Data: 2016-01-14 11:32:00

affitto di cabina - associazione in partecipazione

Mi ha chiamato uno studio sostenendo che sulla base delle ultime disposizioni legislative nell'ambito dell'affitto di cabina non sia più possibile utilizzare lo strumento dell'associazione in partecipazione tra affittuario e titolare dell'attività principale che è in questo caso quella di parrucchiere. Vi risulta anche a voi??Grazie mille per la risposta!!

riferimento id:31383

Data: 2016-01-14 15:59:59

Re:affitto di cabina - associazione in partecipazione

Non c'entra la normativa sull'affitto di poltrona (dato che non esiste una normativa specifica) e, quindi, non è un problema amministrativo. Quello a cui ti rifersisci sono condizioni di natura giuslavoristica di cui al d.lgs. n. 81/2015 (jobs act):
[i]
[b]Art. 53. Superamento dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro[/b]

1. All'articolo 2549 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «[u]Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma [b]non[/b] può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro[/u].»;
b) il comma terzo è abrogato.

2. I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.[/i]

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