Data: 2016-01-18 06:32:35

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo - Legge 220/2015

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo - Legge 220/2015

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[color=red][b]LEGGE 28 dicembre 2015, n. 220
Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. (16G00007)
(GU n.11 del 15-1-2016)
  Vigente al: 30-1-2016 [/b][/color] 


  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


                              Promulga

la seguente legge:
                              Art. 1


                  Contratto nazionale di servizio

  1. All'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi
e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  le  parole:  «servizio  pubblico  generale  radiotelevisivo»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale»;
    b) al comma 1, dopo  la  parola:  «Ministero»  sono  inserite  le
seguenti: «, previa  delibera  del  Consiglio  dei  ministri,»  e  le
parole:  «sono  rinnovati  ogni  tre  anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «sono  rinnovati  ogni  cinque  anni  nel  quadro  della
concessione che riconosce alla RAI-Radiotelevisione italiana  Spa  il
ruolo di gestore del  servizio  pubblico  radiofonico,  televisivo  e
multimediale»;
    c) al comma 2, la lettera p) e' sostituita dalla seguente:
      «p) l'informazione pubblica a  livello  nazionale  e  quella  a
livello regionale  attraverso  la  presenza  in  ciascuna  regione  e
provincia autonoma di proprie redazioni  e  strutture  adeguate  alle
specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto  alla  lettera
f)»;
    d) al comma 2, lettera q), le parole: «comma 3»  sono  sostituite
dalle seguenti: «comma 6»;
    e) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      «3. Le sedi che garantiscono il servizio di  cui  al  comma  2,
lettera f), mantengono la loro autonomia finanziaria e  contabile  in
relazione  all'adempimento  degli  obblighi  di  pubblico  servizio
affidati  alle  stesse  e  fungono  anche  da  centro  di  produzione
decentrato per le  esigenze  di  promozione  delle  culture  e  degli
strumenti linguistici locali»;
    f) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
      «3-bis.  Con  la  convenzione  stipulata  tra  la  societa'
concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati  i
diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e  gli  orari
delle  trasmissioni  radiofoniche  e  televisive.  Per  garantire  la
trasparenza e  la  responsabilita'  nell'utilizzo  del  finanziamento
pubblico provinciale, i costi di esercizio per il servizio in  lingua
tedesca e ladina sono rappresentati in apposito centro di  costo  del
bilancio della societa' concessionaria  e  gli  oneri  relativi  sono
assunti dalla provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle risorse
individuate ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo
unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  31  agosto
1972, n. 670, nell'importo non superiore ad  euro  10.313.000  annui.
Gli eventuali ulteriori oneri derivanti  dalla  predetta  convenzione
rimangono  esclusivamente  a  carico  della  provincia  autonoma  di
Bolzano.
      3-ter. L'importo di euro 10.313.000 di cui al  comma  3-bis  e'
incrementato di ulteriori euro 5.000.000 per l'anno 2015  e  di  euro
9.687.000 annui a decorrere dall'anno  2016.  Al  relativo  onere  si
provvede,  quanto  a  euro  5.000.000  per  l'anno  2015,  mediante
corrispondente versamento di pari importo  all'entrata  del  bilancio
dello Stato, per il medesimo anno,  da  parte  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, di risorse disponibili sul  proprio  bilancio
autonomo,  quanto  a  euro  9.687.000  per  l'anno  2016,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui  all'articolo  10,  comma  5,  del
decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro
9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2017,  mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2015-2017,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno  2015,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero»;
    g) al comma 4, le parole:  «rinnovo  triennale»  sono  sostituite
dalle seguenti: «rinnovo quinquennale»;
    h) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
      «4-bis. Con  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  sono
definiti gli indirizzi ai fini dell'intesa con l'Autorita', di cui al
comma 4».
                              Art. 2


                    Disciplina della governance
              della RAI-Radiotelevisione italiana Spa

