Data: 2016-01-16 09:59:14

Apertura di atelier

Buongiorno
Un cittadino ha richiesto alcune info circa l'apertura di un atelier per abiti di moda  presso una sala della sua abitazione. Nello specifico richiedeva se potesse allestire un angolo espositivo e un laboratorio sartoriale e se per questo fosse necessario un cambio di destinazione d'uso dei locali. Dalla definizione derivante dalla parola atelier si potrebbe classificare tale attività come quella rientrante nella classificazione di opere frutto del proprio ingegno, considerato che nella fattispecie, gli abiti sono realizzati secondo l' ispirazione del soggetto e non presentato caratteri della produzione di serie?

riferimento id:31427

Data: 2016-01-16 14:46:35

Re:Apertura di atelier


Buongiorno
Un cittadino ha richiesto alcune info circa l'apertura di un atelier per abiti di moda  presso una sala della sua abitazione. Nello specifico richiedeva se potesse allestire un angolo espositivo e un laboratorio sartoriale e se per questo fosse necessario un cambio di destinazione d'uso dei locali. Dalla definizione derivante dalla parola atelier si potrebbe classificare tale attività come quella rientrante nella classificazione di opere frutto del proprio ingegno, considerato che nella fattispecie, gli abiti sono realizzati secondo l' ispirazione del soggetto e non presentato caratteri della produzione di serie?
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Non stiamo dietro al NOME "atelier" e guardiamo alla sostanza.
Se il soggetto si limita ad usare l'abitazione per fare degli abiti al di fuori di una attività commerciale e li fa vedere ad amici e parenti ... NESSUN PROBLEMA.
Se l'attività diviene professionale allora a mio avviso:
1) nessun problema se non si hanno interventi volti al mutamento di destinazione e non si ha accesso di pubbilco
2) se vi è mostra con accesso di pubblico sicuramente l'attività non è compatibile con la civile abitazione

riferimento id:31427

Data: 2016-01-17 08:57:53

Re:Apertura di atelier

Delle opere dell'ingegno viene fatto spesso un uso impropio. 9 su 10 sono realizzazione artigianali che sfuggono dall'applicazione delle relative norma amministrative solo per scarsa rilevanza della fattispecie.
Le opere dell'ingegno rammentate dal d.lgs. 114/1998 sono quelle tutelate dal diritto d'autore.

[i]Codice Civile – art. 2575 - Oggetto del diritto
Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. [/i]

Vedi anche la legge 22 aprile 1941 n. 633 – legge sul diritto d’autore.

Nel caso delle vere opere dell'ingegno la normativa commerciale non si applica a prescidere dal valore o dalla professionalità.

Aggiungo un altro elemento per allargare il discorso. Cito la legge quardo sull'artigianato, la n. 443/85, relativamente all'art. 3, ultimo comma:
[i]L’impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l’abitazione dell’imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana[/i]

Quindi, l'imprenditore artigiano (qualificato formalmente artigiano) può svolgere l'attività (se compatibile con l'abitato e con le regole urbanistiche: un carrozziere non potrebbe farlo) nell'abitazione ma poi occorre aggiungere quello che ha già detto Simone: se c'è accesso di pubblico allora occorre trovare una destinazione d'uso produttiva compatibile. Rammenta che la vendita diretta nei locali di produzione serebbe comunque effettuabile senza titolo abilitativo.

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