi a ciascun comune.
3-quater. La regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico
del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo
pubblico che gia' svolge tale attivita', definisce, con apposita
deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le
percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in
ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. La regione individua i formati, i termini e le modalita' di
rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a
comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD
raggiunta, nonche' le modalita' di eventuale compensazione o di
conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da
applicare.
3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui al comma 3-quater e'
effettuata annualmente dai comuni attraverso l'adesione al sistema
informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei
rifiuti. L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati
determina l'esclusione del comune dall'applicazione della modulazione
del tributo di cui al comma 3-bis.
3-sexies. L'ARPA o l'organismo di cui al comma 3-quater provvede
alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione alla
regione, che stabilisce annualmente il livello di RD relativo a
ciascun comune e a ciascun ambito territoriale ottimale, ai fini
dell'applicazione del tributo.
3-septies. L'addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni
che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1-bis oppure che hanno
conseguito nell'anno di riferimento una produzione pro capite di
rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto regionale dei
rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media
dell'ambito territoriale ottimale di appartenenza, anche a seguito
dell'attivazione di interventi di prevenzione della produzione di
rifiuti.
3-octies. L'addizionale di cui al comma 3 e' dovuta alle regioni e
affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli
interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai
piani regionali di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto
di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e
206-quinquies, il cofinanziamento degli impianti e attivita' di
informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta
differenziata»;
d) al comma 6, le parole: «Le regioni» sono sostituite dalle
seguenti: «Fatti salvi gli obiettivi indicati all'articolo 181, comma
1, lettera a), la cui realizzazione e' valutata secondo la
metodologia scelta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare ai sensi della decisione 2011/753/UE della
Commissione, del 18 novembre 2011, le regioni».
2. L'adeguamento delle situazioni pregresse, per il raggiungimento
delle percentuali di raccolta differenziata come previste dalla
vigente normativa, avviene nel termine massimo di ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 33
Contributo di sbarco nelle isole minori a sostegno degli interventi
di raccolta e di smaltimento dei rifiuti
1. Al fine di sostenere e finanziare gli interventi di raccolta e
di smaltimento dei rifiuti nonche' gli interventi di recupero e
salvaguardia ambientale nelle isole minori, il comma 3-bis
dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, e'
sostituito dal seguente:
«3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i
comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire,
con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, in
alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente
articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di
euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola
minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o
vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a
fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti
verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore, e
nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati,
destina il gettito del contributo per interventi nelle singole isole
minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle
medesime. Il contributo di sbarco e' riscosso, unitamente al prezzo
del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei
soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini
commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con
diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della
dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e
dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalita' stabilite
dal medesimo regolamento comunale, in relazione alle particolari
modalita' di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele
presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si
applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento
dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento
del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, e
successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle
disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da
158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296. Il contributo di
sbarco non e' dovuto dai soggetti residenti nel comune, dai
lavoratori, dagli studenti pendolari, nonche' dai componenti dei
nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta
municipale propria nel medesimo comune e che sono parificati ai
residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalita'
applicative del contributo nonche' eventuali esenzioni e riduzioni
per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;
possono altresi' prevedere un aumento del contributo fino ad un
massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo. I
comuni possono altresi' prevedere un contributo fino ad un massimo di
euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro
fruizione per motivi ambientali, in prossimita' di fenomeni attivi di
origine vulcanica; in tal caso il contributo puo' essere riscosso
dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri
soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito
avviso pubblico. Il gettito del contributo e' destinato a finanziare
interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi
di recupero e salvaguardia ambientale nonche' interventi in materia
di turismo, cultura, polizia locale e mobilita' nelle isole minori».
Art. 34
Modifiche all'articolo 3, commi 24, 25 e 27, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, in materia di destinazione del tributo speciale per
il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti
1. All'articolo 3, commi 24 e 25, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, dopo le parole: «il deposito in discarica» sono inserite le
seguenti: «e in impianti di incenerimento senza recupero energetico».
2. All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
le parole: «; una quota del 10 per cento di esso spetta alle
province» sono soppresse e le parole: «Il 20 per cento del gettito
derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota
spettante alle province,» sono sostituite dalle seguenti: «Il gettito
derivante dall'applicazione del tributo».
