Data: 2016-01-14 15:55:35

Termine scadenza nuove concessioni area pubblica rilasciate a luglio 2012

Il termine di cui all’atto Rep. n. 83 del 05/07/2012 della Conferenza Unificata Stato – Regioni “Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione dell’art. 70, comma 5 D.lgs. 26/03/2010 n. 59, che prevede la scadenza delle concessioni per il commercio su aree pubbliche su posteggio nel mese di maggio 2017 si applica anche alle concessioni rilasciate ex novo nel mese di luglio 2012 o le stesse possono continuare a seguire la scadenza dei dieci anni dal rilascio?

Il dubbio deriva dal fatto che il Comune nel dicembre 2011 ha dato avvio alle procedure di bando per l’assegnazione di posteggi disponibili presso le aree mercatali, procedura conclusasi nel mese di marzo 2012 con l’approvazione delle graduatorie e il successivo rilascio delle concessioni che recano la data del 06 luglio 2012, successiva a quella del 05 luglio 2012 relativa all’Intesa, che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.79 del 4 aprile 2013.

Specifico che i criteri utilizzati per la formazione della graduatoria erano stati quelli previsti a suo tempo dalla deliberazione della Giunta Regionale Sardegna n.15/15 del 19.04.2007, con la quale sono state approvate le Direttive e i criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche, oggi non più applicabili a seguito dell’entrata in vigore delle indicazioni contenute nell’Intesa.

All’atto del rilascio era stato comunque specificato che sarebbe stato fatto  salvo il minore e più breve termine di validità derivato dalle modifiche normative da individuare con intesa in sede di Conferenza unificata secondo quanto disposto dall’articolo  70, comma 5, del D.lgs 26.03.2010, n.59 e che la validità della concessione  non sarebbe stata più soggetta a rinnovo automatico ma  a nuova procedura di assegnazione, anche  prima della scadenza decennale, senza il riconoscimento in capo all’intestatario di particolari  vantaggi o diritti di priorità  (in accordo con quanto previsto dall’articolo 16, comma 4 del D.lgs 26.03.2010, n.59).

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Data: 2016-01-14 16:47:47

Re:Termine scadenza nuove concessioni area pubblica rilasciate a luglio 2012

[color=red]l termine di cui all’atto Rep. n. 83 del 05/07/2012 della Conferenza Unificata Stato – Regioni “Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione dell’art. 70, comma 5 D.lgs. 26/03/2010 n. 59, che prevede la scadenza delle concessioni per il commercio su aree pubbliche su posteggio nel mese di maggio 2017 si applica anche alle concessioni rilasciate ex novo nel mese di luglio 2012 o le stesse possono continuare a seguire la scadenza dei dieci anni dal rilascio?[/color]

Quelle rilasciate nel luglio 2012 dopo la validità dell’intesa seguono il nuovo regime dell’Intesa: da 9 a 12 anni o 7 anni nei comuni turistici, ecc.
Quelle rilasciate ex novo nel periodo che intercorrente dal 8 maggio 2010 (entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010) al 5 luglio 2012 (entrata in vigore dell’Intesa), a parere mio, per coerenza interpretativa,  si agganciano ai termini di validità di quelle rinnovate nello stesso periodo.

[color=red]Il dubbio deriva dal fatto che il Comune nel dicembre 2011 ha dato avvio alle procedure di bando per l’assegnazione di posteggi disponibili presso le aree mercatali, procedura conclusasi nel mese di marzo 2012 con l’approvazione delle graduatorie e il successivo rilascio delle concessioni che recano la data del 06 luglio 2012, successiva a quella del 05 luglio 2012 relativa all’Intesa, che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.79 del 4 aprile 2013.

Ok, benché la procedura si sia perfezionata dopo l’entrata in vigore dell’Intesa, la determinazione della fattispecie è iniziata prima e quindi vedo più coerente l’interpretazione per la quale si applichi il regime transitorio che le porta al 07/05/2017. Anche chi avesse comprato una “concessione” il 01/07/2012 con la convinzione di vedersela rinnovare tacitamente avrebbe lo stesso problema.

Specifico che i criteri utilizzati per la formazione della graduatoria erano stati quelli previsti a suo tempo dalla deliberazione della Giunta Regionale Sardegna n.15/15 del 19.04.2007, con la quale sono state approvate le Direttive e i criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche, oggi non più applicabili a seguito dell’entrata in vigore delle indicazioni contenute nell’Intesa.


All’atto del rilascio era stato comunque specificato che sarebbe stato fatto  salvo il minore e più breve termine di validità derivato dalle modifiche normative da individuare con intesa in sede di Conferenza unificata secondo quanto disposto dall’articolo  70, comma 5, del D.lgs 26.03.2010, n.59 e che la validità della concessione  non sarebbe stata più soggetta a rinnovo automatico ma  a nuova procedura di assegnazione, anche  prima della scadenza decennale, senza il riconoscimento in capo all’intestatario di particolari  vantaggi o diritti di priorità  (in accordo con quanto previsto dall’articolo 16, comma 4 del D.lgs 26.03.2010, n.59).[/color]

Ok, benché la procedura si sia perfezionata dopo l’entrata in vigore dell’Intesa, la determinazione della fattispecie è iniziata prima e quindi vedo più coerente l’interpretazione per la quale si applichi il regime transitorio che le porta al 07/05/2017 ([i]tempus regit actum[/i]). Anche chi avesse comprato una “concessione” il 01/07/2012 con la convinzione di vedersela rinnovare tacitamente avrebbe lo stesso problema.
Ok anche sul fatto di applicare i criteri applicabili ad inizio procedura.  La specificazione sulla possibile minore durata è stata provvidenziale e ti mette in posizione sicura anche se il regime transitorio si applica [i]ex-lege[/i]

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