Egregio Dottore, nel mio Comune abbiamo messo dei dissuasori di sosta. Il progetto è stato redatto dall'Ufficio tecnico e trasmesso alla sovrintendenza beni culturali che ha concesso nulla osta per l'apposizione. Ora qualche automobilista, nonostante gli stessi siano ben segnalati con segnaletica orizzontale e verticale, nnochè con rifrangenti, è arrivato addosso agli stessi.
Stanno arrivando richieste di risarcimento danno affermando che non c'è ordinanza che ne autorizza l'apposizione.
Ho replicato che c'è progetto e nulla osta e che l'ordinanza è necessaria solo per il rispetto dei segnali stradali di divieto, prescrizione etc..
Secondo Lei, in questo caso, era necessaria ordinanza per i dissuasori?
O possiamo chiedere noi risarcimento danni per aver danneggiato i dissuasori?
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DIRETTIVA 24 ottobre 2000 - Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della
strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione.
Una attenzione particolare meritano i dossi di rallentamento della velocità
(art. 179 reg.). Poiché è frequente un loro utilizzo indiscriminato (mentre il
regolamento ne prevede l’impiego in casi particolari e con modalità di
segnalamento molto precise), occorre che l'ordinanza che ne dispone
l’impiego sia opportunamente motivata, e che si tenga conto degli
inconvenienti innanzi esposti per la loro localizzazione.
È indispensabile il presegnalamento dei dossi stessi con colori, forme e
dimensioni conformi a quanto previsto nel regolamento.
http://www.asaps.it/notizie/notizie_2009/maggio_09/image/rampe.pdf
Vedi anche:
http://www.laleggepertutti.it/3224_dossi-artificiali-illegittimi-ma-possono-anche-essere-utili
egregio dottore si tratta di dissuasori della sosta ossia di paletti.
Vale lo stesso principio?
E' necessaria l'ordinanza o secondo la giurisprudenza no?
egregio dottore si tratta di dissuasori della sosta ossia di paletti.
Vale lo stesso principio?
E' necessaria l'ordinanza o secondo la giurisprudenza no?
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Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
ARTICOLO 180
I dissuasori di sosta devono essere autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e posti in opera [color=red][b]previa ordinanza dell'ente proprietario della strada[/b][/color].
Approfondimento
http://www.achilleabbamondi.it/immagini/attivita_politica/Segnalazione_DISSUASORI_NON_A_NORMA_-_PROV._e_PREF._BN_con_Allegati.pdf
Scusi dottore, ma nel mio caso abbiamo progetto dell'ufficio tecnico e nulla osta della sovrintendenza.
Inoltre gli stessi sono a norma.
L'UNICA COSA CHE MANCA E' L'ORDINANZA?
In caso di richiesta di risarcimento danni, la mancanza dell'ordinanza cosa potrebbe comportare secondo Lei?
Tenga presente che è stata apposta tutta la segnaletica orizzontale e verticale per renderli visibili.
SECONDO LEI C'è GIURISPRUDENZA CHE MI POSSA "SALVARE" CONSIDERATO CHE E' COLPA MIA CHE NON HO FATTO IN TEMPO A FARE L'ORDINANZA? O POTREI FARE UN'ORDINANZA RETROATTIVA? DICENDO CHE . . .. "LA PRESENTE ORDINANZA E' EFFICACIA DAL MOMENTO DELL'APPOSIZIONE, OVVERO DAL 15 OTTOBRE 2015?
Scusi dottore, ma nel mio caso abbiamo progetto dell'ufficio tecnico e nulla osta della sovrintendenza.
Inoltre gli stessi sono a norma.
L'UNICA COSA CHE MANCA E' L'ORDINANZA?
In caso di richiesta di risarcimento danni, la mancanza dell'ordinanza cosa potrebbe comportare secondo Lei?
Tenga presente che è stata apposta tutta la segnaletica orizzontale e verticale per renderli visibili.
SECONDO LEI C'è GIURISPRUDENZA CHE MI POSSA "SALVARE" CONSIDERATO CHE E' COLPA MIA CHE NON HO FATTO IN TEMPO A FARE L'ORDINANZA? O POTREI FARE UN'ORDINANZA RETROATTIVA? DICENDO CHE . . .. "LA PRESENTE ORDINANZA E' EFFICACIA DAL MOMENTO DELL'APPOSIZIONE, OVVERO DAL 15 OTTOBRE 2015?
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Nel diritto amministrativo NON CONTA LA FORMA, ma conta la competenza.
Quindi la presenza del progetto e del nulla-osta potrebbe anche rappresentare un contenuto equipollente all'ordinanza, ma manca il provvedimento a firma del Sindaco ... i due atti citati sono il PRESUPPOSTO dell'ordinanza, ma non la assorbono.
Quindi l'apposizione dei manufatti è avvenuta contra-legem. Ciò determina illegittimità di eventuali verbali e, potenzialmente, un eventuale risarcimento in caso di lesione di diritti di terzi (difficile da sostenere).
NON è possibile intervenire con ordinanza retroattiva.
Ovviamente consiglio di farla comunque quanto prima per evitare il protrarsi dell'illegittimità.
GRazie dottore, ma nel caso di veicolo finito addosso al palo nonostante tutte le indicazioni con segnaletica orizzontale e verticale secondo Lei il Comune come si dovrebbe comportare? IO sono dell'idea di resistere in giudizio, considerato che il palo è uno stato di fatto segnalato, che hai colpito per tua imperizia, e lo avresti fatto anche se c'era l'ordinanza.
Secondo Lei conviene resistere in giudizio?
GRazie dottore, ma nel caso di veicolo finito addosso al palo nonostante tutte le indicazioni con segnaletica orizzontale e verticale secondo Lei il Comune come si dovrebbe comportare? IO sono dell'idea di resistere in giudizio, considerato che il palo è uno stato di fatto segnalato, che hai colpito per tua imperizia, e lo avresti fatto anche se c'era l'ordinanza.
Secondo Lei conviene resistere in giudizio?
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Non ho trovato giurisprudenza specifica.
E' vero che la presenza della segnaletica avrebbe dovuto rendere edotto l'interessato del pericolo, ma resta fermo che la mancanza di ordinanza può essere ritenuta dal giudice un elemento comunque rilevante in merito alla responsabilità della PA.
Purtroppo in questa materia, si vedono provvedimenti del giudice a volte molto formali, anche in sede di risarcimento del danno.
Non è che l'emissione di ordinanza successiva all'installazione ci espone a giudizi?
L'ordinanza doveva per forza essere emessa prima (l'art. 180 parla di "previa").?
Lei cosa ne pensa?