Data: 2016-01-12 18:22:47

ncc - associazione

Il vincitore di bando NCC può direttamente conferire la licenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. B, della L. 21/92? Quindi, l'autorizzazione viene intestata al vincitore quale socio dell'associazione, senza che sia iscritto al RI? Quindi, il vincitore non avrà una sua P.Iva? In altre parole può essere titolare dell'autorizzazione come socio dell'associazione, di cui al citato art. 7

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Data: 2016-01-12 21:23:17

Re:ncc - associazione

Il tema è dibattuto dato che la normativa è fumosa e ormai vecchia. In assenza di specificazioni in un eventuale regolamento comunale ritengo che la risposta alla domanda possa essere affermativa.

Più volte ho citato la sentenza del TAR Lazio n. 6606/2013. Ti incollo il passaggio che descrive la coop. di produzione lavoro. In quato caso il singolo può perdere lo status di impresa individuale:

[i]4- La cooperative di produzione e lavoro a proprietà collettiva debbono essere “operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione”. Quindi le dette cooperative di produzione e lavoro devono non solo avere la disponibilità delle licenze taxi e la proprietà delle relative vetture che devono essere appunto intestate alla cooperativa stessa, in ciò concretizzandosi la richiamata proprietà collettiva, ma devono, altresì, in ogni sua parte, operare nel rispetto delle leggi sulla cooperazione. Il procedimento per il trasferimento si attua, per quanto concerne la vettura, attraverso un semplice passaggio di proprietà, e, per quanto concerne la licenza d’esercizio, con un conferimento autenticato dalla pubblica amministrazione, il quale, in termine tecnico si chiama “conferimento funzionale”, poiché il trasferimento della licenza è attuato per la gestione complessiva del lavoro del trasporto persone, e dura solo fino a quando il socio conferente non decida di recedere dalla cooperativa. Per conferimento non può, pertanto, che intendersi quello strumento concesso ai soci di cooperative mettendo a disposizione della società la propria licenza che, in tal modo, passa dal socio conferente alla società che ne acquista la piena disponibilità. Nel caso d’adesione alla cooperativa di lavoro, pertanto, il tassista perde la sua figura d’impresa, di soggetto fiscale, di responsabilità complessiva per la gestione del servizio e acquista, invece, la figura di socio subordinato della società cooperativa. La società cooperativa, attuando essa stessa il servizio di taxi, può, pertanto, rappresentare, in ogni sede, sia i propri interessi collettivi sia gli interessi dei soci. Nella struttura cooperativa, i singoli soci possono rapportarsi giuridicamente, fiscalmente e per i versamenti contributivi con la cooperativa in modo diverso, a seconda della forma contrattuale prescelta. E, infatti, dopo la legge n. 142 del 2001 e il successivo D.L. n. 276 del 2003, le possibilità offerte alla cooperativa si sono ampliate di molto, con la conseguenza che vi possono essere appunto diverse figure di soci, che sono in concreto prescelte secondo la convenienza del singolo socio nonché della cooperativa stessa. La prima figura di socio è quella del socio lavoratore subordinato, titolare di un contratto di lavoro subordinato di contenuto analogo a quello esistente nel settore. Una seconda possibilità è quella del socio lavoratore a progetto, il quale espleta la sua funzione all’interno di un progetto complessivo di lavoro, presentato dalla cooperativa. Altre e diverse possibilità possono comunque essere rinvenute anche alla luce delle disposizioni di cui al CCNL di categoria del 2008.[/i]

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