Data: 2016-01-13 08:36:08

Comunicazione modifiche distributori carburante

Buongiorno a tutti, so che tra i frequentatori di questo forum ci sono molti operatori SUAP ed a loro rivolto il mio quesito:
relativamente ad un distributore di carburanti esistente, attivo e funzionante, ho inoltrato una DUAAP per sostituzione erogatori (che ai sensi della Deliberazione di giunta regionale n° 45/7 del 2003 e' una modifica soggetta a preventiva comunicazione che non richiede successiva asseverazione da parte di tecnico) allegando i seguenti moduli:
DUAAP
B8
C4
F15
Il SUAP di riferimento rileva invece la carenza dei seguenti ulteriori moduli:
A0
A18
D3
La richiesta mi e' sembrata eccessiva: si deve trattare una semplice modifica petrolifera come se si trattasse invece dell'apertura di un nuovo impianto di distribuzione carburanti?  Evidenzio peraltro che pratiche identiche sono state presentate contestualmente ad altri SUAP senza ingenerare problemi di sorta.
Qualcuno puo' aiutarmi a capire?
Grazie






Grazie
 

riferimento id:31351

Data: 2016-01-13 18:12:47

Re:Comunicazione modifiche distributori carburante

La check list la avrei chiesta anche io, e francamente non solo quella. Quando si presenta una pratica al SUAP, non bisogna mai partire dal singolo adempimento amministrativo, ma occorre partire dall'obiettivo per ricavare gli adempimenti necessari.
In altre parole, dal punto di vista strettamente amministrativo ai sensi delle direttive regionali la modifica degli erogatori comporta la necessità di una semplice comunicazione, ma questo non significa che per altri aspetti non siano necessarie altre autorizzazioni (ad esempio sotto l'aspetto edilizio, di prevenzione incendi, ecc.).
Poiché la pratica SUAP deve tener conto di tutte le autorizzazioni previste da tutte le norme, non si può presentare una comunicazione solo ai sensi di una specifica norma senza guardare anche a tutte le altre.
Ecco perché la check list è necessaria, perché occorre capire se per quell'intervento occorrono anche altre autorizzazioni oltre a quella che tu hai individuato.
Non avrei chiesto il modello A18, probabilmente, perché l'intervento non mi pare sia tale da imporre una nuova verifica di compatibilità dell'impianto.
Il modello D3 ci sta, è semplicemente un'autocertificazione antimafia, e va di pari passo con il modello B8.
Piuttosto, c'è un altro aspetto importantissimo che mi cava gli occhi: e dal punto di vista edilizio come la mettiamo? Una sostituzione di erogatori si qualifica come minimo come intervento di manutenzione straordinaria, quindi occorre anche il modello A1. Se non lo presentassi, si tratterebbe a tutti gli effetti di un'opera abusiva, in quanto realizzata in assenza di SCIA.
Purtroppo in Italia abbiamo tante norme che prevedono tanti adempimenti amministrativi, e quando ci si rivolge al SUAP occorre verificare il rispetto di tutte le normative, per cui molto spesso si parte convinti che occorra un solo adempimento e se ne scoprono altri tre o quattro a cui non si era pensato... Ma c'è poco da fare, è così!

riferimento id:31351

Data: 2016-01-14 11:39:20

Re:Comunicazione modifiche distributori carburante

Grazie ma non capisco:

1)trattandosi di sostituzione di erogatori, con "sbullonamento" di quelli esistenti e "rimbullonamento" dei nuovi, (sostituzione di apparecchiature) senza  alcun intervento di scavo, di esecuzione di tracce per nuove tubazioni o qualsiasi altra attivita' che possa ricondursi ad una seppur minima attivita' edilizia, perche' e' necessaria una pratica edilizia?

2) quali altri modelli si dovrebbero prevedere?

Grazie

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