Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo - Legge 220/2015
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[color=red][b]LEGGE 28 dicembre 2015, n. 220
Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. (16G00007)
(GU n.11 del 15-1-2016)
Vigente al: 30-1-2016 [/b][/color]
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Contratto nazionale di servizio
1. All'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi
e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «servizio pubblico generale radiotelevisivo»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale»;
b) al comma 1, dopo la parola: «Ministero» sono inserite le
seguenti: «, previa delibera del Consiglio dei ministri,» e le
parole: «sono rinnovati ogni tre anni» sono sostituite dalle
seguenti: «sono rinnovati ogni cinque anni nel quadro della
concessione che riconosce alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa il
ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale»;
c) al comma 2, la lettera p) e' sostituita dalla seguente:
«p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a
livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e
provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle
specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera
f)»;
d) al comma 2, lettera q), le parole: «comma 3» sono sostituite
dalle seguenti: «comma 6»;
e) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma 2,
lettera f), mantengono la loro autonomia finanziaria e contabile in
relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio
affidati alle stesse e fungono anche da centro di produzione
decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli
strumenti linguistici locali»;
f) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Con la convenzione stipulata tra la societa'
concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i
diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari
delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la
trasparenza e la responsabilita' nell'utilizzo del finanziamento
pubblico provinciale, i costi di esercizio per il servizio in lingua
tedesca e ladina sono rappresentati in apposito centro di costo del
bilancio della societa' concessionaria e gli oneri relativi sono
assunti dalla provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle risorse
individuate ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui.
Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione
rimangono esclusivamente a carico della provincia autonoma di
Bolzano.
3-ter. L'importo di euro 10.313.000 di cui al comma 3-bis e'
incrementato di ulteriori euro 5.000.000 per l'anno 2015 e di euro
9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si
provvede, quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2015, mediante
corrispondente versamento di pari importo all'entrata del bilancio
dello Stato, per il medesimo anno, da parte della Presidenza del
Consiglio dei ministri, di risorse disponibili sul proprio bilancio
autonomo, quanto a euro 9.687.000 per l'anno 2016, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro
9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero»;
g) al comma 4, le parole: «rinnovo triennale» sono sostituite
dalle seguenti: «rinnovo quinquennale»;
h) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono
definiti gli indirizzi ai fini dell'intesa con l'Autorita', di cui al
comma 4».
Art. 2
Disciplina della governance
della RAI-Radiotelevisione italiana Spa
1. All'articolo 49 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo
restando quanto disposto dal precedente periodo, la societa' ispira
la propria azione a principi di trasparenza, efficacia, efficienza e
competitivita'»;
b) al comma 3, le parole: «, composto da nove membri, e' nominato
dall'assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «e' composto da sette
membri»;
c) al comma 4, le parole: «riconosciuto prestigio e competenza»
sono sostituite dalle seguenti: «riconosciuta onorabilita', prestigio
e competenza» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
rinnovo del consiglio di amministrazione e' effettuato entro il
termine di scadenza del precedente mandato»;
d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. La composizione del consiglio di amministrazione e'
definita favorendo la presenza di entrambi i sessi e un adeguato
equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalita'
e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale
e culturale, nonche', tenendo conto dell'autorevolezza richiesta
dall'incarico, l'assenza di conflitti di interesse o di titolarita'
di cariche in societa' concorrenti.
4-ter. La carica di membro del consiglio di amministrazione non
puo' essere ricoperta, a pena di ineleggibilita' o decadenza, anche
in corso di mandato, da coloro che ricoprano la carica di Ministro,
vice Ministro o sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tale
carica nei dodici mesi precedenti alla data della nomina o che
ricoprano la carica di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c),
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, la carica di cui all'articolo 1, comma 54,
lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56, o la carica di
consigliere regionale.
4-quater. Non possono essere nominati membri del consiglio di
amministrazione e, se nominati, decadono dall'ufficio i soggetti che
si trovino in una delle seguenti situazioni:
a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici
uffici;
b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli
uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque
alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice
civile;
c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte
dall'autorita' giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno
dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice
civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica,
contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia
pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per
qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due
anni»;
e) i commi da 5 a 12 sono sostituiti dai seguenti:
«5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione
e' effettuata dal consiglio medesimo nell'ambito dei suoi membri e
diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso
a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n.
103, e successive modificazioni. Al presidente possono essere
affidate dal consiglio di amministrazione deleghe nelle aree delle
relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attivita'
di controllo interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la
delega.