  1. All'articolo 49  del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 31 luglio  2005,  n.  177,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Fermo
restando quanto disposto dal precedente periodo, la  societa'  ispira
la propria azione a principi di trasparenza, efficacia, efficienza  e
competitivita'»;
    b) al comma 3, le parole: «, composto da nove membri, e' nominato
dall'assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «e' composto da sette
membri»;
    c) al comma 4, le parole: «riconosciuto prestigio  e  competenza»
sono sostituite dalle seguenti: «riconosciuta onorabilita', prestigio
e competenza» ed e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
rinnovo del consiglio  di  amministrazione  e'  effettuato  entro  il
termine di scadenza del precedente mandato»;
    d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
      «4-bis. La composizione del  consiglio  di  amministrazione  e'
definita favorendo la presenza di entrambi  i  sessi  e  un  adeguato
equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata  professionalita'
e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale
e culturale,  nonche',  tenendo  conto  dell'autorevolezza  richiesta
dall'incarico, l'assenza di conflitti di interesse o  di  titolarita'
di cariche in societa' concorrenti.
      4-ter. La carica di membro del consiglio di amministrazione non
puo' essere ricoperta, a pena di ineleggibilita' o  decadenza,  anche
in corso di mandato, da coloro che ricoprano la carica  di  Ministro,
vice Ministro o sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tale
carica nei dodici mesi  precedenti  alla  data  della  nomina  o  che
ricoprano la carica di cui all'articolo 7, primo comma,  lettera  c),
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  30
marzo 1957, n. 361, la  carica  di  cui  all'articolo  1,  comma  54,
lettera a), della legge  7  aprile  2014,  n.  56,  o  la  carica  di
consigliere regionale.
      4-quater. Non possono essere nominati membri del  consiglio  di
amministrazione e, se nominati, decadono dall'ufficio i soggetti  che
si trovino in una delle seguenti situazioni:
        a) stato di interdizione perpetua o temporanea  dai  pubblici
uffici;
        b) stato  di  interdizione  legale  ovvero  temporanea  dagli
uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque
alcuna  delle  situazioni  indicate  nell'articolo  2382  del  codice
civile;
        c)  assoggettamento  a  misure  di  prevenzione  disposte
dall'autorita' giudiziaria ai sensi del codice delle leggi  antimafia
e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
        d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione  per  uno
dei delitti previsti nel  titolo  XI  del  libro  quinto  del  codice
civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
        e) condanna con sentenza definitiva alla  reclusione  per  un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede  pubblica,
contro il patrimonio, contro  l'ordine  pubblico,  contro  l'economia
pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
        f) condanna  con  sentenza  definitiva  alla  reclusione  per
qualunque delitto non colposo per un tempo pari  o  superiore  a  due
anni»;
    e) i commi da 5 a 12 sono sostituiti dai seguenti:
      «5. La nomina del presidente del consiglio  di  amministrazione
e' effettuata dal consiglio medesimo nell'ambito dei  suoi  membri  e
diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole,  espresso
a maggioranza dei due terzi dei suoi  componenti,  della  Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale  e  la  vigilanza  dei  servizi
radiotelevisivi di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975,  n.
103,  e  successive  modificazioni.  Al  presidente  possono  essere
affidate dal consiglio di amministrazione deleghe  nelle  aree  delle
relazioni esterne e istituzionali e di supervisione  delle  attivita'
di controllo interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la
delega.
      6.  I  membri  del  consiglio  di  amministrazione  sono  cosi'
