Data: 2016-01-19 06:11:28

Disposizioni relative al Green public procurement - L. 221/2015

Disposizioni relative al Green public procurement - L. 221/2015

Il testo completo della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"
http://buff.ly/1WpHtt0

Capo IV
[b]Disposizioni relative al Green public procurement
                              Art. 16 [/b]

      Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi

  1. All'articolo 75, comma 7,  del  codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nei contratti
relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo  della  garanzia  e
del suo  eventuale  rinnovo  e'  ridotto  del  30  per  cento,  anche
cumulabile con  la  riduzione  di  cui  al  primo  periodo,  per  gli
operatori  economici  in  possesso  di  registrazione  al  sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi  del  regolamento
(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  25
novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori  in  possesso  di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.  Nei
contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia  e
del suo  eventuale  rinnovo  e'  ridotto  del  20  per  cento,  anche
cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo  e  secondo,  per
gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni  o  servizi
che costituiscano almeno il 50  per  cento  del  valore  dei  beni  e
servizi  oggetto  del  contratto  stesso,  del  marchio  di  qualita'
ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del  regolamento
(CE) n. 66/2010 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  25
novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o  forniture,
l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e'  ridotto  del
15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario
di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI  EN  ISO  14064-1  o
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai  sensi  della
norma UNI ISO/TS 14067»;
    b) al secondo periodo, le parole: «Per fruire di tale  beneficio»
sono sostituite dalle seguenti: «Per fruire dei benefici  di  cui  al
presente comma» e le parole: «del requisito»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei relativi requisiti».
  2. All'articolo 83 del codice di  cui  al  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
      1) dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
  «e-bis) il possesso di un marchio di qualita' ecologica dell'Unione
europea (Ecolabel UE) in relazione ai  beni  o  servizi  oggetto  del
contratto, in misura pari o superiore al  30  per  cento  del  valore
delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso»;
      2) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«, avuto anche  riguardo  ai  consumi  di  energia  e  delle  risorse
naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi  complessivi,  inclusi
quelli  esterni  e  di  mitigazione  degli  impatti  dei  cambiamenti
climatici, riferiti all'intero  ciclo  di  vita  dell'opera,  bene  o
servizio, con l'obiettivo strategico di un uso piu' efficiente  delle
risorse  e  di  un'economia  circolare  che  promuova  ambiente  e
occupazione»;
      3) dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
  «f-bis) la compensazione delle emissioni di gas  ad  effetto  serra
associate alle attivita'  dell'azienda  calcolate  secondo  i  metodi
stabiliti  in  base  alla  raccomandazione  n.  2013/179/UE  della
Commissione, del 9  aprile  2013,  relativa  all'uso  di  metodologie
comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel  corso
del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni»;
    b) al comma 2 sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «Il
bando, nel caso di previsione del criterio di valutazione di  cui  al
comma 1, lettera f), indica i dati che devono  essere  forniti  dagli
offerenti e il metodo che l'amministrazione  aggiudicatrice  utilizza
per  valutare  i  costi  del  ciclo  di  vita,  inclusa  la  fase  di
smaltimento e di recupero, sulla base di  tali  dati.  Il  metodo  di
valutazione di tali costi rispetta le seguenti condizioni:
  a)  si  basa  su  criteri  oggettivamente  verificabili  e  non
discriminatori;
  b) e' accessibile a tutti i concorrenti;
  c) si basa su dati  che  possono  essere  forniti  dagli  operatori
economici con un ragionevole sforzo».
                              Art. 17

Disposizioni per promuovere l'adozione dei sistemi EMAS  ed  Ecolabel
                                UE

