Nel caso di presentazione SCIA dovuta a modifica compagine sociale (subentro socio) è necessario rilasciare nuova autorizzazione o è sufficiente aggiungere una presa d'atto della modifica? ( tutti e due i soci hannno poteri di rappresentanza)
riferimento id:31363La SCIA non è procedimento propedeutico al rilascio di una autorizzazione ma sostitutivo (vedi art. 19 L. 241/90). Non sono dovuti da parte del SUAP presa d'atto o riscontro o altri atti simili già impliciti nella ricevuta di avvenuta consegna della PEC.
riferimento id:31363Intendevo una presa d'atto della variazione come nota aggiuntiva alla copia del'autorizzazione, nella quale indicare il nuovo socio con poteri di rappresentanza.
Grazie per il chiarimento.
La SCIA presentata (unitamente alla ricevuta PEC) integra l'autorizzazione in essere. Non vedo la necessità di una presa d'atto che di fatto è il duplicato di una ricevuta.
riferimento id:31363Mi inserisco per aggiungere che nel caso specifico inoltre l'entrata di un nuovo socio con poteri di rappresentanza non modifica il titolo in essere, che continua ad essere valido.
L'autorizzazione rilasciata alla ditta X con legale rappresentante CAIO non deve essere modificata se nella compagine entra TIZIO, ma legale rappresentante e ragione sociale ditta non cambiano...
Se ha potere di rappresentanza limitata alla verifica dei requisiti di legge del nuovo soggetto.