individuati:
        a) due eletti dalla Camera dei  deputati  e  due  eletti  dal
Senato della Repubblica, con voto limitato a un solo candidato;
        b) due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente  ai  criteri  e
alle  modalita'  di  nomina  dei  componenti  degli  organi  di
amministrazione  delle  societa'  controllate    direttamente    o
indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;
        c)  uno  designato  dall'assemblea  dei  dipendenti  della
RAI-Radiotelevisione italiana  Spa,  tra  i  dipendenti  dell'azienda
titolari di un rapporto di lavoro  subordinato  da  almeno  tre  anni
consecutivi, con modalita'  che  garantiscano  la  trasparenza  e  la
rappresentativita' della designazione stessa.
      6-bis.  I  componenti  del  consiglio  di  amministrazione  di
designazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
di cui al comma 6, lettera a), devono essere eletti  tra  coloro  che
presentano la propria candidatura nell'ambito  di  una  procedura  di
selezione il cui avviso deve  essere  pubblicato  nei  siti  internet
della Camera, del Senato e della  RAI-Radiotelevisione  italiana  Spa
almeno sessanta giorni prima  della  nomina.  Le  candidature  devono
pervenire almeno trenta giorni  prima  della  nomina  e  i  curricula
devono essere pubblicati negli stessi siti internet.
      6-ter. Per l'elezione del  componente  espresso  dall'assemblea
dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana  Spa,  di  cui  al
comma 6, lettera c), la procedura di voto deve essere organizzata dal
consiglio di amministrazione  uscente  della  medesima  azienda,  con
avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della stessa almeno
sessanta giorni prima della nomina, secondo i  seguenti  criteri:  a)
partecipazione  al  voto,  garantendone  la  segretezza,  anche  via
internet ovvero attraverso la rete intranet  aziendale,  di  tutti  i
dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; b)  accesso
alla candidatura dei soli soggetti che abbiano  i  requisiti  fissati
dal comma 4 del presente articolo.  Le  singole  candidature  possono
essere presentate da una delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie
del contratto collettivo  o  integrativo  della  RAI-Radiotelevisione
italiana Spa o da almeno centocinquanta dipendenti e devono pervenire
almeno trenta giorni prima della nomina.
      7. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione e'
deliberata  dall'assemblea  ed  acquista  efficacia  a  seguito  di
valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
      8. In caso di dimissioni o  impedimento  permanente  ovvero  di
revoca del presidente o  di  uno  o  piu'  membri  del  consiglio  di
amministrazione, i nuovi componenti sono  nominati  con  la  medesima
procedura di cui al comma 6 entro i novanta  giorni  successivi  alla
data di comunicazione formale delle  dimissioni  o  di  comunicazione
formale della sussistenza della causa di impedimento permanente.  Nel
caso di revoca del presidente o di uno o piu' membri del consiglio di
amministrazione, il termine sopra  indicato  decorre  dalla  data  di
comunicazione formale della valutazione favorevole alla  delibera  di
revoca di cui al comma 7.
      9. Il consiglio  di  amministrazione,  oltre  ai  compiti  allo
stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della societa', approva
il piano industriale e il piano editoriale, il  preventivo  di  spesa
annuale, nonche' gli investimenti  che,  anche  per  effetto  di  una
durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro.
      10. Il consiglio  di  amministrazione  nomina  l'amministratore
delegato su proposta dell'assemblea. L'amministratore delegato:
        a) risponde al consiglio di amministrazione  in  merito  alla
gestione  aziendale  e  sovrintende  all'organizzazione  e    al
funzionamento dell'azienda nel quadro dei  piani  e  delle  direttive
definiti dal consiglio di amministrazione;
        b) assicura la coerenza della programmazione  radiotelevisiva
con le linee editoriali e  le  direttive  formulate  e  adottate  dal