6. I membri del consiglio di amministrazione sono cosi'
individuati:
a) due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal
Senato della Repubblica, con voto limitato a un solo candidato;
b) due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente ai criteri e
alle modalita' di nomina dei componenti degli organi di
amministrazione delle societa' controllate direttamente o
indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;
c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda
titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni
consecutivi, con modalita' che garantiscano la trasparenza e la
rappresentativita' della designazione stessa.
6-bis. I componenti del consiglio di amministrazione di
designazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
di cui al comma 6, lettera a), devono essere eletti tra coloro che
presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di
selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet
della Camera, del Senato e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa
almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono
pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula
devono essere pubblicati negli stessi siti internet.
6-ter. Per l'elezione del componente espresso dall'assemblea
dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di cui al
comma 6, lettera c), la procedura di voto deve essere organizzata dal
consiglio di amministrazione uscente della medesima azienda, con
avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della stessa almeno
sessanta giorni prima della nomina, secondo i seguenti criteri: a)
partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche via
internet ovvero attraverso la rete intranet aziendale, di tutti i
dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; b) accesso
alla candidatura dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati
dal comma 4 del presente articolo. Le singole candidature possono
essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie
del contratto collettivo o integrativo della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa o da almeno centocinquanta dipendenti e devono pervenire
almeno trenta giorni prima della nomina.
7. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione e'
deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia a seguito di
valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
8. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di
revoca del presidente o di uno o piu' membri del consiglio di
amministrazione, i nuovi componenti sono nominati con la medesima
procedura di cui al comma 6 entro i novanta giorni successivi alla
data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione
formale della sussistenza della causa di impedimento permanente. Nel
caso di revoca del presidente o di uno o piu' membri del consiglio di
amministrazione, il termine sopra indicato decorre dalla data di
comunicazione formale della valutazione favorevole alla delibera di
revoca di cui al comma 7.
9. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo
stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della societa', approva
il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa
annuale, nonche' gli investimenti che, anche per effetto di una
durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro.
10. Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore
delegato su proposta dell'assemblea. L'amministratore delegato:
a) risponde al consiglio di amministrazione in merito alla
gestione aziendale e sovrintende all'organizzazione e al
funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive
definiti dal consiglio di amministrazione;
b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva
con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal
consiglio di amministrazione;
c) provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina
i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, di
canale e di testata il parere obbligatorio del consiglio di
amministrazione, che nel caso dei direttori di testata e' vincolante
se e' espresso con la maggioranza dei due terzi; assume, nomina,
promuove e stabilisce la collocazione aziendale degli altri
dirigenti, nonche', su proposta dei direttori di testata e nel
rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri
giornalisti;
d) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla
gestione della societa', fatto salvo l'obbligo di sottoporre
all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i
contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani
annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti
degli stessi, nonche' gli atti e i contratti che, anche per effetto
di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di
euro;
e) provvede all'attuazione del piano industriale, del
preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei
piani di ristrutturazione, nonche' dei progetti specifici approvati
dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale,
investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e
politiche del personale;
f) definisce, sentito il parere del consiglio di
amministrazione, i criteri e le modalita' per il reclutamento del
personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori
esterni, in conformita' con quanto indicato, per le societa' a
partecipazione pubblica, dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, individuando i profili professionali e gli
incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati,
puo' derogarsi ai suddetti criteri e modalita';
g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione
il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che prevede
le forme piu' idonee per rendere conoscibili alla generalita' degli
utenti le informazioni sull'attivita' complessivamente svolta dal
consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza
adeguatamente motivati, nonche' la pubblicazione nel sito internet
della societa':
1) dei dati relativi agli investimenti totali destinati ai
prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione
internazionale;
2) dei curricula e dei compensi lordi, comunque denominati,
percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo,
nonche' dai dirigenti di ogni livello, ivi compresi quelli non
dipendenti della societa' di cui all'articolo 49-quater, e comunque
dai soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura artistica,
che ricevano un trattamento economico annuo omnicomprensivo a carico
della societa' pari o superiore ad euro 200.000, con indicazione
delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del
risultato, nonche' delle informazioni relative allo svolgimento da
parte dei medesimi di altri incarichi o attivita' professionali
ovvero alla titolarita' di cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ivi comprese le autorita' amministrative indipendenti;
3) dei criteri per il reclutamento del personale e per il
conferimento di incarichi a collaboratori esterni, di cui alla
lettera f) del presente comma;
4) dei dati concernenti il numero e la tipologia dei
contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali e'
previsto un compenso, conferiti a soggetti esterni alla societa', e
l'ammontare della relativa spesa, con indicazione, per i contratti
aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia
individuata nel Piano, dei nominativi e dei curricula dei soggetti
percettori, della ragione dell'incarico e del relativo compenso;
5) dei criteri e delle procedure per le assegnazioni dei
contratti di cui all'articolo 49-ter;
6) dei dati risultanti dalla verifica del gradimento della
programmazione generale e specifica della societa', ai fini del
perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico.