Art. 35
Modifica dell'articolo 3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, in materia di incenerimento dei rifiuti
1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 40
e' sostituito dal seguente:
«40. Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza
recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come
impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a
terra", ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per
gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica,
riciclaggio e compostaggio, nonche' per i fanghi anche palabili si
applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39. Il tributo e' dovuto
nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del
comma 29».
Art. 36
Disposizioni per favorire le politiche
di prevenzione nella produzione di rifiuti
1. All'articolo 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) attivita' di prevenzione nella produzione di rifiuti,
commisurando le riduzioni tariffarie alla quantita' di rifiuti non
prodotti».
Art. 37
Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico
1. Dopo il comma 19 dell'articolo 208 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e' aggiunto il
seguente:
«19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio
aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non
pericolose prodotti nell'ambito delle attivita' agricole e
vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio
aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci
e potature da giardino e' applicata una riduzione della tariffa
dovuta per la gestione dei rifiuti urbani».
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 214 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
«7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le
disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea,
gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili
derivanti da attivita' agricole e vivaistiche o da cucine, mense,
mercati, giardini o parchi, che hanno una capacita' di trattamento
non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al
trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti
sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione
di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito il
parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA)
previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto
che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito
comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia
di inizio di attivita' ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree
agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica,
delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e
igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica
nonche' delle disposizioni del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 38
Disposizioni per favorire la diffusione
del compostaggio dei rifiuti organici
1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, dopo il comma 1-sexies sono aggiunti i
seguenti:
«1-septies. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e
gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le
regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze,
incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici
effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e
il compostaggio di comunita', anche attraverso gli strumenti di
pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni
possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all'articolo 1,
comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che
effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di cui al presente
comma.
1-octies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
della salute, sono stabiliti i criteri operativi e le procedure
autorizzative semplificate per il compostaggio di comunita' di
rifiuti organici. Le attivita' di compostaggio di comunita' che, alla
data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma,
risultano gia' autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del
presente decreto, possono continuare ad operare sulla base
dell'autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa».
2. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera e), dopo la parola: «domestiche» sono inserite le
seguenti: «e non domestiche»;
b) dopo la lettera qq) e' aggiunta la seguente:
«qq-bis) "compostaggio di comunita'": compostaggio effettuato
collettivamente da piu' utenze domestiche e non domestiche della
frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine
dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti».
Art. 39
Sistema di restituzione di specifiche tipologie
di imballaggi destinati all'uso alimentare
1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' inserito il seguente:
«Art. 219-bis (Sistema di restituzione di specifiche tipologie di
imballaggi destinati all'uso alimentare). - 1. Al fine di prevenire
la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo
degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione e' introdotto, in via sperimentale
e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a
rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua
minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di
villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo.
2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata di dodici
mesi.
3. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio
pieno l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della
stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.
4. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
disciplinate le modalita' della sperimentazione di cui al presente
articolo. Con il medesimo regolamento sono determinate le forme di
incentivazione e le loro modalita' di applicazione nonche' i valori
cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi di cui al
presente articolo. Al termine della fase sperimentale si valutera',
sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le
categorie interessate, se confermare e se estendere il sistema del
vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonche' ad altre tipologie
di consumo».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 40
Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti
di piccolissime dimensioni
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 232 sono inseriti i seguenti:
«Art. 232-bis (Rifiuti di prodotti da fumo). - 1. I comuni
provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta
aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei
mozziconi dei prodotti da fumo.
2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive
per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da
fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di
informazione.
3. E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul
suolo, nelle acque e negli scarichi.
Art. 232-ter (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime
dimensioni). - 1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri
abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla
dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime
dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da
masticare, e' vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle
acque, nelle caditoie e negli scarichi»;
b) all'articolo 255, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a
euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da
fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa e'
aumentata fino al doppio»;
c) all'articolo 263, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo
255, comma 1-bis, e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e destinato alle attivita' di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi
e' destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le
relative violazioni ed e' destinato alle attivita' di cui al comma 1
dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte
degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle
conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei
mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime
dimensioni di cui all'articolo 232-ter, nonche' alla pulizia del
sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita'
attuative del presente comma».