consiglio di amministrazione;
        c) provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina
i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete,  di
canale  e  di  testata  il  parere  obbligatorio  del  consiglio  di
amministrazione, che nel caso dei direttori di testata e'  vincolante
se e' espresso con la maggioranza  dei  due  terzi;  assume,  nomina,
promuove  e  stabilisce  la  collocazione  aziendale  degli  altri
dirigenti, nonche', su  proposta  dei  direttori  di  testata  e  nel
rispetto  del  contratto  di  lavoro  giornalistico,  degli  altri
giornalisti;
        d) firma gli atti e  i  contratti  aziendali  attinenti  alla
gestione  della  societa',  fatto  salvo  l'obbligo  di  sottoporre
all'approvazione del  consiglio  di  amministrazione  gli  atti  e  i
contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i  piani
annuali di trasmissione e di produzione  e  le  variazioni  rilevanti
degli stessi, nonche' gli atti e i contratti che, anche  per  effetto
di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di
euro;
        e)  provvede  all'attuazione  del  piano  industriale,  del
preventivo di spesa annuale, delle  politiche  del  personale  e  dei
piani di ristrutturazione, nonche' dei progetti  specifici  approvati
dal consiglio di amministrazione  in  materia  di  linea  editoriale,
investimenti,  organizzazione  aziendale,  politica  finanziaria  e
politiche del personale;
        f)  definisce,  sentito  il  parere  del  consiglio  di
amministrazione, i criteri e le modalita'  per  il  reclutamento  del
personale e quelli per il conferimento di incarichi  a  collaboratori
esterni, in conformita'  con  quanto  indicato,  per  le  societa'  a
partecipazione pubblica, dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133,  individuando  i  profili  professionali  e  gli
incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati,
puo' derogarsi ai suddetti criteri e modalita';
        g) propone all'approvazione del consiglio di  amministrazione
il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che prevede
le forme piu' idonee per rendere conoscibili alla  generalita'  degli
utenti le informazioni  sull'attivita'  complessivamente  svolta  dal
consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di  riservatezza
adeguatamente motivati, nonche' la pubblicazione  nel  sito  internet
della societa':
          1) dei dati relativi agli investimenti totali destinati  ai
prodotti  audiovisivi  nazionali  e  ai  progetti  di  coproduzione
internazionale;
          2) dei curricula e dei compensi lordi, comunque denominati,
percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo,
nonche' dai dirigenti  di  ogni  livello,  ivi  compresi  quelli  non
dipendenti della societa' di cui all'articolo 49-quater,  e  comunque
dai soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura  artistica,
che ricevano un trattamento economico annuo omnicomprensivo a  carico
della societa' pari o superiore  ad  euro  200.000,  con  indicazione
delle eventuali componenti variabili o legate  alla  valutazione  del
risultato, nonche' delle informazioni relative  allo  svolgimento  da
parte dei medesimi  di  altri  incarichi  o  attivita'  professionali
ovvero alla  titolarita'  di  cariche  in  enti  di  diritto  privato
regolati  o  finanziati  dalle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ivi comprese le autorita' amministrative indipendenti;
          3) dei criteri per il reclutamento del personale e  per  il
conferimento di  incarichi  a  collaboratori  esterni,  di  cui  alla
lettera f) del presente comma;
          4) dei dati  concernenti  il  numero  e  la  tipologia  dei
contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali e'
previsto un compenso, conferiti a soggetti esterni alla  societa',  e
l'ammontare della relativa spesa, con indicazione,  per  i  contratti
aventi un valore su base annua superiore  a  una  determinata  soglia
individuata nel Piano, dei nominativi e dei  curricula  dei  soggetti
