Data: 2016-01-18 12:49:58

Revoca concessione suolo pubblico

Può essere revocata una concessione di suolo pubblico per reiterata morosità?
Il nostro regolamento comunale Cosap prevederebbe questa possibilità:
"Sono cause della decadenza della concessione o dell’autorizzazione:
-  …….. omississ ……..
-il mancato pagamento del canone per l’occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario.
-L’accertata esistenza di morosità del concessionario nei confronti del Comune di San Vincenzo per debiti  del richiedente nei confronti del Comune divenuti definitivi di carattere tributario ed extra tributario sorti durante la vigenza della concessione o autorizzazione."
Qualora fosse possibile, è necessario prima inviare comunicazione di avvio del procedimento di revoca?
>:(

riferimento id:31467

Data: 2016-01-18 13:37:35

Re:Revoca concessione suolo pubblico


Può essere revocata una concessione di suolo pubblico per reiterata morosità?
Il nostro regolamento comunale Cosap prevederebbe questa possibilità:
"Sono cause della decadenza della concessione o dell’autorizzazione:
-  …….. omississ ……..
-il mancato pagamento del canone per l’occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario.
-L’accertata esistenza di morosità del concessionario nei confronti del Comune di San Vincenzo per debiti  del richiedente nei confronti del Comune divenuti definitivi di carattere tributario ed extra tributario sorti durante la vigenza della concessione o autorizzazione."
Qualora fosse possibile, è necessario prima inviare comunicazione di avvio del procedimento di revoca?
>:(
[/quote]

1) occorre comunicazione di avvio (assegna almeno 15/30 giorni)
2) UNA PARTE della giurisprudenza ammette la revoca/decadenza in caso di morosità
http://www.patrimoniopubblico.it/site/d_News.asp?CategoriaNews=28&TD02_ID=2921
3) questa sentenza ritiene che PRIMA vada SOSPESO e se non paga REVOCATO: http://www.amministrativistaonline.it/giurisprudenza/t-a-r-valle-daosta-sez-unica-sentenza-13-febbraio-2012-n-8/
4) TAR TOSCANA è favorevole: http://www.eius.it/giurisprudenza/2015/018.asp

Quindi suggerisco:
a) invia avvio chiedendo pagamento e "minacciando" decadenza
b) pronuncia decadenza se non paga entro termine congruo

SE non c'è fretta dai 30 gg

riferimento id:31467

Data: 2016-01-18 16:48:00

Re:Revoca concessione suolo pubblico

Anche il consiglio di Stato è d'accordo.
Ti riporto alcuni pasaggi della recente sentenza n. 3055/2015:
...
[i]l’Amministrazione – [b]in base ai principi di legalità e del buon andamento[/b] – ha comunque legittimamente applicato la norma regolamentare (art. 28, comma 5) che prevede tassativamente, per il caso di morosità nel pagamento del canone, la revoca della concessione, tipizzandola per l’ipotesi di «accertata morosità di oltre trenta giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio o della tariffa per l’occupazione dell'area».[/i]
...

[i]Innanzitutto, la disposizione regolamentare non risulta essere stata formalmente impugnata in primo grado.

Inoltre, rileva la Sezione che il mancato pagamento del canone è senz’altro idoneo a comportare il venir meno del rapporto concessorio, costituendo una violazione grave, che in concreto è stata anche reiterata nel tempo, rispetto alla quale la sanzione prevista appare non illogicamente graduata, [b]tenuto conto del rapporto sinallagmatico esistente tra la concessione del bene pubblico ed il pagamento al Comune del relativo canone[/b].

In altri termini, la Sezione ritiene che sia del tutto legittima una disposizione normativa che prevede l’esercizio del potere di revoca o di decadenza per il caso in cui il concessionario non paga il canone dovuto: altrimenti opinando, l’Amministrazione sarebbe esposta alle lungaggini tipiche della riscossione dei crediti non pagate, con lo sperpero del pubblico denaro e con la gestione da parte di soggetti che – proprio per tali lungaggini – continuerebbero ad utilizzare il bene pubblico senza effettuare il dovuto pagamento.

[b]Non è infine condivisibile la tesi della parte appellante secondo cui il pregresso comportamento «tollerante» del Comune avrebbe comportato affidamento nel privato[/b].

La tolleranza di ritardi di pagamento del canone risulta in contrasto con la specifica disposizione regolamentare e non è comunque idonea a creare affidamento nel privato: l’erronea o la mancata applicazione delle disposizioni vigenti non preclude all’Amministrazione di emanare senz’altro l’atto dovuto, in presenza dei relativi presupposti.

Si è in presenza di un affidamento ‘non legittimo’ e non può la società, già trattata benignamente dall’Amministrazione, lamentarsi che essa abbia esercitato il potere volto alla gestione del bene secundum legem, in conseguenza del mancato rispetto da parte del concessionario dei suoi obblighi.
[/i]

riferimento id:31467
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