Buongiorno,
è ancora in vigore il limite delle 13 ore giornaliere di apertura dei negozi.
A mio avviso no.
Ricordo che già nel 2011 la sentenza del TAR di Genova (n. 1798 del 13/12/2011) relativa alla disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali, stabiliva l’illegittimità del provvedimento con cui un Sindaco aveva imposto il limite massimo di 13 ore giornaliere frazionabili.
Ciò non toglie che devono essere rispettate altre norme, quali quelle in materia di rispetto dei limiti acustici e delle norme sul lavoro (non è concesso lavorare 24 ore al giorno...).
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PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 440 del 2011, proposto da:
Sda - Societa' di Distribuzione Automatica Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Pierpaolo Curri, Alberto Marconi, Pasquale Cerbo, con domicilio eletto presso Pierpaolo Curri in Genova, via Malta, 2/10;
contro
Comune di Genova, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Paola Pessagno, Caterina Chiesa, con domicilio eletto presso Maria Paola Pessagno in Genova, via Garibaldi 9;
per l'annullamento
PROVVEDIMENTO CONCERNENTE REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA
La società ricorrente, operatrice nel settore merceologico della somministrazione di alimenti e bevande con distributori automatici, ha impugnato il provvedimento del Sindaco di Genova comportante il divieto di apertura nelle ore notturne e l’imposizione del limite massimo di 13 ore giornaliere frazionabili.
Nell’atto introduttivo e nelle memorie depositate in corso di causa la ricorrente ha dedotto che altri operatori del settore hanno impugnato il medesimo provvedimento; che in quel giudizio il Tar aveva già accolto la domanda incidentale di tutela cautelare; che con sentenza n. 1352 del 2011 ha poi annullato l’atto; che, benché anche nel giudizio in esame fosse stata accolta la domanda cautelare, l’amministrazione ha comunque comminato le sanzioni amministrative relative alla violazione del divieto contenuto nell’atto impugnato, già annullato in via giurisdizionale.
L’amministrazione si è costituita chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 24.11.2011 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è in parte fondato.
Nonostante l’atto impugnato sia già stato annullato con sentenza di questo Tar n. 1352 del 2011 sulla base degli stessi motivi fatti valere con il ricorso in esame, residua la cognizione della censura qui specificamente dedotta relativa alla violazione degli artt. 12, comma 1, e 13 comma 1, d.lgs. 114 del 1998.
La censura è fondata.
Il comune di Genova per tradizione, vocazione socio-economica e dislocazione territoriale è comune turistico ed anche città d’arte.
Ove non diversamente disposto dalla Regione, trova pertanto applicazione l’art. 11, comma 1, d.lgs. n.114/1998 laddove prevede che "nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d’arte e nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura".
Norma che nel rinnovato scenario costituzionale sul riparto di competenze, ben oltre l’esigenza liberalizzatrice del commercio, va letta in connessione con la tutela della concorrenza la quale postula l’apertura al mercato, l’eliminazione di barriere e vincoli al libero esplicarsi dell’attività economica.
Sì d’assicurare, in pari tempo, ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale.
Sicché la competenza regionale nella materia del commercio incrocia (necessariamente) la concorrenza: come da ultimo rilevato dal giudice delle leggi, il contenuto della disciplina regionale non deve recare vulnus alla concorrenza ma, semmai, produrre effetti pro-concorrenziali (cfr. Corte cost. n. 150 del 2011).
A corollario, gli atti regolamentari attuativi della normativa regionale nonché i provvedimenti degli enti locali devono uniformarsi ai medesimi criteri: non collocarsi, come l’atto impugnato, in opposta direzione.
In considerazione della c.d. soccombenza virtuale, le spese di lite come liquidate in dispositivo vanno poste a carico del Comune resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara in parte cessata la materia del contendere, per l’altra lo accoglie.
Condanna il comune di Genova alla rifusione delle spese di lite in favore della società ricorrente che si liquidano in complessivi 2500,00 (duemilacinquecento) euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 13/12/2011
La liberalizzazione degli orari vale anche per i centri estetici/acconciatori? Mi è stato chiesto da parte di un centro estetico la possibilità di rimanere aperto oltre l'orario comunicato. Mi sono venuti dei dubbi...
Grazie 1000
La liberalizzazione degli orari vale anche per i centri estetici/acconciatori? Mi è stato chiesto da parte di un centro estetico la possibilità di rimanere aperto oltre l'orario comunicato. Mi sono venuti dei dubbi...
Grazie 1000
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Estetisti ed acconciatori hanno DIRITTO a non chiudere infra settimana. Tuttavia il Comune può (MA NON DEVE) disciplinare gli orari mantenendo:
- chiusura domenicale e festiva
- limite orario massimo giornaliero, settimanale o di altro tipo
FORMALMENTE quindi non sono liberalizzati anche se diventa difficile motivare la scelta di una disciplina restrittiva.
Ciò premesso, SE MANCA una ordinanza sindacale in materia gli orari sono LIBERI