percettori, della ragione dell'incarico e del relativo compenso;
          5) dei criteri e delle procedure per  le  assegnazioni  dei
contratti di cui all'articolo 49-ter;
          6) dei dati risultanti dalla verifica del gradimento  della
programmazione generale e  specifica  della  societa',  ai  fini  del
perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico.
  10-bis.  L'amministratore  delegato  della  RAI-Radiotelevisione
italiana Spa deve essere  nominato  tra  coloro  che  si  trovano  in
situazione di assenza di conflitti di interesse o di  titolarita'  di
cariche in societa' concorrenti della  RAI-Radiotelevisione  italiana
Spa e che sono in possesso di esperienza  pregressa  per  un  periodo
congruo in incarichi  di  analoga  responsabilita'  ovvero  in  ruoli
dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.
  11.  L'amministratore  delegato  rimane  in  carica  per  tre  anni
dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di
amministrazione, salva la facolta' di revoca da parte  del  consiglio
di    amministrazione,    sentito    il    parere    dell'assemblea.
L'amministratore    delegato,    qualora      dipendente      della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa, all'atto della nomina e' tenuto  a
dimettersi dalla societa' o a ottenere il collocamento in aspettativa
non  retribuita  dalla  societa'  per  la  durata  dell'incarico  di
amministratore delegato. Nell'anno successivo al termine del  mandato
di amministratore delegato, non puo'  assumere  incarichi  o  fornire
consulenze presso  societa'  concorrenti  della  RAI-Radiotelevisione
italiana Spa.
  12. Il consiglio di amministrazione, su indicazione dell'assemblea,
determina il compenso spettante  all'amministratore  delegato  e,  in
caso di revoca, l'indennita' spettante al medesimo amministratore, di
ammontare comunque non superiore a tre dodicesimi del compenso annuo.
  12-bis. Ai componenti degli organi di amministrazione  e  controllo
della  societa'  RAI-Radiotelevisione  italiana  Spa,  ad  eccezione
dell'amministratore  delegato,  si  applica  il  limite  massimo
retributivo di cui all'articolo 23-bis,  commi  5-bis  e  5-ter,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
  12-ter. Restano ferme  le  funzioni  di  indirizzo  generale  e  di
vigilanza dei  servizi  pubblici  radiotelevisivi  della  Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale  e  la  vigilanza  dei  servizi
radiotelevisivi.  Il  consiglio  di  amministrazione    riferisce
semestralmente, prima dell'approvazione del bilancio,  alla  medesima
Commissione  sulle  attivita'  svolte  dalla  RAI-Radiotelevisione
italiana Spa, consegnando  l'elenco  completo  dei  nominativi  degli
ospiti partecipanti alle trasmissioni.
  12-quater. La disciplina di nomina del presidente e dei membri  del
consiglio di amministrazione di cui ai commi 3,  4,  5,  6,  6-bis  e
6-ter e la relativa disciplina di revoca di cui ai commi  7  e  8  si
applicano fino a  che  il  numero  delle  azioni  alienate  ai  sensi
dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n.  112,  non  superi  la
quota del  10  per  cento  del  capitale  della  RAI-Radiotelevisione
italiana Spa, in  considerazione  dei  rilevanti  ed  imprescindibili
motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio».
  2. La RAI-Radiotelevisione italiana  Spa  provvede  all'adeguamento
del proprio statuto  alle  disposizioni  di  cui  al  comma  1  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le  modifiche  allo  statuto  sono  deliberate  dal  consiglio  di
amministrazione  e    approvate    successivamente    dall'assemblea
straordinaria della RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Per quanto non
diversamente disposto, trova applicazione la  disciplina  del  codice
civile per le societa' per azioni.
  3. All'articolo 4, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103,
le parole da: «; indica i criteri  generali  per  la  formazione  dei
piani» fino a: «esercita le altre funzioni ad  essa  demandate  dalla
legge» sono soppresse.
                              Art. 3


