Disposizioni relative al Green public procurement - L. 221/2015
Il testo completo della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"
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Capo IV
[b]Disposizioni relative al Green public procurement
Art. 16 [/b]
Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi
1. All'articolo 75, comma 7, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nei contratti
relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e
del suo eventuale rinnovo e' ridotto del 30 per cento, anche
cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli
operatori economici in possesso di registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento
(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei
contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e
del suo eventuale rinnovo e' ridotto del 20 per cento, anche
cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per
gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi
che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e
servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita'
ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento
(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture,
l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del
15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario
di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della
norma UNI ISO/TS 14067»;
b) al secondo periodo, le parole: «Per fruire di tale beneficio»
sono sostituite dalle seguenti: «Per fruire dei benefici di cui al
presente comma» e le parole: «del requisito» sono sostituite dalle
seguenti: «dei relativi requisiti».
2. All'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) il possesso di un marchio di qualita' ecologica dell'Unione
europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del
contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore
delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso»;
2) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse
naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi
quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti
climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o
servizio, con l'obiettivo strategico di un uso piu' efficiente delle
risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e
occupazione»;
3) dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
«f-bis) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra
associate alle attivita' dell'azienda calcolate secondo i metodi
stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della
Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie
comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso
del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni»;
b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il
bando, nel caso di previsione del criterio di valutazione di cui al
comma 1, lettera f), indica i dati che devono essere forniti dagli
offerenti e il metodo che l'amministrazione aggiudicatrice utilizza
per valutare i costi del ciclo di vita, inclusa la fase di
smaltimento e di recupero, sulla base di tali dati. Il metodo di
valutazione di tali costi rispetta le seguenti condizioni:
a) si basa su criteri oggettivamente verificabili e non
discriminatori;
b) e' accessibile a tutti i concorrenti;
c) si basa su dati che possono essere forniti dagli operatori
economici con un ragionevole sforzo».
Art. 17
Disposizioni per promuovere l'adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel
UE
1. Per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti
in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie
costituiscono elemento di preferenza il possesso di registrazione al
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009, da parte delle organizzazioni pubbliche e
private interessate; il possesso di certificazione UNI EN ISO 14001
emessa da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 luglio 2008; il possesso per un proprio prodotto o servizio del
marchio di qualita' ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai
sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009; il possesso della certificazione ISO
50001, relativa ad un sistema di gestione razionale dell'energia,
emessa da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del
citato regolamento (CE) n. 765/2008.
Art. 18
Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per
le forniture e negli affidamenti di servizi
1. Dopo l'articolo 68 del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e' inserito il seguente:
«Art. 68-bis (Applicazione di criteri ambientali minimi negli
appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi). -
1. Nell'ambito delle categorie per le quali il Piano d'azione per la
sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, predisposto in
attuazione dei commi 1126 e 1127 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, prevede l'adozione dei criteri ambientali
minimi di cui all'articolo 2 del citato decreto 11 aprile 2008, e'
fatto obbligo, per le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le
centrali di committenza, di contribuire al conseguimento dei relativi
obiettivi ambientali, coerenti con gli obiettivi di riduzione dei gas
che alterano il clima e relativi all'uso efficiente delle risorse
indicati nella comunicazione della Commissione europea "Tabella di
marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" [COM
(2011) 571 definitivo], attraverso l'inserimento, nella
documentazione di gara pertinente, almeno delle specifiche tecniche e
delle clausole contrattuali contenute nei sottoindicati decreti,
relativi alle seguenti categorie di forniture e affidamenti:
a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensita', di
alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione
pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione
pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di
illuminazione pubblica: decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 23 dicembre 2013, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23
gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;
b) attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, quali
personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e
fotocopiatrici: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 13 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;
c) servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e
forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici:
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 7 marzo 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 57
alla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2012, e successivi
aggiornamenti.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica per almeno il 50 per
cento del valore delle gare d'appalto sia sopra che sotto la soglia
di rilievo comunitario previste per le seguenti categorie di
forniture e affidamenti oggetto dei decreti recanti criteri
ambientali minimi sottoindicati:
a) affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani:
allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014, e successivi aggiornamenti;
b) forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro,
affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce
toner e a getto di inchiostro: allegato 2 al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014, e
successivi aggiornamenti;
c) affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per
acquisto di ammendanti, di piante ornamentali, di impianti di
irrigazione: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 13 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;
d) carta per copia e carta grafica: decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 aprile 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, e
successivi aggiornamenti;
e) ristorazione collettiva e derrate alimentari: allegato 1 al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220
del 21 settembre 2011, e successivi aggiornamenti;
f) affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di
prodotti per l'igiene: decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 24 maggio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2012, e successivi
aggiornamenti;
g) prodotti tessili: allegato 1 al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio
2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 alla Gazzetta
Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti;
h) arredi per ufficio: allegato 2 al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio
2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 alla Gazzetta
Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, con proprio decreto, prevede un incremento progressivo della
percentuale di cui al comma 2, relativamente ai prodotti e servizi di
cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, nell'arco di cinque
anni, e aggiorna l'allegato medesimo, con la possibilita' di
prevedere ulteriori forme di certificazione ambientale,
opportunamente regolamentate.
4. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle forniture
di beni e servizi e agli affidamenti di lavori oggetto di ulteriori
decreti ministeriali di adozione dei relativi criteri ambientali
minimi.
5. Ciascun soggetto obbligato all'attuazione delle disposizioni di
cui al presente articolo e' tenuto a pubblicare nel proprio sito
internet istituzionale i bandi e i documenti di gara con le relative
clausole contrattuali recanti i relativi criteri ambientali minimi,
nonche' l'indicazione dei soggetti aggiudicatari dell'appalto e i
relativi capitolati contenenti il recepimento dei suddetti criteri
ambientali minimi».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attivita' ivi previste
sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali gia' previste a legislazione vigente.
Art. 19
Applicazione di criteri ambientali minimi
negli appalti pubblici
1. All'articolo 7, comma 4, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e' aggiunta, in
fine, la seguente lettera:
«l-bis) provvede a monitorare l'applicazione dei criteri ambientali
minimi di cui ai decreti attuativi del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008,
e successive modificazioni, e il raggiungimento degli obiettivi
prefissati dal Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei
consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al
medesimo decreto, e successive modificazioni».
2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. All'articolo 64, comma 4-bis, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il primo
periodo e' inserito il seguente: «I bandi-tipo contengono indicazioni
per l'integrazione nel bando dei criteri ambientali minimi di cui ai
decreti attuativi del Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale
dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, adottati ai
sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, e successive modificazioni».
4. All'articolo 83, comma 1, lettera e), del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: «opera» sono inserite le seguenti: «, del
servizio»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con
riferimento alle specifiche tecniche premianti previste dai criteri
ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del Piano d'azione per
la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione, adottati ai sensi del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008,
e successive modificazioni».
Art. 20
Consumo energetico delle lanterne semaforiche
1. All'articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, nelle lanterne semaforiche, le lampade ad
incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono essere
sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le
lampade realizzate con tecnologia a LED. Le lampade da utilizzare
nelle lanterne semaforiche devono avere marcatura CE e attacco
normalizzato E27 e assicurare l'accensione istantanea. La loro
sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica
della lanterna semaforica gia' esistente, ove cio' sia tecnicamente
possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con
tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente,
devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l'uniformita'
del segnale luminoso durante il loro funzionamento».
Art. 21
Schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione
dell'impronta ambientale
1. Al fine di promuovere la competitivita' del sistema produttivo
italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad elevata
qualificazione ambientale sui mercati nazionali ed internazionali, e'
istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, lo
schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione
dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in
Italy». Tale schema adotta la metodologia per la determinazione
dell'impronta ambientale dei prodotti (PEF), come definita nella
raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con regolamento del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono stabilite le modalita' di
funzionamento dello schema.
2. Nella definizione delle azioni di cui al comma 1 si tiene conto
delle indicazioni contenute nella comunicazione della Commissione
europea «Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego
delle risorse» (COM(2011) 571 definitivo), e in particolare di quelle
concernenti la strategia in materia di consumo e produzione
sostenibili.
3. Lo schema nazionale volontario ed il relativo regolamento di cui
al comma 1 sono finalizzati a:
a) promuovere, con la collaborazione dei soggetti interessati,
l'adozione di tecnologie e disciplinari di produzione innovativi, in
grado di garantire il miglioramento delle prestazioni dei prodotti e,
in particolare, la riduzione degli impatti ambientali che i prodotti
hanno durante il loro ciclo di vita, anche in relazione alle
prestazioni ambientali previste dai criteri ambientali minimi di cui
all'articolo 68-bis del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, introdotto dall'articolo 18 della presente legge;
b) rafforzare l'immagine, il richiamo e l'impatto comunicativo che
distingue le produzioni italiane, associandovi aspetti di qualita'
ambientale, anche nel rispetto di requisiti di sostenibilita'
sociale;
c) rafforzare la qualificazione ambientale dei prodotti agricoli,
attraverso l'attenzione prioritaria alla definizione di parametri di
produzione sostenibili dal punto di vista ambientale e della qualita'
del paesaggio;
d) garantire l'informazione, in tutto il territorio nazionale,
riguardo alle esperienze positive sviluppate in progetti precedenti,
e in particolare nel progetto relativo allo schema di qualificazione
ambientale dei prodotti che caratterizzano i cluster (sistemi
produttivi locali, distretti industriali e filiere) sviluppato con il
protocollo d'intesa firmato il 14 luglio 2011 tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero
dello sviluppo economico e le regioni Lombardia, Liguria,
Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Sardegna,
Marche e Molise.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
e' emanato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il
Piano d'azione nazionale in materia di consumo e produzione
sostenibili, che integra le azioni previste al comma 1, avendo
riguardo agli interventi e alle azioni nei settori del consumo, della
grande distribuzione e del turismo.
5. La disposizione di cui al comma 3 trova applicazione prioritaria
nella programmazione dei fondi europei 2014-2020.
Art. 22
Modifica all'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui
libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in
materia di diritti edificatori
1. All'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri
fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e
successive modificazioni, dopo le parole: «le servitu',» sono
inserite le seguenti: «i diritti edificatori di cui all'articolo
2643, numero 2-bis), del codice civile,».