Data: 2016-01-14 17:53:52

Nuova disciplina dell'associato in partecipazione (D.lgs 81/2015)

Nuova disciplina dell'associato in partecipazione (D.lgs 81/2015)

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DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81
Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00095) (GU n.144 del 24-6-2015 - Suppl. Ordinario n. 34 )

[color=red][b]Art. 53. Superamento dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro[/b][/color]

[b]1. All'articolo 2549 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.»;
b) il comma terzo è abrogato.

2. I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.[/b]

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[color=blue][b]PRECEDENTE FORMULAZIONE:[/b][/color]
art. 2549 Codice Civile
Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.
Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associati, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540, il cui contratto sia certificati dagli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonchè in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento.

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[color=red][b]NUOVA FORMULAZIONE[/b][/color]
[b]Art. 2549. Nozione.[/b]
Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.
Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro

riferimento id:31403

Data: 2016-01-14 17:58:06

Re:Nuova disciplina dell'associato in partecipazione (D.lgs 81/2015)

Approfondimenti

http://www.dirittierisposte.it/Schede/Lavoro-e-pensione/Contratti-di-lavoro/associazione_in_partecipazione_id1111845_art.aspx

http://job.fanpage.it/addio-all-associazione-in-partecipazione-con-apporto-di-lavoro/

http://www.directio.it/multimedia/news/2015/02/10-sentenza-di-cassazione-201515-disconoscimento-dellassociazione-in-partecipazione.aspx

http://www.ilpost.it/2015/07/07/contratti-di-lavoro-jobs-act/

http://www.proia.it/1/assoc_in_partecipazione_1012138.html

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