salve a tutti...
volevo info in merito al rigetto di una richiesta di tulps 88 da me effettuata presso la questura di appartenenza;mi viene rigettata e come motivazione mi scrivono che mio padre essendo condannato 416bis e attualmente detenuto ci potrebbero essere infiltrazioni mafiose all'interno della mia attivita';sono incensurato,i miei carichi pendenti sono puliti e non faccio parte del nucleo familiare di mio padre..ma ugualmente mi viene rigettata...ho letto di ricorsi al tar VINTI con situazioni analoghe alla mia...secondo voi dovro' fare ricorso?se e' si che probabilita' ho di vincere???grazie a tutti
salve a tutti...
volevo info in merito al rigetto di una richiesta di tulps 88 da me effettuata presso la questura di appartenenza;mi viene rigettata e come motivazione mi scrivono che mio padre essendo condannato 416bis e attualmente detenuto ci potrebbero essere infiltrazioni mafiose all'interno della mia attivita';sono incensurato,i miei carichi pendenti sono puliti e non faccio parte del nucleo familiare di mio padre..ma ugualmente mi viene rigettata...ho letto di ricorsi al tar VINTI con situazioni analoghe alla mia...secondo voi dovro' fare ricorso?se e' si che probabilita' ho di vincere???grazie a tutti
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Sì, esistono alcuni ricorsi nei quali i ricorrenti hanno vinto proprio in virtù di questo principio:
http://www.agimeg.it/?p=62003
http://www.ilvelino.it/it/article/2015/03/02/giochi-ancora-pronunce-in-piemonte-e-lazio-su-ctd-ed-ex-88-tulps/7fa5cbc5-d4e9-4fb9-9aa6-26093f718256/
Sul punto l'orientamento più logico e ragionevole è quello espresso nella sentenza:
T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sent., 30/11/2015, n. 1177
Ai fini della buona condotta, il contesto familiare può assumere rilevanza nel giudizio valutativo dell"autorità procedente solo qualora sia dimostrata la capacità o anche solo la possibilità di incidenza dello stesso sul modus agendi del destinatario dell"atto, mentre una motivazione, fondata unicamente sul vincolo di parentela rischierebbe di creare una fattispecie di responsabilità oggettiva.
Pertanto, il mero riferimento al fatto che sia stata accertata una relazione di parentela (o di affinità) tra l"interessato ed un pregiudicato non è sufficiente per dimostrare l"inesistenza del requisito della buona condotta, essendo in proposito necessario che, con apposita motivazione, vengano indicati quali comportamenti riscontrati nell"interessato, o quali potenziali situazioni di rischio, in rapporto all"accertata parentela o affinità, avrebbero imposto un tale accentuato rigore, onde prevenire possibili abusi.
A questo va aggiunto, dall'altra parte, che anche comportamenti penalmente non rilevanti possono costituire elemento che fa venir meno la buona condotta.
Si veda: T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 19/06/2014, n. 6478
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[color=red][b]T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 27/02/2015, n. 3399
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3352 del 2014, proposto da:
M.B., rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Romeo, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Reggio Calabria, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
rigetto richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico di reppresentante nell'esercizio della licenza di polizia di cui all'art. 88 t.u.l.p.s.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Reggio Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2015 il dott. Carlo Taglienti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 26.2.2014 e depositato il 14.3.2014 B.M. ha impugnato il Provv. del 15 gennaio 2014 con il quale la Questura ha negato alla ricorrente l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico di rappresentante nell'esercizio della licenza di polizia di cui all'art. 88 TULPS, nonché tutti gli atti connessi.