10-bis. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa deve essere nominato tra coloro che si trovano in
situazione di assenza di conflitti di interesse o di titolarita' di
cariche in societa' concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana
Spa e che sono in possesso di esperienza pregressa per un periodo
congruo in incarichi di analoga responsabilita' ovvero in ruoli
dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.
11. L'amministratore delegato rimane in carica per tre anni
dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di
amministrazione, salva la facolta' di revoca da parte del consiglio
di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea.
L'amministratore delegato, qualora dipendente della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa, all'atto della nomina e' tenuto a
dimettersi dalla societa' o a ottenere il collocamento in aspettativa
non retribuita dalla societa' per la durata dell'incarico di
amministratore delegato. Nell'anno successivo al termine del mandato
di amministratore delegato, non puo' assumere incarichi o fornire
consulenze presso societa' concorrenti della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa.
12. Il consiglio di amministrazione, su indicazione dell'assemblea,
determina il compenso spettante all'amministratore delegato e, in
caso di revoca, l'indennita' spettante al medesimo amministratore, di
ammontare comunque non superiore a tre dodicesimi del compenso annuo.
12-bis. Ai componenti degli organi di amministrazione e controllo
della societa' RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ad eccezione
dell'amministratore delegato, si applica il limite massimo
retributivo di cui all'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
12-ter. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di
vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi. Il consiglio di amministrazione riferisce
semestralmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima
Commissione sulle attivita' svolte dalla RAI-Radiotelevisione
italiana Spa, consegnando l'elenco completo dei nominativi degli
ospiti partecipanti alle trasmissioni.
12-quater. La disciplina di nomina del presidente e dei membri del
consiglio di amministrazione di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 6-bis e
6-ter e la relativa disciplina di revoca di cui ai commi 7 e 8 si
applicano fino a che il numero delle azioni alienate ai sensi
dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, non superi la
quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili
motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio».
2. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa provvede all'adeguamento
del proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1 entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le modifiche allo statuto sono deliberate dal consiglio di
amministrazione e approvate successivamente dall'assemblea
straordinaria della RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Per quanto non
diversamente disposto, trova applicazione la disciplina del codice
civile per le societa' per azioni.
3. All'articolo 4, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103,
le parole da: «; indica i criteri generali per la formazione dei
piani» fino a: «esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla
legge» sono soppresse.
Art. 3
Attivita' gestionale
della RAI-Radiotelevisione italiana Spa
1. Nel titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo l'articolo 49 sono aggiunti
i seguenti:
«Art. 49-bis (Responsabilita' dei componenti degli organi della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa). - 1. L'amministratore delegato e
i componenti degli organi di amministrazione e controllo della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono soggetti alle azioni civili di
responsabilita' previste dalla disciplina ordinaria delle societa' di
capitali.
2. L'amministratore delegato provvede, nel rispetto della
disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, alla
tempestiva pubblicazione e all'aggiornamento con cadenza almeno
annuale dei dati e delle informazioni previsti nel Piano per la
trasparenza e la comunicazione aziendale approvato dal consiglio di
amministrazione ai sensi dell'articolo 49, comma 10, lettera g).
L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al precedente
periodo costituisce eventuale causa di responsabilita' per danno
all'immagine della societa' ed e' comunque valutato ai fini della
corresponsione della retribuzione accessoria o di risultato, ove
prevista. L'amministratore delegato non risponde dell'inadempimento
qualora provi che lo stesso e' dipeso da causa a lui non imputabile.
Art. 49-ter (Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana
Spa e dalle societa' partecipate). - 1. I contratti conclusi dalla
RAI-Radiotelevisione italiana Spa e dalle societa' interamente
partecipate dalla medesima aventi per oggetto l'acquisto, lo
sviluppo, la produzione o la coproduzione e la commercializzazione di
programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive e le relative
acquisizioni di tempo di trasmissione sono esclusi dall'applicazione
della disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, ai sensi dell'articolo 19 dello stesso codice.
2. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa e
dalle societa' interamente partecipate dalla medesima aventi ad
oggetto lavori, servizi e forniture collegati, connessi o funzionali
ai contratti di cui al comma 1, di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, non sono soggetti agli obblighi procedurali
previsti per tale tipologia di contratti dal citato codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'affidamento dei
contratti di cui al presente comma avviene comunque nel rispetto dei
principi di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di
trattamento, trasparenza e proporzionalita'.
