Data: 2016-01-16 12:32:20

riparazione auto

la cciaa di la spezia ha riconosciuto  nel 2014 i requisiti tecnico professionali per meccanica/motoristica con obbligo di estendere tramite corso della regione all'intero settore di meccanotronica. esercita attualmente riparazione motocicli e ciclomotori.
puo estendere la propria attivita in piccole riparazioni auto?

il corso di estensione mecanotronica non ancora effettuato è in ogni caso obbligatorio e potrebbe fare queste piccole riparazioni alle auto?
garzie

riferimento id:31429

Data: 2016-01-17 09:10:45

Re:riparazione auto

Guarda qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=16160.msg30297#msg30297
e qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=10621.msg20436#msg20436

Poi ti incollo

Ti incollo il regime transitorio così da applicarlo al caso di specie.
[b]Legge n. 224/2012, art. 3  Norme transitorie (in vigore dal 5 gennaio 2013)
[/b]
[i]1.  Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, ai sensi dell' articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica, di cui al citato comma 3 dell' articolo 1 della legge n. 122 del 1992 , come sostituito dall' articolo 1 della presente legge.

2.  Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell' articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi alla medesima data. Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell' articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992 , devono frequentare con esito positivo il corso professionale di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. In mancanza di ciò, decorso il medesimo termine, il soggetto non può essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa ai sensi dell' articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558.

3.  Qualora, nell'ipotesi di cui al comma 2, la persona preposta alla gestione tecnica, ai sensi dell' articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 , anche se titolare dell'impresa, abbia già compiuto cinquantacinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge, essa può proseguire l'attività fino al compimento dell'età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

4.  Fino all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione dell' articolo 2 della presente legge, continuano ad applicarsi i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali, di cui all' articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , previsti alla data di entrata in vigore della presente legge.[/i]

riferimento id:31429
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it