Art. 41
Gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici
1. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014,
n. 49, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Limitatamente
ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, per uso
domestico o professionale, al fine di una corretta gestione del loro
fine vita, i sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9
e 10, per ciascun nuovo modulo immesso sul mercato, adottano un
sistema di garanzia finanziaria e un sistema di geolocalizzazione
delle medesime tipologie di quelle richieste dal Gestore dei servizi
energetici nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre
2012, recante "Definizione e verifica dei requisiti dei 'Sistemi o
Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine
vita' in attuazione delle 'Regole applicative per il riconoscimento
delle tariffe incentivanti' (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012)"».
Art. 42
Modifica al comma 667 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, in materia di tariffa del servizio di gestione dei rifiuti
urbani e assimilati
1. Al comma 667 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, le parole da: «Con regolamento» fino a: «su proposta» sono
sostituite dalle seguenti: «Al fine di dare attuazione al principio
"chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre
2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, con decreto».
Art. 43
Disposizioni per la piena attuazione delle direttive dell'Unione
europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti
di pile e accumulatori
1. All'articolo 227 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: «rifiuti elettrici ed
elettronici,» sono inserite le seguenti: «rifiuti di pile e
accumulatori,»;
b) al comma 1, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) rifiuti di pile e accumulatori: direttiva 2006/66/CE e
relativo decreto legislativo di attuazione 20 novembre 2008, n. 188».
2. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 41, comma
5, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente
riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti la
quota dei proventi relativa alla copertura degli oneri derivanti
dalle rispettive attivita' di cui al comma 4 del medesimo articolo
41.
3. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 27, comma
5, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente
riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti la
quota parte dei proventi relativi alla copertura degli oneri
derivanti dalle rispettive attivita' di cui al comma 4 del medesimo
articolo 27.
4. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: «I sistemi devono dimostrare, ai fini del riconoscimento,
di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure
EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualita'
sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento
ed il monitoraggio interno all'azienda»;
b) all'articolo 10, comma 10, l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: «I sistemi devono dimostrare di essere in possesso delle
certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema
equivalente di gestione della qualita' sottoposto ad audit e che
comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno
all'azienda»;
c) all'articolo 18, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Nelle more dell'emanazione del decreto, continuano ad
applicarsi gli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 33, comma 5,
lettera g),nei confronti dei soggetti che hanno aderito agli stessi»;
d) all'articolo 20, comma 1, dopo le parole: «essere autorizzate ai
sensi dell'articolo 208» sono inserite le seguenti: «o dell'articolo
213»;
e) all'articolo 33, comma 5, lettera f), le parole: «di cui alla
lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera e)»;
f) all'articolo 38, comma 1, le parole: «un'AEE» sono sostituite
dalle seguenti: «un RAEE» e le parole: «per ciascuna apparecchiatura
non ritirata o ritirata a titolo oneroso» sono sostituite dalle
seguenti: «per ciascun RAEE non ritirato o ritirato a titolo
oneroso»;
g) all'articolo 38, comma 3, dopo le parole: «In caso di mancata
registrazione» sono inserite le seguenti: «ovvero qualora il Centro
di coordinamento accerti il venir meno dei requisiti per
l'iscrizione»;
h) all'allegato VIII, al punto 1.5.1, primo periodo, le parole:
«nel rispetto dei requisiti indicati al» sono sostituite dalle
seguenti: «fatti salvi i requisiti di cui al».
Art. 44
Semplificazione in materia di emanazione di ordinanze contingibili e
urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti
1. All'articolo 191, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,dopo le parole: «anche in deroga
alle disposizioni vigenti» sono inserite le seguenti: «, nel
rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive
dell'Unione europea».
2. All'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, le parole: «un congruo termine» sono sostituite dalle
seguenti: «sessanta giorni».
Art. 45
Misure per incrementare la raccolta differenziata
e ridurre la quantita' dei rifiuti non riciclati
1. Le regioni possono promuovere misure economiche di incentivo, da
corrispondere con modalita' automatiche e progressive, per i comuni
che attuano misure di prevenzione della produzione dei rifiuti in
applicazione dei principi e delle misure previsti dal programma
nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo
180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, e dai rispettivi programmi regionali ovvero
riducono i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di
selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento. Gli
incentivi di cui al presente comma si applicano tramite modulazione
della tariffa del servizio di igiene urbana.