3. I contratti di cui al comma 1 non sono soggetti agli obblighi
procedurali previsti dall'articolo 27, comma 1, secondo periodo, del
citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 49-quater (Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali
esterni). - 1. Nello statuto della RAI-Radiotelevisione italiana Spa
sono definiti i limiti massimi del numero dei dirigenti non
dipendenti della predetta societa' che possono essere assunti con
contratto a tempo determinato, subordinatamente al possesso da parte
di questi ultimi di requisiti di particolare e comprovata
qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti
all'esercizio dell'incarico da conferire. Gli incarichi di cui al
presente articolo cessano in ogni caso decorsi sessanta giorni dalla
scadenza del mandato dell'amministratore delegato, fatta salva una
durata inferiore».
2. In sede di prima applicazione, il Piano per la trasparenza e la
comunicazione aziendale, di cui all'articolo 49, comma 10, lettera
g), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge,
e' approvato dal consiglio di amministrazione entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e i dati e le
informazioni ivi previsti sono pubblicati entro i successivi sessanta
giorni.
Art. 4
Abrogazioni e delega al Governo
per il riassetto normativo
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 17 e 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112;
b) articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
c) articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 3 aprile 1947, n. 428, ratificato dalla legge 17 aprile 1956,
n. 561.
2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
la modifica del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di
cui all'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonche' sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino e semplificazione delle disposizioni vigenti anche ai
fini dell'adeguamento dei compiti del servizio pubblico con riguardo
alle diverse piattaforme tecnologiche e tenuto conto dei mutamenti
intervenuti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
b) previsione di disposizioni volte a favorire la trasmissione di
contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle
esigenze e della sensibilita' della prima infanzia e dell'eta'
evolutiva;
c) diffusione delle trasmissioni televisive e radiofoniche di
pubblico servizio su tutto il territorio nazionale;
d) diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche in
lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in
lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese
per la regione Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione
Friuli Venezia Giulia;
e) indicazione espressa delle norme abrogate.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 2 e' adottato su proposta
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Il relativo schema e' trasmesso alle
Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro sessanta
giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri
parlamentari, il decreto puo' essere comunque adottato. Il Governo,
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette
nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con
eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione, perche' su di esso sia espresso il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari entro trenta giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' comunque essere
adottato in via definitiva.
4. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 2 del
presente articolo determini nuovi o maggiori oneri non compensati al
proprio interno, il medesimo decreto legislativo e' emanato solo
successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie.
Art. 5
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni sulla composizione e la nomina del consiglio di
amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di cui
all'articolo 49, commi 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 6, 6-bis, 6-ter
e 8, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge,
si applicano a decorrere dal primo rinnovo del consiglio medesimo,
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca
del presidente o di uno o piu' membri del consiglio di
amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, sino al
primo rinnovo del consiglio medesimo successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni
dell'articolo 49 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177, nel testo vigente prima della data di entrata
in vigore della presente legge.
3. In fase di prima applicazione e sino al primo rinnovo del
consiglio di amministrazione successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, il direttore generale della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa esercita, oltre alle attribuzioni a
esso spettanti in base allo statuto della societa', anche i poteri e
i compiti attribuiti all'amministratore delegato ai sensi
dell'articolo 49, comma 10, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2
della presente legge, ferma restando la facolta' del medesimo di
partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di
amministrazione; al medesimo direttore generale, sino al predetto
rinnovo del consiglio di amministrazione, si applicano altresi' le
disposizioni riferite all'amministratore delegato, di cui
all'articolo 49-bis del medesimo testo unico, introdotto
dall'articolo 3 della presente legge.
4. L'adeguamento dello statuto della RAI-Radiotelevisione italiana
Spa, disposto ai sensi dell'articolo 2, comma 2, tiene conto di
quanto previsto dal presente articolo.
5. Il Ministero dello sviluppo economico, in vista dell'affidamento
della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale, avvia una consultazione pubblica sugli obblighi del
servizio medesimo, garantendo la piu' ampia partecipazione.
6. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette alla Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi per il prescritto parere lo schema di contratto di
servizio con la societa' concessionaria del servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale almeno sei mesi prima della
scadenza del contratto vigente. In sede di prima applicazione, lo
schema di contratto di servizio e' trasmesso entro sei mesi
dall'affidamento della concessione successivo alla scadenza di cui
all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 dicembre 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Guidi, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Orlando