Premesso che l'attuale titolare della licenza per l'attività di gioco e scommesse sig.ra Spanti ottenne detta licenza in data 30 gennaio 2013 escludendo, per prescrizione della Questura, dalla rappresentanza nella gestione dell'esercizio la ricorrente; che la ricorrente, a seguito di accesso agli atti, fece istanza di rieasame alla Questura in data 12 luglio 2013, che con provvedimento dell'8 agosto 2013 il dirigente preposto al servizio, della Questura di Reggio Calabria accoglieva l'istanza di riesame ritenendo sussistenti in capo alla ricorrente tutti i requisiti di legge, invitando la titolare Spanti a richiedere l'estensione della rappresentanza del suo esercizio anche alla ricorrente B.M.; che la Spanti conseguentemente chiedeva alla Questura detta estensione ( sollecitata dalla ricorrente con nota del 5 novembre 2013), la quale, invece di conformarsi al provvedimento dell'8 agosto 2013 , con atto del 15 gennaio 2014 qui impugnato confermava l'esclusione della ricorrente dalla possibilità di assumere la posizione di rappresentanza nell'esercizio dell'attività di gioco e scommesse, sostanzialmente sulla base di precedenti penali riscontrati a carico del padre della B.; tutto ciò premesso, la ricorrente avanza le seguenti censure:
-violazione degli artt. 8 e 11 del TULPS; eccesso di potere per difetto d'istruttoria, illogicità, arbitrarietà, contraddittorietà; lesione del principio dell'affidamento: la ricorrente è in possesso dei requisiti richiesti non avendo mai riportato condanne penali, irrilevanti essendo quelle riscontrate a carico dei genitori; il provvedimento non ha tenuto conto dell'accoglimento dell'istanza di riesame, che valorizzava la circostanza che la ricorrente non viveva più con i genitori; i fatti riscontrati a carico dei genitori sono tutti antecedenti all'atto di accoglimento dell'istanza di riesame.
Con ordinanza n. 1967 del 30 aprile 2014 è stata accolta l'istanza cautelare.
Il Ministero sostiene l'infondatezza del gravame assumendo, in definitiva, che elementi negativi sarebbero emersi dopo l'accoglimento dell'istanza di riesame.
Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il Provv. del 15 gennaio 2014 con il quale la Questura ha negato alla ricorrente l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico di rappresentante nell'esercizio della licenza di polizia di cui all'art. 88 TULPS, nonché tutti gli atti connessi.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto
Premesso che appare indiscutibile l'interesse della ricorrente ad impugnare un atto, che seppure inserito nell'ambito di un titolo di polizia riguardante altro soggetto, contiene tuttavia una esplicita esclusione di una sua personale facoltà lavorativa, si osserva nel merito quanto segue.
Come detto in narrativa, dopo un primo diniego ad assumere la posizione di rappresentante nell'ambito di un esercizio commerciale svolgente attività di gioco e scommesse, la ricorrente, a seguito di istanza di riesame, ottenne parere favorevole dalla Questura stessa, con invito alla titolare della licenza di richiedere la rappresentanza anche per la ricorrente.
Tale richiesta, pure sollecitata nel novembre, ottenne però esito negativo, senza peraltro tenere in alcuna considerazione l'atto del giorno 8 agosto 2013 a firma del dirigente PAS della Questura che assumeva sussistenti in capo alla ricorrente tutti i requisiti di legge per l'autorizzazione richiesta.
Il provvedimento impugnato dà conto del fatto che la ricorrente non abita più con i genitori, tuttavia ritiene rilevanti i precedenti penali del padre della ricorrente.
Ma al riguardo l'Amministrazione non fornisce alcun chiarimento in ordine alla ritenuta persistenza dell'influenza negativa sulla buona condotta della ricorrente (soggetto assolutamente autonomo) dei precedenti penali del padre; e si rileva a tal proposito che, considerata l'eccezionalità della possibile rilevanza sulla buona condotta di un soggetto della cattiva condotta di un parente stretto, appare indispensabile fornire elementi assolutamente convincenti in ordine a detto collegamento, oltre che alla consistenza delle segnalazioni di rilievo penale; considerato altresì che l'attività lavorativa per la quale la ricorrente richiedeva l'autorizzazione era alle dipendenze di soggetto diverso dal gruppo familiare.
Peraltro dagli atti risulta che i precedenti penali riscontrati in capo al padre della ricorrente, al quale solo fa riferimento l'atto qui impugnato, risalgono a periodi anteriori alla data in cui è stato emesso il provvedimento favorevole per la ricorrente.
Al fine quindi di superare il legittimo affidamento su detto atto positivo, la Questura avrebbe dovuto evidenziare la sopravvenienza di fatti rilevanti, tali da poter incidere sulla buona condotta della B.M.; e ciò per evitare che colpe pregresse del padre possano riverberarsi sine die sull'attività lavorativa della figlia.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza, esse sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Taglienti, Presidente FF, Estensore
Stefania Santoleri, Consigliere
Roberto Proietti, Consigliere