2. Le regioni, sulla base delle misure previste dal programma
nazionale di cui al comma 1, adottano, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, propri programmi regionali di
prevenzione della produzione dei rifiuti o verificano la coerenza dei
programmi gia' approvati.
3. Le regioni, anche in collaborazione con gli enti locali, le
associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell'articolo 13
della legge 8 luglio 1986, n.349, e successive modificazioni, quelle
di volontariato, i comitati e le scuole locali attivi nell'educazione
ambientale nonche' nella riduzione e riciclo dei rifiuti, possono
promuovere campagne di sensibilizzazione finalizzate alla riduzione,
al riutilizzo e al massimo riciclo dei rifiuti. Per favorire la
riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti
urbani, la regione puo' affidare ad universita' e ad istituti
scientifici, mediante apposite convenzioni, studi e ricerche di
supporto all'attivita' degli enti locali.
Art. 46
Disposizione in materia di rifiuti
non ammessi in discarica
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36, la lettera p) e' abrogata.
Art. 47
Aggiornamento degli obiettivi di riduzione
dei rifiuti in discarica
1. L'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in
discarica). - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, ciascuna regione elabora ed approva un
apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da
collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di
gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, allo scopo di raggiungere a livello di ambito
territoriale ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a
livello provinciale, i seguenti obiettivi:
a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori
a 173 kg/anno per abitante;
b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori
a 115 kg/anno per abitante;
c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere
inferiori a 81 kg/anno per abitante.
2. Il programma di cui al comma 1 prevede in via prioritaria la
prevenzione dei rifiuti e, in subordine, il trattamento dei medesimi
conformemente alla gerarchia fissata dalla normativa europea.
3. Le regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli
abitanti superiori al 10 per cento devono calcolare la popolazione
cui riferire gli obiettivi del programma di cui al comma 1 sulla base
delle effettive presenze all'interno del territorio al momento del
maggiore afflusso.
4. I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono
trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, che provvede a darne comunicazione alla Commissione
europea».
Art. 48
Rifiuti ammessi in discarica
1. All'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
individua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, i criteri tecnici da applicare per stabilire
quando il trattamento non e' necessario ai predetti fini».
Art. 49
Miscelazione dei rifiuti
1. All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo
non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti
o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non
possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od
ulteriori rispetto a quelle previste per legge».
Art. 50
Utilizzo dei solfati di calcio nell'attivita'
di recupero ambientale
1. All'articolo 298-bis di cui alla parte quinta-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 6 sono aggiunti i
seguenti:
«6-bis. Fatto salvo quanto disposto dal decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, l'autorita'
competente, in sede di valutazione di compatibilita' ambientale, puo'
non applicare i valori di concentrazione soglia di contaminazione,
indicati nella tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte
quarta del presente decreto, agli analiti presenti nei solfati di
calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o
gassose generati da lavorazioni industriali, utilizzati
nell'attivita' di recupero ambientale, qualora sia dimostrata,
secondo le metodiche previste dal citato decreto ministeriale,
l'assenza di cedibilita' dei suddetti analiti.
6-ter. Fatto salvo l'obbligo di sottoporre i solfati di calcio
destinati all'attivita' di recupero ambientale a test di cessione
secondo le metodiche e i limiti di cui all'allegato 3 del decreto del
Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998,
l'autorita' competente, nell'autorizzare l'utilizzo dei solfati di
calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o
gassose generati da lavorazioni industriali, nell'attivita' di
recupero ambientale, puo' derogare, sulla base delle caratteristiche
del sito, alle concentrazioni limite di cloruri di cui al citato
allegato 3, qualora tale deroga non costituisca un pericolo per la
salute dell'uomo e non rechi pregiudizio all'ambiente».
2. Alla rubrica dell'articolo 298-bis di cui alla parte quinta-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal
comma 1 del presente articolo, nonche' alla rubrica del titolo I
della citata parte quinta-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e solfati di calcio».