Mi ha chiamato uno studio sostenendo che sulla base delle ultime disposizioni legislative nell'ambito dell'affitto di cabina non sia più possibile utilizzare lo strumento dell'associazione in partecipazione tra affittuario e titolare dell'attività principale che è in questo caso quella di parrucchiere. Vi risulta anche a voi??Grazie mille per la risposta!!
riferimento id:31383Non c'entra la normativa sull'affitto di poltrona (dato che non esiste una normativa specifica) e, quindi, non è un problema amministrativo. Quello a cui ti rifersisci sono condizioni di natura giuslavoristica di cui al d.lgs. n. 81/2015 (jobs act):
[i]
[b]Art. 53. Superamento dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro[/b]
1. All'articolo 2549 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «[u]Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma [b]non[/b] può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro[/u].»;
b) il comma terzo è abrogato.
2. I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.[/i]