Data: 2016-01-16 10:47:13

Subingresso

Buongiorno,
sottopongo a voi un quesito. Quando vi è subingresso in una attività commerciale, in quali termini dovrà essere presentata la SCIA di subingresso?
Il caso è questo: il 31 dicembre si stipula regolare atto notarile nel quale si stabilisce che la ditta X vende alla ditta Y l'attività (acconciatore). la ditta X presenta regolare SCIA di cessazione in data 31 dicembre. In data 10 gennaio la PL effettua un controllo sulla cessata attività (nulla sa della nuova attività di Y!!!) e avvisa Y che effettuerà i controlli del caso. L'11 gennaio riceve risposta dall'ufficio preposto che la ditta Y ha presentato SCIA in data 10 gennaio segnalando un inizio attività in data 31 dicembre. Ma forse mi sfugge qualcosa in tema di subingresso nell'attività? Occorre garantire una continuità nell'attività commerciale? l'art. 19.2 della legge 241/90 stabilisce esattamente che l'attività deve essere iniziata nel momento della presentazione della segnalazione certificata all'ente!!! Ma, ripeto, forse mi sfugge qualcosa! 8)

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Data: 2016-01-16 15:25:47

Re:Subingresso

La SCIA per sua natura abilità dalla data di presentazione e pertanto ha validità solo dalla medesima data. L'attività pertanto può essere avviata da quella data o in data successiva ([b]il famoso [u]può[/u] del comma 2[/b]).

Invece non è obbligatoria la continuità: il subentrante ben potrebbe tener chiuso per sistemare il locale (tinteggiare, cambiare gli arredi,...).


L'art. 5 del Reg. Reg. 6/2011 prevede la SCIA per il subingresso, e nulla dice sulla retroattività.

Alcune regioni hanno normato il subingresso dando un lasso temporale (Toscana sul commercio, se non erro).


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Regolamento Regionale 28 novembre 2011 , n. 6
Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 'Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo'
Art. 5
(Avvio, sospensione, cessazione e subingresso dell'attività di acconciatore)
1. L'avvio, la sospensione, la cessazione e il subingresso della attività di acconciatore è soggetto alla presentazione, per via telematica, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si esercita l'attività stessa, ai sensi dell'articolo 19 della l. 7 agosto 1990, n. 241 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi' e del d.p.r. 7 settembre 2010 n. 160 recante 'Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133'.
2. Ai fini della presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica unica regionale.

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Data: 2016-01-16 17:50:06

Re:Subingresso

ok! i miei dubbi erano fondati, allora. Grazie!

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