  1. Per l'assegnazione di contributi, agevolazioni  e  finanziamenti
in  materia  ambientale,  nella  formulazione  delle  graduatorie
costituiscono elemento di preferenza il possesso di registrazione  al
sistema comunitario di ecogestione  e  audit  (EMAS),  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009,  da  parte  delle  organizzazioni  pubbliche  e
private interessate; il possesso di certificazione UNI EN  ISO  14001
emessa da un organismo di certificazione  accreditato  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 9 luglio 2008; il possesso per un proprio prodotto o servizio del
marchio di qualita' ecologica dell'Unione europea  (Ecolabel  UE)  ai
sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 25 novembre 2009; il possesso della certificazione ISO
50001, relativa ad un sistema  di  gestione  razionale  dell'energia,
emessa da un organismo di certificazione  accreditato  ai  sensi  del
citato regolamento (CE) n. 765/2008.
                              Art. 18

Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici  per
  le forniture e negli affidamenti di servizi

  1. Dopo l'articolo 68 del codice dei contratti pubblici relativi  a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163, e' inserito il seguente:
  «Art. 68-bis  (Applicazione  di  criteri  ambientali  minimi  negli
appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi).  -
1. Nell'ambito delle categorie per le quali il Piano d'azione per  la
sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore  della  pubblica
amministrazione, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 11  aprile  2008,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  107  dell'8  maggio  2008,  predisposto  in
attuazione dei commi 1126 e  1127  dell'articolo  1  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296,  prevede  l'adozione  dei  criteri  ambientali
minimi di cui all'articolo 2 del citato decreto 11  aprile  2008,  e'
fatto obbligo, per  le  pubbliche  amministrazioni,  ivi  incluse  le
centrali di committenza, di contribuire al conseguimento dei relativi
obiettivi ambientali, coerenti con gli obiettivi di riduzione dei gas
che alterano il clima e relativi  all'uso  efficiente  delle  risorse
indicati nella comunicazione della Commissione  europea  "Tabella  di
marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego  delle  risorse"  [COM
(2011)  571    definitivo],    attraverso    l'inserimento,    nella
documentazione di gara pertinente, almeno delle specifiche tecniche e
delle clausole  contrattuali  contenute  nei  sottoindicati  decreti,
relativi alle seguenti categorie di forniture e affidamenti:
  a)  acquisto  di  lampade  a  scarica  ad  alta  intensita',  di
alimentatori  elettronici  e  di  moduli  a  LED  per  illuminazione
pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione  per  illuminazione
pubblica e affidamento del servizio di progettazione di  impianti  di
illuminazione pubblica: decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare 23  dicembre  2013,  pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 8 alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  18  del  23
gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;
  b)  attrezzature  elettriche  ed  elettroniche  d'ufficio,  quali
personal  computer,  stampanti,    apparecchi    multifunzione    e
fotocopiatrici: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 13 dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;
  c) servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e
forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento  di  edifici:
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 7 marzo 2012, pubblicato nel  supplemento  ordinario  n.  57
alla Gazzetta Ufficiale  n.  74  del  28  marzo  2012,  e  successivi
aggiornamenti.
  2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica  per  almeno  il  50  per
cento del valore delle gare d'appalto sia sopra che sotto  la  soglia
di  rilievo  comunitario  previste  per  le  seguenti  categorie  di
forniture  e  affidamenti  oggetto  dei  decreti  recanti  criteri
ambientali minimi sottoindicati:
  a)  affidamento  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani:
allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare 13 febbraio  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014, e successivi aggiornamenti;
  b) forniture di cartucce toner e cartucce a  getto  di  inchiostro,
affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di  cartucce
toner e a getto di inchiostro: allegato 2  al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  13  febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014, e
successivi aggiornamenti;
  c) affidamento del servizio di gestione  del  verde  pubblico,  per
acquisto  di  ammendanti,  di  piante  ornamentali,  di  impianti  di
irrigazione: decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare 13 dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;
  d)  carta  per  copia  e  carta  grafica:  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 aprile 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  102  del  3  maggio  2013,  e
successivi aggiornamenti;
  e) ristorazione collettiva e  derrate  alimentari:  allegato  1  al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  220
del 21 settembre 2011, e successivi aggiornamenti;
  f) affidamento del servizio  di  pulizia  e  per  la  fornitura  di
prodotti per l'igiene: decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare 24  maggio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  142  del  20  giugno  2012,  e  successivi
aggiornamenti;
  g)  prodotti  tessili:  allegato  1  al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  22  febbraio
2011, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  74  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti;
  h)  arredi  per  ufficio:  allegato  2  al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  22  febbraio
2011, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  74  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti.
  3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare, con proprio decreto, prevede un  incremento  progressivo  della
percentuale di cui al comma 2, relativamente ai prodotti e servizi di
cui all'allegato 1 al decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare 25  luglio  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, nell'arco di  cinque
anni,  e  aggiorna  l'allegato  medesimo,  con  la  possibilita'  di
prevedere  ulteriori    forme    di    certificazione    ambientale,
opportunamente regolamentate.
  4. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle  forniture
di beni e servizi e agli affidamenti di lavori oggetto  di  ulteriori
decreti ministeriali di  adozione  dei  relativi  criteri  ambientali
minimi.
  5. Ciascun soggetto obbligato all'attuazione delle disposizioni  di
cui al presente articolo e' tenuto  a  pubblicare  nel  proprio  sito
internet istituzionale i bandi e i documenti di gara con le  relative
clausole contrattuali recanti i relativi criteri  ambientali  minimi,
nonche' l'indicazione dei soggetti  aggiudicatari  dell'appalto  e  i
relativi capitolati contenenti il recepimento  dei  suddetti  criteri
ambientali minimi».
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attivita'  ivi  previste
sono  svolte  nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali gia' previste a legislazione vigente.
                              Art. 19

