Buonasera,
un'associazione di commercianti organizza un evento consistente in una manifestazione commerciale straordinaria su area pubblica. In particolare trattasi di birrifici artigianali che effettueranno su area pubblica attività di somministrazione al pubblico di birra alla spina e prodotti alimentari di accompagnamento, in alcuni casi anche con attività di cottura.
Volevo porre le seguenti domande:
- I birrifici espositori devono essere in possesso di propria autorizzazione/scia per il commercio su aree pubbliche?
- I birrifici espositori per poter partecipare alla manifestazione devono dimostrare al soggetto organizzatore di essere in regola con i versamenti contributivi (mediante DURC non essendo l'organizzatore una P.A.)
- Eventuali procedimenti sanzionatori dovuti a carenze di titoli individuali dell'espositore singolo e/o non conformità sotto il profilo igienico-sanitario che venissero riscontrate in sede di manifestazione ricadono sul trasgressore o sul soggetto organizzatore che presenterà SCIA per la manifestazione stessa?
A mio avviso, la manifestazione commerciale organizzata dall'Associzione può essere considerata come "manifestazione commerciale a carattere straordinario su area pubblica" secondo la definizione dell'art. 29 lett. h) della L.R. 28/2005.
Detta tipologia di manifestazioni sono cosa ben diversa dalle "Fiere" e dalle "Fiere Promozionali" definite dallo stesso art. 29 (lett. F e lett.G), con la caratteristica che a tali tipologie di manifestazioni possono partecipare anche soggetti NON abilitati all'esercizio dell'attività commerciale su aree pubblche (vedi infatti art. 37 L. 28/2005 che prevede espressamente detta abilitazione solo per le Fiere).
Conseguentemente i Birrifici espositori non devo essere in possesso di propria autorizzazione o scia per commercio su aree pubbliche; devono tuttavia essere in regola con i versamenti contributivi in quanto previsto espressamente dall'art. 40 bis 5°c della L.R. 28/2005.
Ogni birrificio partecipante dovrà inoltre presentare comunicazione/notifica sanitaria ex art. 6 reg. CE n. 852/2004.
Ritengo opportuno infine che le manifestazioni commerciali a carattere straordinario, siano precedute da una deliberazione della Giunta Comunale che approva l'organizzazione e lo svolgimento di dette manifestazioni, disciplinando di massima i criteri ed i requisiti di partecipazione, e l'eventuale pagamento (o anche l'esenzione dal pagamento) del suolo pubblico da parte degli organizzatori o degli operatori; l'approvazione di detta deliberazione rende superflua la presentazione di SCIA da parte dell'organizzatore.