                        Attivita' gestionale
              della RAI-Radiotelevisione italiana Spa

  1. Nel titolo VIII  del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo l'articolo 49 sono  aggiunti
i seguenti:
  «Art. 49-bis (Responsabilita' dei  componenti  degli  organi  della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa). - 1. L'amministratore delegato  e
i componenti  degli  organi  di  amministrazione  e  controllo  della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono soggetti alle azioni civili di
responsabilita' previste dalla disciplina ordinaria delle societa' di
capitali.
  2.  L'amministratore  delegato  provvede,  nel  rispetto  della
disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali,  alla
tempestiva  pubblicazione  e  all'aggiornamento  con  cadenza  almeno
annuale dei dati e delle  informazioni  previsti  nel  Piano  per  la
trasparenza e la comunicazione aziendale approvato dal  consiglio  di
amministrazione ai sensi dell'articolo  49,  comma  10,  lettera  g).
L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al  precedente
periodo costituisce eventuale  causa  di  responsabilita'  per  danno
all'immagine della societa' ed e' comunque  valutato  ai  fini  della
corresponsione della retribuzione  accessoria  o  di  risultato,  ove
prevista. L'amministratore delegato non  risponde  dell'inadempimento
qualora provi che lo stesso e' dipeso da causa a lui non imputabile.
  Art. 49-ter (Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana
Spa e dalle societa' partecipate). - 1. I  contratti  conclusi  dalla
RAI-Radiotelevisione  italiana  Spa  e  dalle  societa'  interamente
partecipate  dalla  medesima  aventi  per  oggetto  l'acquisto,  lo
sviluppo, la produzione o la coproduzione e la commercializzazione di
programmi radiotelevisivi  e  di  opere  audiovisive  e  le  relative
acquisizioni di tempo di trasmissione sono esclusi  dall'applicazione
della disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, ai sensi dell'articolo 19 dello stesso codice.
  2. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana  Spa  e
dalle societa'  interamente  partecipate  dalla  medesima  aventi  ad
oggetto lavori, servizi e forniture collegati, connessi o  funzionali
ai contratti di cui al comma 1, di importo inferiore alle  soglie  di
rilevanza comunitaria, non sono soggetti  agli  obblighi  procedurali
previsti per tale tipologia di contratti dal citato codice di cui  al
decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163.  L'affidamento  dei
contratti di cui al presente comma avviene comunque nel rispetto  dei
principi  di  economicita',  efficacia,  imparzialita',  parita'  di
trattamento, trasparenza e proporzionalita'.
  3. I contratti di cui al comma 1 non sono  soggetti  agli  obblighi
procedurali previsti dall'articolo 27, comma 1, secondo periodo,  del
citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  Art. 49-quater (Disposizioni in materia di  incarichi  dirigenziali
esterni). - 1. Nello statuto della RAI-Radiotelevisione italiana  Spa
sono  definiti  i  limiti  massimi  del  numero  dei  dirigenti  non
dipendenti della predetta societa' che  possono  essere  assunti  con
contratto a tempo determinato, subordinatamente al possesso da  parte
di  questi  ultimi  di  requisiti  di  particolare  e  comprovata
qualificazione professionale e  di  specifiche  competenze  attinenti
all'esercizio dell'incarico da conferire. Gli  incarichi  di  cui  al
presente articolo cessano in ogni caso decorsi sessanta giorni  dalla
scadenza del mandato dell'amministratore delegato,  fatta  salva  una
durata inferiore».
  2. In sede di prima applicazione, il Piano per la trasparenza e  la
comunicazione aziendale, di cui all'articolo 49,  comma  10,  lettera
g), del citato testo unico di cui al decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della  presente  legge,
e' approvato dal consiglio di amministrazione entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e i  dati  e  le
informazioni ivi previsti sono pubblicati entro i successivi sessanta
giorni.
                              Art. 4