              Applicazione di criteri ambientali minimi
                      negli appalti pubblici

  1. All'articolo 7, comma  4,  del  codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e'  aggiunta,  in
fine, la seguente lettera:
  «l-bis) provvede a monitorare l'applicazione dei criteri ambientali
minimi  di  cui  ai  decreti  attuativi  del  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  11  aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio  2008,
e successive  modificazioni,  e  il  raggiungimento  degli  obiettivi
prefissati dal Piano d'azione per la  sostenibilita'  ambientale  dei
consumi  nel  settore  della  pubblica  amministrazione,  di  cui  al
medesimo decreto, e successive modificazioni».
  2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. All'articolo 64, comma 4-bis, del codice dei contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive  modificazioni,  dopo  il  primo
periodo e' inserito il seguente: «I bandi-tipo contengono indicazioni
per l'integrazione nel bando dei criteri ambientali minimi di cui  ai
decreti attuativi del Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale
dei consumi nel settore della pubblica amministrazione,  adottati  ai
sensi del decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  11  aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, e successive modificazioni».
  4. All'articolo 83, comma 1, lettera e), del codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) dopo la parola:  «opera»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  del
servizio»;
  b) sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  anche  con
riferimento alle specifiche tecniche premianti previste  dai  criteri
ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del Piano d'azione  per
la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore  della  pubblica
amministrazione,  adottati  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  11  aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio  2008,
e successive modificazioni».
                              Art. 20

            Consumo energetico delle lanterne semaforiche

  1. All'articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,
dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
  «8-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione,  nelle  lanterne  semaforiche,  le    lampade    ad
incandescenza, quando  necessitino  di  sostituzione,  devono  essere
sostituite con lampade a basso consumo energetico,  ivi  comprese  le
lampade realizzate con tecnologia a LED.  Le  lampade  da  utilizzare
nelle lanterne  semaforiche  devono  avere  marcatura  CE  e  attacco
normalizzato  E27  e  assicurare  l'accensione  istantanea.  La  loro
sostituzione deve essere eseguita  utilizzando  la  struttura  ottica
della lanterna semaforica gia' esistente, ove cio'  sia  tecnicamente
possibile senza  apportarvi  modifiche.  Le  lampade  realizzate  con
tecnologia a LED, in caso di rottura anche  di  un  solo  componente,
devono spegnersi automaticamente in modo da  garantire  l'uniformita'
del segnale luminoso durante il loro funzionamento».
                              Art. 21

