Buongiorno,
un titolare di licenza spettacoli viaggianti ha chiesto di inserire nella sua licenza due nominativi in sua rappresentanza, perché in varie località gli viene richiesto.
Ho verificato, e penso che sia possibile in base all'art. 93 del TULPS, anche se a mio avviso, i rappresentanti possono essere indicati nella domanda presentata al comune per partecipare alla fiera temporanea con spettacoli viaggianti.
Lo stesso è titolare di autorizzazione commercio itinerante e chiede di indicare anche in questa autorizzazione i suoi rappresentanti. E' possibile? essendoci la carta d'esercizio non è sufficiente questa?
Grazie
Il titolare di una licenza di P.S. può farsi rappresentare da un soggetto che abbia i requisiti di cui all'art. 11 (12) del TULPS.
Per il commercio su aree pubbliche è previsto solo il preposto ai sensi dell'art. 71 Dlgs 59/2010, ma non è questo il caso.
L'interessato mi ha presentato il testo di della legge 489 del 04/07/1959 in cui si dice che l'art. 6 della Legge 327/34 è sostituito dal presente: " il commercio ambulante deve essere esercitato direttamente dal titolare..............Il Sindaco può autorizzare il titolare a farsi rappresentare da un familiare.....
alla luce di questo posso fare un atto in cui inserisco il rappresentate o le norma è ormai superata?
Grazie
La legge citata è stata abrogata nel 1976.
Per il commercio la norma di riferimento è la l.r. 6/2010 che al comma 10 dell'art. 21 ha previsto la carta di esercizio che al cosiddetto foglio aggiuntivo ha previsto la possibilità di inserire il nominativo di collaboratori, soci,...
Qui vedi un esempio del foglio: [url=https://www.comune.cremona.it/sites/default/files/documenti/2015/01/ambulanti_carta_esercizio.pdf]https://www.comune.cremona.it/sites/default/files/documenti/2015/01/ambulanti_carta_esercizio.pdf[/url]
Diverso il discorso per le licenze TULPS, per cui vedi quanto detto da Donato.