                  Abrogazioni e delega al Governo
                    per il riassetto normativo

  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
    a) articoli 17 e 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112;
    b)  articolo  50  del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
    c) articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio  dello
Stato 3 aprile 1947, n. 428, ratificato dalla legge 17  aprile  1956,
n. 561.
  2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
la modifica del citato testo unico di cui al decreto  legislativo  31
luglio 2005, n. 177, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di
cui all'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonche'  sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a) riordino e semplificazione delle disposizioni vigenti anche ai
fini dell'adeguamento dei compiti del servizio pubblico con  riguardo
alle diverse piattaforme tecnologiche e tenuto  conto  dei  mutamenti
intervenuti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    b) previsione di disposizioni volte a favorire la trasmissione di
contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle
esigenze e  della  sensibilita'  della  prima  infanzia  e  dell'eta'
evolutiva;
    c) diffusione delle trasmissioni  televisive  e  radiofoniche  di
pubblico servizio su tutto il territorio nazionale;
    d) diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche  in
lingua tedesca e ladina per la  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in
lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese
per la regione Valle d'Aosta e  in  lingua  slovena  per  la  regione
Friuli Venezia Giulia;
    e) indicazione espressa delle norme abrogate.
  3. Il decreto legislativo di cui al comma 2 e' adottato su proposta
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Il relativo schema e'  trasmesso  alle
Camere per il parere delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari, che si esprimono  entro  sessanta
giorni. Decorso il termine  previsto  per  l'espressione  dei  pareri
parlamentari, il decreto puo' essere comunque adottato.  Il  Governo,
qualora non intenda conformarsi  ai  pareri  parlamentari,  trasmette
nuovamente il testo  alle  Camere  con  le  sue  osservazioni  e  con
eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione, perche' su di  esso  sia  espresso  il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per  i
profili  finanziari  entro  trenta  giorni  dalla  data  della  nuova
trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo'  comunque  essere
adottato in via definitiva.
  4. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al  comma  2  del
presente articolo determini nuovi o maggiori oneri non compensati  al
proprio interno, il medesimo  decreto  legislativo  e'  emanato  solo
successivamente  o  contestualmente  all'entrata  in  vigore  dei
provvedimenti  legislativi  che  stanzino  le  occorrenti  risorse
finanziarie.
                              Art. 5


                  Disposizioni transitorie e finali

  1. Le disposizioni sulla composizione e la nomina del consiglio  di
amministrazione  della  RAI-Radiotelevisione  italiana  Spa,  di  cui
all'articolo 49, commi 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 6, 6-bis,  6-ter
e 8, del citato testo unico di cui al decreto legislativo  31  luglio
2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della  presente  legge,
si applicano a decorrere dal primo rinnovo  del  consiglio  medesimo,
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di  revoca
del  presidente  o  di  uno  o  piu'  membri  del  consiglio  di
amministrazione della  RAI-Radiotelevisione  italiana  Spa,  sino  al
primo rinnovo del consiglio medesimo successivo alla data di  entrata
in  vigore  della  presente  legge,  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 49 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177, nel testo vigente prima della data di entrata
in vigore della presente legge.
  3. In fase di prima  applicazione  e  sino  al  primo  rinnovo  del
consiglio di amministrazione  successivo  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  il  direttore  generale  della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa esercita, oltre alle attribuzioni a
esso spettanti in base allo statuto della societa', anche i poteri  e
i  compiti  attribuiti  all'amministratore  delegato  ai  sensi
dell'articolo 49, comma 10, del citato testo unico di cui al  decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato  dall'articolo  2
della presente legge, ferma restando  la  facolta'  del  medesimo  di
partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni  del  consiglio  di
amministrazione; al medesimo direttore  generale,  sino  al  predetto
rinnovo del consiglio di amministrazione, si  applicano  altresi'  le
disposizioni  riferite  all'amministratore  delegato,    di    cui
all'articolo  49-bis  del  medesimo  testo  unico,    introdotto
dall'articolo 3 della presente legge.
  4. L'adeguamento dello statuto della RAI-Radiotelevisione  italiana
Spa, disposto ai sensi dell'articolo  2,  comma  2,  tiene  conto  di
quanto previsto dal presente articolo.
  5. Il Ministero dello sviluppo economico, in vista dell'affidamento
della concessione del servizio  pubblico  radiofonico,  televisivo  e
multimediale, avvia una consultazione  pubblica  sugli  obblighi  del
servizio medesimo, garantendo la piu' ampia partecipazione.
  6. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette alla Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale  e  la  vigilanza  dei  servizi
radiotelevisivi per il prescritto parere lo schema  di  contratto  di
servizio  con  la  societa'  concessionaria  del  servizio  pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale almeno sei  mesi  prima  della
scadenza del contratto vigente. In sede  di  prima  applicazione,  lo
schema  di  contratto  di  servizio  e'  trasmesso  entro  sei  mesi
dall'affidamento della concessione successivo alla  scadenza  di  cui
all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005,  n.
177.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 28 dicembre 2015

                            MATTARELLA


                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

                                Guidi,  Ministro  dello    sviluppo
                                economico

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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