Schema nazionale volontario per la  valutazione  e  la  comunicazione
                      dell'impronta ambientale

  1. Al fine di promuovere la competitivita' del  sistema  produttivo
italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad  elevata
qualificazione ambientale sui mercati nazionali ed internazionali, e'
istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  lo
schema nazionale volontario per la  valutazione  e  la  comunicazione
dell'impronta ambientale dei  prodotti,  denominato  «Made  Green  in
Italy». Tale schema  adotta  la  metodologia  per  la  determinazione
dell'impronta ambientale dei  prodotti  (PEF),  come  definita  nella
raccomandazione 2013/179/UE della Commissione,  del  9  aprile  2013.
Entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con regolamento del Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del  mare  sono  stabilite  le  modalita'  di
funzionamento dello schema.
  2. Nella definizione delle azioni di cui al comma 1 si tiene  conto
delle indicazioni contenute  nella  comunicazione  della  Commissione
europea «Tabella di marcia verso  un'Europa  efficiente  nell'impiego
delle risorse» (COM(2011) 571 definitivo), e in particolare di quelle
concernenti  la  strategia  in  materia  di  consumo  e  produzione
sostenibili.
  3. Lo schema nazionale volontario ed il relativo regolamento di cui
al comma 1 sono finalizzati a:
  a) promuovere, con  la  collaborazione  dei  soggetti  interessati,
l'adozione di tecnologie e disciplinari di produzione innovativi,  in
grado di garantire il miglioramento delle prestazioni dei prodotti e,
in particolare, la riduzione degli impatti ambientali che i  prodotti
hanno durante  il  loro  ciclo  di  vita,  anche  in  relazione  alle
prestazioni ambientali previste dai criteri ambientali minimi di  cui
all'articolo 68-bis del codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163, introdotto dall'articolo 18 della presente legge;
  b) rafforzare l'immagine, il richiamo e l'impatto comunicativo  che
distingue le produzioni italiane, associandovi  aspetti  di  qualita'
ambientale,  anche  nel  rispetto  di  requisiti  di  sostenibilita'
sociale;
  c) rafforzare la qualificazione ambientale dei  prodotti  agricoli,
attraverso l'attenzione prioritaria alla definizione di parametri  di
produzione sostenibili dal punto di vista ambientale e della qualita'
del paesaggio;
  d) garantire l'informazione,  in  tutto  il  territorio  nazionale,
riguardo alle esperienze positive sviluppate in progetti  precedenti,
e in particolare nel progetto relativo allo schema di  qualificazione
ambientale  dei  prodotti  che  caratterizzano  i  cluster  (sistemi
produttivi locali, distretti industriali e filiere) sviluppato con il
protocollo d'intesa firmato  il  14  luglio  2011  tra  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il  Ministero
dello  sviluppo  economico  e  le  regioni  Lombardia,  Liguria,
Emilia-Romagna, Friuli  Venezia  Giulia,  Toscana,  Lazio,  Sardegna,
Marche e Molise.
  4. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, con il Ministro dell'economia e delle  finanze  e  con  il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare
entro un anno dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
e' emanato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  il
Piano  d'azione  nazionale  in  materia  di  consumo  e  produzione
sostenibili, che integra  le  azioni  previste  al  comma  1,  avendo
riguardo agli interventi e alle azioni nei settori del consumo, della
grande distribuzione e del turismo.
  5. La disposizione di cui al comma 3 trova applicazione prioritaria
nella programmazione dei fondi europei 2014-2020.
                              Art. 22

Modifica all'articolo 9 del nuovo  testo  della  legge  generale  sui
  libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499,  in
  materia di diritti edificatori

  1. All'articolo 9 del nuovo testo della legge  generale  sui  libri
fondiari, allegato  al  regio  decreto  28  marzo  1929,  n.  499,  e
successive  modificazioni,  dopo  le  parole:  «le  servitu',»  sono
inserite le seguenti: «i  diritti  edificatori  di  cui  all'articolo
2643, numero 2-bis), del codice civile,».

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