Intanto, un sincero augurio per l'attività che saprete gestire al meglio, anche per questo nuovo anno ;) ... quindi, il quesito.
Rivisitando il regolamento locale sul commercio su aree pubbliche, rilevo che l'operatore commerciale è tenuto ad avere con se il titolo necessario per esercitare l'attività.
Almeno a livello di legislazione regionale Toscana - quindi, la L.R. 28/2005 - [i]nulla questio[/i] per chi esercita il commercio su area pubblica, a posteggio, giacché il titolo necessario ad esercitare la vendita è ancora l'autorizzazione (esplicita) e la concessione per l'occupazione del posteggio. Diversamente, chi esercita il commercio itinerante, esercita tale attività sulla base della presentazione della Scia, per di più inoltrata per via telematica.
In buona sostanza, il titolo si sostanzierebbe nella stampa della Scia, che, in questo caso, potrebbe avvenire in un'unica, come in una pluralità di copie.
Concettualmente, il [i]titolo originale[/i], ovvero quello che produrrebbe effetti giuridici, non dipende, tanto, dalla stampa cartacea che viene fatta (la prima o la ...esima), ma dall'uso proprio od improprio che ne verrebbe fatto. In buona sostanza, se ci dobbiamo riferire ad un unico titolo, per esercitare il commercio in un unico comune, quello che l'operatore utilizzerà per dimostrare la regolarità del commercio, sarà da considerare il [i]titolo originale[/i] mentre, le altre eventuali copie, saranno da considerare mere copie e, se utilizzate per esercitare il commercio - contestualmente a quello originale e in una o più località - contraffazioni del primo, giacché copie conformi all'originale, ma usate per scopi non leciti.
Ma sullo [i]scopo lecito[/i], sono sorte ulteriori perplessità.
Infatti, mentre è ovvio che per esercitare il commercio su area pubblica, su posteggio dato in concessione, esiste una ed una sola autorizzazione, nel caso del commercio itinerante, la Scia, abilita, [i]ipso facto[/i], a svolgere il commercio in forma itinerante (art. 31, comma 1, L.R. cit.).
Non a caso, la presentazione della Scia va fatta nel Comune, non dove deve essere esercitato il commercio itinerante, in concreto ma, nel Comune ovvero "...[i]al SUAP competente per il territorio nel quale si intende [u]avviare l’attività[/u][/i]..." (art. 35, comma 1, L.R. cit.).
Ciò detto - non so se vale solo localmente - nella prassi che ho trovato allorché ho assunto questo nuovo incarico di coordinatore, avviene che l'operatore commerciale itinerante che intenda svolgere la propria attività commerciale nel mio comune, non la può svolgere altrove. Ma mi domando, allora, da dove deriva questo divieto e se provo a ricostruirlo, quale deduzione interpretativa, almeno personalmente, arrivo a stabilire che in realtà questo divieto non esiste, ne può esistere; dunque, chi [u][i]avvia[/i][/u] (con Scia presentata al SUAP) la prorpia attività commerciale, in forma itinerante, può sicuramente assumere n. dipendenti o collaboratori (art. 39 L.R. cit.) e fornire ciascun soggetto di una copia della Scia e farli lavorare in più località, anche contestualmente.
In buona sostanza, esistono due diverse modalità di svolgere il commercio, reciprocamente "penalizzanti" e che solo la ragione di impresa può portare a sceglierne una rispetto ad altra o entrambe.
L'itinerante, per sua natura, non può "posteggiare" il proprio autonegozio, se non in occasione di una vendita e dunque, non potrà avere il vantaggio della postazione appetibile ma, per altro verso, potrà organizzarsi per operare in più territori comunali, ancorché con un'unica Scia; chi esercita il commercio su posteggio, potrà svolgere, in concreto, un'unica attività commerciale, in quanto intimamente collegata al possesso del "doppio titolo" (autorizzazione commerciale e concessione del suolo pubblico), ma avrà il vantaggio della stabilità commerciale nei mercati e quindi, la sua assimilazione ad un esercizio di vicinato, con tutti i vantaggi che ne derivano.
Non so se mi sia o meno spinto verso una interpretazione fantasiosa, però mi piacerebbe conoscere il parere degli altri colleghi e, soprattutto, in caso di parere contrario (unica Scia, per unica vendita), avere indicazioni su quale norma vieta la "multivendita" e quali sono le modalità per stabilire, a quel punto, quale delle diverse copie della Scia che la Ditta ha stampato, è da considerare l'originale e, stabilito questo, se le altre possono essere considerate dei falsi.
Grazie.
Sul punto ci siamo e mi sono già espresso sul forum. Già in altre occasioni ho portato l'esempio di una Srl commerciale, esercitante l'attività itinerante su area pubblica, che ogni giorno (magari h24) manda in giro diversi furgoni per guadagnarsi la pagnotta.
L'azienda può svolgere l'attività con un'unica SCIA a prescindere da quanti furgono esercitano contemporaneamente? A parere mio la risposta non può essere che positiva. Quello che è abilitato è l'esercizio dell'attività su area pubblica da parte dell'azienda. La SCIA mica abilita un singolo mezzo.
Anche quando un'amministrazione imponesse un divieto di esercizio contemporaneo di più furgoni adducendo che ogni furgone deve possedere l'originale della SCIA (considerando la SCI come il "testimone" che si passano i corridori nelle staffette: puoi correre solo se hai il testimone) allora la stessa azienda potrebbe presentare "n" scansioni della stessa SCIA variando la data di presentazione, ricevendo "n" ricevute di consegna. Nei fatti sarebbe un'illogica reiterazione di quanto già dichiarato.
Nell'era telematica non ha senso parlare di copie di un file. Anche prendendo per buona l'ipotesi del vincolo del possesso della SCIA su ogni furgone basterebbe un tablet che mostrasse il file e la ricevuta di consegna PEC (magari i file pdf.p7m + msg-PEC potrebbero essere messi sulla pagina web aziendale e scaricati alla bisogna dal Vigile Urbano anche con un semplice smartphone).
In ogni caso, copia o non copia della SCIA, il VU può limitarsi a registrare i dati dell'esercente chiedendo il documento di identità se necessario (cosa diversa dalla SCIA che non va esibita) facendosi dichiarare (dichiarazione a pubblico ufficiale) il comune presso il quale è stata presentata la SCIA per l'esercizio dell'attività. Rammentiamo che la SCIA non costituisce neppure un provvedimento tacito direttamente impugnabile.
Per concludere, a prescindere da tutto quanto detto fino adesso, in Italia non è possibile imporre arbitrariamente un limite alla crescita di un'azienda. La SRL ha il sacrosanto diritto di assumere personale, comprare furgoni e variare la sua dimensione come e quanto vuole. La PA, di conseguenza, si deve organizzare affinché questo diritto sia garantito.
Sul punto puoi vedere le solite norme (d.lgs. 59/2010, DL 138/2011, DL 201/2011, DL 1/2012), già citate tantissime volte, che negli ultimi hanno rafforzato molto i principi di libertà di esercizio delle attività commerciali e produttive in genere. Da una parte tali norme hanno sancito la generale libertà di esercizio e la garanzia della concorrenza (solo la "[u]legge[/u]" può dettare divieti in generale le limitazioni devono trovare motivazione nella tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente o dell’ordine pubblico) e dall’altra hanno esplicitamente abrogato varie restrizioni fra le quali: [i]il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche[/i];
Resta inteso che solo una legge potrebbe (solo secondo i principi appena accennati) dettare uno specifico vincolo all'esercizio di un'attività, certamente non potrebbe farlo un regolamento
Grazie!
Come al solito, esaustivo e comprensibilissimo: dote singolare.
Sempre a livello di regolamentazione locale, sarei dell'avviso di inserire nel regolamento comunale che chi fa uso di una si presenta ad una spunta, quale itinerante per occupare un posteggio del mercato, non può svolgere, contestualmente, analoga attività su altro mercato.
Questo perché, a mio modo di vedere, la presentazione alla spunta comporta, di fatto, una "trasformazione" del tiolo abilitante, da commerciante itinerante a commerciante su posteggio: quindi, tale attività può essere esercitata su uno ed un solo posteggio dato in concessione.
Che ne pensi?
Grazie ancora.
Anche nel caso che proponi, se si presenta alla spunta un dipendente con regolare dichiarazione ex art. 39 della L.R. non vedo perché il titolare o un altro dipendente non possa montare da un'altra parte.
riferimento id:31430Infatti.
Certo, in linea di massima anche io ritengo che lo possa fare e quindi, per ragioni di equità, riterrei giusto inserire questa regola che, di fatto, limita l'esercizio di impresa: quindi, la domanda che ti ho fatto ha una vera e propria natura tecnica.
Senza entrare nel merito sull'opportunità della limitazione, tu ritieni che se vuole, il comune, può prevedere tale divieto?
Invece, nel merito, ti rispondo che, dal mio punto di vista, l'itinerante che è abilitato a quella forma di vendita e quindi, la può fare con quanti dipendenti o collaboratori vuole, nel momento in cui decide di utilizzarla per il commercio in sede fissa, nella sostanza, ne trasforma la natura, da itinerante a posteggio fisso.
Ma se vogliamo, anche il fatto stesso che per esercitare il commercio su posteggio devi essere autorizzato a svolgere questo tipo di commercio e ad esercitarlo, contestualmente, nel posteggio dato in concessione, presuppone che autorizzazione+concessione siano un unico titolo abilitante ed assorbente di qualsiasi altra forma di commercio su area pubblica.
Ciò detto, ribadisco la domanda iniziale: secondo te, tecnicamente, può il comune stabilire in forma esplicita, nel proprio regolamento, che l'itinerante effettui escludivamente la vendita su posteggio?
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